Nel calcolo della somma per la conversione del pignoramento fa fede il titolo esecutivo e non il precetto

L'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art 495 c.p.c., in sede di conversione del pignoramento, determina la somma di denaro da versare in sostituzione delle cose pignorate, non esplica alcuna funzione risolutiva delle contestazioni sulla sussistenza e sull'ammontare dei singoli crediti o sulla sussistenza dei diritti di prelazione, ne' ha contenuto decisorio rispetto al diritto di agire in executivis (ex plurimis Cass. civ. sez. 3 , 9 agosto 2007, n. 17481). Invero l'elemento peculiare dell'istituto della conversione e' rappresentato dalla sostituzione dell'oggetto del pignoramento (cose mobili, immobili o crediti) con una somma di danaro, corrispondente all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, interessi e spese. E per fare cio' il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 495 c.p.c., deve procedere ad una valutazione sommaria delle pretese del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, nonche' delle spese gia' anticipate e da anticipare, indipendentemente dalle contestazioni circa la sussistenza e l'ammontare dei singoli crediti e la sussistenza dei diritti di prelazione (ex plurimis Cass. civ., Sez. 3, 03/09/2007, n. 18538).



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente

Dott. PETTI Battista Giovanni - Consigliere

Dott. FEDERICO Giovanni - rel. Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere

Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16802/2005 proposto da:

BA. PO. DI. VE. E. NO. SCARL, in persona del suo rappresentante legittimato pro tempore Dott. MO. Pi. , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell'avvocato DI PIERRO NICOLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CASELLATI ANTONIO giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

TR. SI. , LU. MA. , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell'avvocato RAMADORI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato COLANGELO ENRICO giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2358/2004 del TRIBUNALE di VENEZIA, emessa il 7/10/2004, depositata il 25/10/2004, R.G. 767/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2009 dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;

udito l'Avvocato BUCCELLATO Fausto (per delega Avv. RAMADORI Giuseppe, depositata in udienza);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. Con precetto notificato in data 8-5-1997, la Ba. Po. di. No. (oggi Ba. Po. di. Ve. e. di. No. coop. a r.l., di seguito, brevemente, anche BP. ) intimava a LU.Ma. e a TR.Si. il pagamento della somma di lire 42.720.340 oltre interessi convenzionali dal 5-2-1997 al saldo in forza di contratto di mutuo fondiario ipotecario.

1.2. Iniziata l'esecuzione forzata immobiliare e proposta dagli esecutati istanza di conversione del pignoramento, il G.E. del Tribunale di Venezia, con ordinanza in data 28-6-2000, autorizzava la conversione, individuando in lire 60.742.383 l'ammontare complessivo del credito alla data del 24-5-2000, con esclusione, quindi, dal conteggio presentato dalla banca per il complessivo importo di lire 89.341.360, dell'addebito di lire 34.473.344, ritenuto incomprensibile, avuto riguardo al credito intimato in precetto.

1.3. Avverso la suddetta ordinanza proponeva ricorso la BP. , deducendo che, in sede di conversione del pignoramento, al giudice dell'esecuzione non spetta alcun potere di determinazione dell'ammontare del credito, per cui, nella specie, l'importo di lire 34.473.344 non poteva essere detratto.

1.4. Resistevano gli opposti, chiedendo di dichiarare l'inammissibilita' della domanda e, in subordine, di accertare in lire 14.909.262 il credito dell'esecutante con restituzione della maggiori somme depositate.

1.5. Con sentenza in data 7 - 25-10-2004, il Tribunale di Venezia - preliminarmente qualificato il giudizio come opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., - rigettava l'opposizione della BP. , confermando l'ordinanza del 28-6-2000 del G.E.; rigettava, inoltre, la domanda subordinata degli opposti e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.

1.6. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la BP. , svolgendo quattro motivi, cui hanno resistito con controricorso TR. Si. e LU. Ma. , deducendo l'infondatezza e l'inammissibilita' dei motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo si deduce la falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3 per violazione degli articoli 495, 512 e 615 c.p.c.. A tal riguardo la banca ricorrente reitera le doglianze in ordine alla decurtazione dell'importo di lire 34.473.344, riportato nei propri conteggi come "ammortamento capitale", lamentando che, nella specie, il G.E. abbia esorbitato dai limiti della valutazione sommaria del credito, quale prevista e consentita in sede di conversione del pignoramento.

2.2. Con il secondo motivo si deduce falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3 per violazione dell'articolo 617 c.p.c.. A tal riguardo la ricorrente lamenta che il Tribunale abbia illegittimamente mutato il naturale oggetto dell'opposizione ex articolo 617 c.p.p., procedendo alla determinazione del credito azionato sulla base di una c.t.u. che - seppure sollecitata dalla banca - era stata, comunque, disposta d'ufficio, cosi' introducendo una fase di cognizione che avrebbe dovuto essere riservata all'opposizione ex articolo 615 c.p.c..

2.3. Con il terzo motivo si deduce falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione all'articolo 1194 c.c.. A tal riguardo la ricorrente richiama il punto della sentenza, dove si rileva la mancata imputazione da parte della banca degli acconti versati dai debitori esecutati negli anni 1997-1998 e lamenta che il Tribunale abbia erroneamente imputato al capitale, anziche' agli interessi, gli acconti in questione.

2.4. Con il quarto motivo si deduce omessa ed insufficiente motivazione ex articolo 111 Cost. e articolo 132 c.p.c.. In particolare la ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto "piu' che congrue" l'importo determinato con l'impugnata ordinanza, senza indicare le ragioni di tale apprezzamento; assume, altresi', che neppure sono individuati i criteri in base ai quali il giudice dell'esecuzione, prima, e quello dell'opposizione, dopo, hanno determinato la somma da depositare ex articolo 495 c.p.c..

3.1. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, perche' strettamente connessi; essi si incentrano, infatti, sul problema dei poteri di controllo che il giudice dell'esecuzione puo' esercitare in ordine all'esistenza e all'ammontare dei crediti nella fase della conversione del pignoramento e, correlativamente, propongono la questione dell'oggetto del sindacato spettante al giudice dell'opposizione avverso l'ordinanza di conversione.

3.2. Va premesso che, secondo il consolidato orientamento di questa S.C., l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art 495 c.p.c., in sede di conversione del pignoramento, determina la somma di denaro da versare in sostituzione delle cose pignorate, non esplica alcuna funzione risolutiva delle contestazioni sulla sussistenza e sull'ammontare dei singoli crediti o sulla sussistenza dei diritti di prelazione, ne' ha contenuto decisorio rispetto al diritto di agire in executivis (ex plurimis Cass. civ. sez. 3 , 9 agosto 2007, n. 17481). Invero l'elemento peculiare dell'istituto della conversione e' rappresentato dalla sostituzione dell'oggetto del pignoramento (cose mobili, immobili o crediti) con una somma di danaro, corrispondente all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, interessi e spese. E per fare cio' il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 495 c.p.c., deve procedere ad una valutazione sommaria delle pretese del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, nonche' delle spese gia' anticipate e da anticipare, indipendentemente dalle contestazioni circa la sussistenza e l'ammontare dei singoli crediti e la sussistenza dei diritti di prelazione (ex plurimis Cass. civ., Sez. 3, 03/09/2007, n. 18538).

Il provvedimento cosi' assunto costituisce un tipico atto esecutivo, che, in quanto tale, e' suscettibile di opposizione, da inquadrare negli schemi dell'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c., perche' con essa si contesta il quomodo del processo esecutivo e, cioe', che la determinazione della somma in concreto effettuata dal giudice dell'esecuzione sia conforme ai criteri desumibili dall'articolo 495 c.p.c., (Cass. civ. sez. 3 , 2 ottobre 2001, n. 12197), fermo restando, anche in tal fase, la possibilita' per il debitore esecutato di contestare l'an o il quantum dell'azione esecutiva chiedendo, con l'opposizione all'esecuzione, l'accertamento dell'inesistenza del credito ovvero che lo stesso sia inferiore a quanto dovuto (Cass. civ., Sez. 3 , 3 settembre 2007, n. 18538).

3.3. Orbene, nel caso di specie, i giudici del merito hanno esattamente ritenuto che l'opposizione della BP. avverso l'ordinanza di conversione del pignoramento, cosi' come proposta, integrasse opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c. e hanno, quindi, coerentemente orientato la propria indagine alla verifica dell'osservanza da parte del giudice dell'esecuzione dei criteri di cui all'articolo 495 c.p.c., rilevando, da un lato, che la valutazione sommaria prevista dalla norma non puo' confondersi con la supina accettazione dell'importo indicato dall'esecutante e, dall'altro, che, nella specifico, il giudice dell'esecuzione ha fatto corretto riferimento al titolo azionato, escludendo, ai fini della determinazione della somma da depositarsi per la conversione, l'importo di lire 34.473.340, riportato nei conteggi della banca e risultato, sulla base dello stesso titolo, oltre che della somma intimata in precetto, "incomprensibile".

Invero ai fini della determinazione della somma da sostituire al bene pignorato occorre fare riferimento al titolo esecutivo e non al precetto, quando questo sia intimato per una somma maggiore di quella risultante dal titolo (Cass. 18.9.1972, n. 2753); tantomeno possono ritenersi vincolanti dei conteggi predisposti dal creditore procedente, quando questi - sia pure nell'ambito di una valutazione necessariamente sommaria, qual e' quella funzionale alla conversione - non appaiono prima facie corrispondenti all'ammontare del credito, quale risultante dal titolo azionato. La norma di cui all'articolo 495 c.p.c., dispone, infatti, che il giudice dell'esecuzione, provveda "sentite le parti", ma indica, quale parametro per la determinazione della somma sostitutiva, il credito del creditore procedente e dei creditori intervenuti, maggiorato di interessi e spese.

3.4. Valga considerare, altresi', che in sede di opposizione ex articolo 617 c.p.c., l'opponente non puo' limitarsi ad affermare in modo generico la non corrispondenza della somma sostitutiva fissata dal giudice al diritto, ma e' tenuto ad indicare in modo specifico, gli elementi di fatto e le ragioni di diritto per cui chiede che il provvedimento sia dichiarato illegittimo (Cass. Civ., Sez. 3 , 09/08/2007, n. 17481).

Orbene l'odierna ricorrente si e' limitata a sollecitare una passiva accettazione di conteggi da essa redatti, che i giudici del merito, nell'ambito delle valutazioni ad essi riservate, hanno ritenuto inattendibili, segnatamente osservando che l'addebito di lire 34.473.344, ivi riportato sotto la voce "ammortamento capitale", depennato dal giudice dell'esecuzione, era "in contrasto con il regolare sviluppo del credito quale risulta dallo stesso prospetto della banca" (cfr. pag. 8 della sentenza) e precisando, nel contempo, che lo scorporo di tale somma non impingeva sulle contestazioni, svolte dagli esecutanti in punto di determinazione di interessi, da intendersi riservate alla fase di distribuzione del credito (tant'e' che lo stesso Tribunale, sia pure impropriamente utilizzando la formula del rigetto, non ha dato ingresso alla domanda subordinata, svolta sul punto dagli opposti).

In tale contesto appare chiaro che cio' il Tribunale ha ritenuto "piu' che congruo" non e' la determinazione del credito dell'esecutante, bensi' l'importo della somma sostitutiva dei beni pignorati, quale indicata nell'ordinanza di conversione, senza alcuna efficacia risolutiva sulle questioni relative all'an e al quantum dell'azione esecutiva.

Merita puntualizzare che la ricorrente interpreta malamente i contenuti della sentenza impugnata, nel punto in cui evidenzia la mancata imputazione degli acconti versati dai debitori esecutati negli anni 1997 - 1998. Invero il Tribunale non ha affatto imputato gli acconti in questione al capitale, anziche' agli interessi, ma si e' limitato a constatare il mancato accredito di detti acconti da parte della banca, posto come l'unica somma a credito riportata nei conteggi esaminati dal c.t.u. risaliva al 1-7-1994.

E' appena il caso di aggiungere che la ricorrente non ha alcun interesse a dolersi dell'espletamento della c.t.u. nel corso del giudizio di opposizione, vuoi perche' il mezzo tecnico era stato da essa stessa sollecitato, vuoi perche' l'onere della prova della non corrispondenza della somma sostitutiva determinata dal giudice dell'esecuzione ai criteri fissati dall'articolo 495 c.p.c., faceva carico alla medesima banca.

3.5. E' inammissibile l'ultimo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine all'apprezzamento di "congruita'" espresso dalla Corte territoriale in ordine alla somma indicata dal giudice dell'esecuzione. Invero richiamato quanto osservato sub 3.4. in ordine all'oggetto di siffatto apprezzamento - e' qui sufficiente aggiungere che la sentenza emessa nel giudizio di opposizione ex articolo 617 c.p.c. e' ricorribile per cassazione per violazione di legge, con esclusione, quindi, del vizio di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 5.

In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimita', liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive euro 2.100,00, di cui euro 100,00, per spese, oltre spese generali e accessori come per legge.

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