Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la cessazione della materia del contendere travolge anche il d.i. emesso

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronuncia resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posterità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione dell'ingiunzione. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 22 maggio 2008, n. 13085)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere

Dott. VITRONE Ugo - Consigliere

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MA. ST. MA., nella qualita' di titolare della omonima FARMACIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 97, presso l'avvocato RAPONI PAOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFANO SERGIO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AZIENDA USL (OMESSO), in persona del Direttore Generale pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato DE LUCA ZUCCARO ANTONINO, giusta procura a margine del

controricorso;

- controricorrente -

contro

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA';

- intimato -

avverso la sentenza n. 573/02 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 18/12/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2007 dal Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con sentenza depositata il 23 marzo 2001, il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, a conclusione del giudizio promosso dalla A.U.S.L. n. (OMESSO) nei confronti di MA. St., titolare della omonima farmacia, e dell'Assessorato regionale alla Sanita', chiamato in garanzia, avverso il Decreto Ingiuntivo n. 73 del 1998, emesso dal Presidente del Tribunale in favore del MA., dichiaro' la cessazione della materia del contendere, in considerazione dell'avvenuto pagamento delle somme richieste, revocando il decreto ingiuntivo opposto, e compensando tra le parti le spese processuali.

2. - Avverso tale sentenza, propose appello, con atto notificato il 14 ed il 16 marzo 2002, il MA..

Con sentenza n. 573, depositata il 18 dicembre 2002, la Corte d'appello di Messina rigetto' il gravame. Rilevo' il giudice di seconde cure, quanto al primo motivo di appello, con il quale il MA. lamentava la disposta revoca del decreto ingiuntivo e la mancata statuizione sulle spese del procedimento monitorio, che la opposizione a decreto ingiuntivo da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice e' investito del potere - dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione, sicche', una volta stabilita la infondatezza della pretesa, anche se per effetto di un pagamento effettuato dopo la emissione del decreto ingiuntivo, va dichiarata la cessazione della materia del contendere ed il decreto va revocato.

Quanto alla mancata statuizione sulle spese del giudizio, che, secondo l'appellante, lo avrebbe esposto al rischio di vedersi richiedere la restituzione delle spese a tale titolo eventualmente gia' pagate dalla A.U.S.L., rilevo' la Corte territoriale che il Tribunale aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere e revocato il decreto ingiuntivo opposto dopo avere accertato che detta Azienda, per concorde dichiarazione delle parti, aveva corrisposto al MA. la sorte capitale, gli interessi e le spese liquidate nel decreto ingiuntivo opposto.

Parimenti infondata fu ritenuta la doglianza relativa alla compensazione delle spese operata dal primo giudice sia con riferimento alla lamentata violazione del divieto di condanna della parte totalmente vittoriosa, poiche' nessuna condanna al pagamento delle spese processuali era stata pronunciata dal primo giudice nei confronti del MA.; sia con riferimento alla presunta illogicita' della statuizione, poiche' i motivi che avevano indotto il primo giudice a compensare le spese non erano, ne' illogici ne' erronei. Il Tribunale aveva, infatti, considerato che l'Azienda aveva provveduto a saldare interamente il suo debito, e che il tardivo soddisfacimento delle pretese creditorie dell'appellante era dipeso dalla mancanza di risorse finanziarie dovuta allo sforamento della spesa farmaceutica, analogamente a quanto occorso a diverse farmacie convenzionate, piu' che da una deliberata e colpevole volonta' di non adempiere.

La Corte d'appello dichiaro', poi, totalmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

3. - Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il MA. sulla base di tre motivi, illustrati anche da successiva memoria. La intimata A.U.S.L. n. (OMESSO), costituitasi con controricorso, ha, a sua volta, depositato una memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione o falsa applicazione dell'articolo 306 c.p.c., relativamente alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, avvenuta, secondo il ricorrente, fuori delle ipotesi consentite dalla legge, per essersi l'obbligazione di cui si tratta estinta non gia' per effetto dell'adempimento volontario del debitore, ma della espropriazione e nonostante permanga il contrasto di fondo sul merito.

2. - Con la seconda censura, prospettata in via subordinata al mancato accoglimento della prima, si lamenta violazione o falsa applicazione degli articoli 91, 645, 652 e 663 c.p.c., con riferimento alla dichiarazione di cessata materia del contendere e contestuale revoca del decreto ingiuntivo, "che e' stato comunque indispensabile per la riscossione del credito, e, quindi, per il prodursi del fatto estintivo della pretesa creditoria", nonche' con riferimento alla mancata statuizione sulle spese della fase monitoria. Dovendo la ipotesi della cessazione della materia del contendere essere regolata secondo i principi generali, e, quindi, in base al criterio della soccombenza virtuale, per effetto del quale il giudice deve stabilire se la pretesa fosse fondata al momento in cui viene dedotta in citazione, in modo da porre a carico dell'una o dell'altra parte le spese di causa, il giudice della opposizione al decreto ingiuntivo - rileva il ricorrente - attenendosi al detto principio, e' tenuto a provvedere anche sulle spese liquidate nel decreto stesso a norma dell'articolo 641 c.p.c., in guanto la fase preliminare del giudizio monitorio non e' del tutto cancellata o annullata per effetto della opposizione, dovendo il decreto essere revocato, in caso di cessazione della materia del contendere, solo se risulti che i motivi di opposizione fossero fondati con riferimento alla data di emissione del decreto stesso.

3.1. - I due motivi, che, avuto riguardo alla connessione logico - giuridica che li avvince, possono essere esaminati congiuntamente, non sono meritevoli di accoglimento.

3.2. - La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con cio', il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessita' di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.

Con specifico riferimento alla opposizione a decreto ingiuntivo, la prevalente giurisprudenza di legittimita', cui questo Collegio intende prestare adesione, non ravvisando valide ragioni per discostarsene, ha affermato che nel relativo giudizio - che non e' limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilita' e di validita' del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorita' dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (v., tra le altre, Cass. SS.UU., sent. n. 7448 del 199.3, e, successivamente, le sentenze n. 5074 del 1999, n. 4531 del 2000; contra, in precedenza, Cass. sent. n. 12521 del 1998 e n. 4804 del 1992).

3.3. - Nella specie, la Corte di merito ha fatto buon governo dei richiamati principi di diritto, ritenendo che il pagamento - comprensivo della sorte capitale, degli interessi, e delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo opposto - effettuato dalla opponente, pur dopo la emissione del decreto medesimo, rendesse comunque infondata la pretesa creditoria fatta valere con il decreto medesimo, comportando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Il ricorrente mostra, invece, di aderire all'indicato orientamento giurisprudenziale minoritario, ed ormai da tempo superato, secondo il quale, nel giudizio di opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere necessariamente revocato nel solo caso in cui risulti la fondatezza, anche parziale, dell'opposizione stessa con riferimento alla data di emissione del decreto; cosicche', quando il debito si estingua per un adempimento successivo alla suddetta data e debba quindi escludersi l'indicata fondatezza, il provvedimento non andrebbe revocato e dovrebbero porsi a carico dell'ingiunto le spese del procedimento monitorio.

3.4. - in ogni caso, per cio' che riguarda la mancata pronuncia su dette spese, va rilevato che, nella specie, il decreto ingiuntivo costitui' il titolo esecutivo sulla base del quale fu compiuta dal MA. la espropriazione mobiliare.

4. - Con il terzo motivo, si deduce violazione o falsa applicazione degli articoli 91, 92 e 93 c.p.c., nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui non ha condannato l'Azienda USL n. (OMESSO) al pagamento delle spese processuali del doppio grado del giudizio di cognizione, con distrazione ex articolo 93 c.p.p., come richiesto dall'attuale ricorrente, nonostante il rigetto della opposizione, ed ha disposto, invece, la compensazione delle spese. Infatti, il processo monitorio si era reso necessario per l'inadempimento dell'ente debitore, ed i motivi della opposizione erano stati rigettati, con totale soccombenza della Azienda U.S.L. opponente, ne' alcuna transazione era intervenuta con l'opposto, che aveva ottenuto il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie solo a seguito dell'espropriazione forzata presso terzi. In presenza di una siffatta situazione, la decisione di compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio non e', ad avviso del ricorrente, conforme alle norme di diritto, ed e' affetta da contraddittorieta'.

5.1. - Anche tale censura e' infondata.

5.2. - Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimita', con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione e' limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunita' di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e cio' sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, i quali, solo per effetto del nuovo testo dell'articolo 92 c.p.c., comma 2, quale risultante dalla modifica di cui all'articolo 2 della Legge n. 263 del 2005, devono essere esplicitamente indicati in motivazione (v., ex plurimis, Cass. sent. 2397 e n. 406 del 2008, n. 14964 del 2007).

6. - Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Alla stregua del criterio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 4.100,00, di cui euro 4.000,00, per onorari, oltre alle spese generali ed accessori di legge.

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