Nel caso di pagamento del debito, totale o parziale, avvenuto successivamente all'emissione del decreto e anche nel corso del giudizio di opposizione il giudice deve revocare il decreto ed emettere la pronuncia nel merito

Nel caso di pagamento del debito, totale o parziale, avvenuto successivamente all'emissione del decreto e anche nel corso del giudizio di opposizione, il giudice non può limitarsi al rigetto dell'opposizione, facendo acquistare efficacia esecutiva al decreto opposto, ma deve revocare il decreto ed emettere la pronuncia nel merito, eventualmente di condanna per la parte residua del credito non estinta, ove il diritto del creditore risulti provato. Il giudizio di opposizione introduce infatti un ordinario e autonomo processo di merito avente a oggetto la cognitio plena della situazione giuridica controversa e nel quale le condizioni di fondatezza della pretesa azionata dal creditore devono essere valutate al momento della pronuncia della sentenza che definisce il giudizio. Conseguentemente, ogni pagamento, anche parziale, intervenuto nel corso del giudizio di opposizione impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto e l'accoglimento dell'opposizione con la sentenza che chiude l'autonoma fase di merito e che si sostituisce al decreto opposto limitatamente alla parte del credito, rimasto insoddisfatto, oggetto della domanda originariamente azionata in via monitoria. (Tribunale Bologna Sezione 2 Civile, Sentenza del 3 aprile 2008)

INDICE
DELLA GUIDA IN Recupero crediti

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3152 UTENTI