Opposizione avverso assegnazione di somme - ammissibilità

Il ricorso proposto dal Comune esecutato, avverso l'ordinanza di assegnazione di somme, depositata dal Giudice dell'esecuzione, deve dichiararsi inammissibile quando l'impugnazione si fondi sull'impignorabilità delle somme assegnate ai sensi dell'art. 159 della legge n. 267 del 2000. Difatti, con l'opposizione all'assegnazione, non si contestano vizi propri dell'ordinanza quanto, piuttosto l'ammissibilità dell'esecuzione sui beni dell'Ente pubblico adducendone, quindi, l'impignorabilità. Ne deriva che rientra nel potere del giudice quello di rilevare d'ufficio l'improseguibilità dell'esecuzione ovvero l'impignorabilità dei beni e laddove ciò non avvenga, l'Ente esecutato potrà impugnare l'ordinanza di assegnazione nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c. facendo valere l'errore in procedendo nel quale sia incorso l'organo giudicante. (Tribunale Benevento Civile
Sentenza del 6 febbraio 2009, n. 239)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Benevento, in persona della dott.ssa Maria DI LORENZO, con funzioni di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 3630/2006 del ruolo gen. affari cont., riservata in decisione all'udienza del 15 ottobre 2008, nella quale veniva assegnato alle parti il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per il deposito delle note di replica

TRA

COMUNE DI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Lu.Gi. e Ma.De., unitamente ai quali elettivamente domicilia presso l'ufficio legale della Casa Comunale, in Benevento, alla Via (omissis).

OPPONENTE

E

RI.GI. e CA.PE., rappresentati e difesi da se stessi ed elettivamente domiciliati in Benevento, alla Via (omissis), presso lo studio dell'avv. Pe.Ca.

OPPOSTI

Le parti concludono come da atti e da verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in opposizione ex art. 617, 2 comma c.p.c., iscritto a ruolo in data 10/11/2006 il Comune di Benevento, premettendo che con atto di pignoramento presso terzi notificatogli in data 9/6/2006 sono state pignorate "ad istanza degli avv.ti Gi.Ri. e Pe.Ca. le somme di spettanza del Comune medesimo accreditate presso il tesoriere dell'ente, Un. S.p.A. - filiale di Benevento - fino alla concorrenza di Euro 8.000,00; il tutto in forza della sentenza del Tribunale di Benevento n. 2106/05, deduce:

- che "avverso l'intrapresa esecuzione iscritta al n. 1130/06 R.G. Es. il Comune proponeva formale opposizione ex art. 615 c.p.c. eccependo: 1) l'inammissibilità e/o improcedibilità del pignoramento ai sensi dell'art. 248 comma 2, del Testo Unico n. 267/2000; 2) l'impignorabilità delle somme assoggettate all'esecuzione ai sensi dell'art. 159, 2 comma, D.Lgs n. 267/00 concludendo per l'accoglimento dell'opposizione proposta, previa l'immediata sospensione dell'intrapresa esecuzione;

- che "con ordinanza resa fuori udienza in data 17/10/2006, il G.E. ...., sciogliendo la riserva, ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva provvedendo, con separata ordinanza in data 17 - 18/10/2006, all'assegnazione delle somme, fissando il termine di 120 giorni per l'introduzione del giudizio di merito".

Tanto premesso il Comune di Benevento propone opposizione avverso la suindicata ordinanza di assegnazione somme depositata in data 18/10/2006 sui rilievo dell'inammissibilità ed improcedibilità del pignoramento eseguito, ai sensi dell'art. 248, 2 comma del D.Lgs n. 267/2000 atteso che con atto commissariale n. 37 del 15/09/93 e successivo atto di integrazione n. 46 del 13/10/93, è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Benevento, ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/89 e sul rilievo dell'impignorabilità delle somme assegnate ai sensi dell'art. 159, 2 comma del D.Lgs n. 267/00.

Tanto premesso l'opponente conclude chiedendo la revoca e/o l'annullamento dell'ordinanza impugnata con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si costituiscono gli opposti deducendo l'infondatezza del primo motivo di opposizione sostenendo che il diritto di credito portato ad esecuzione è sorto dopo la dichiarazione di dissesto del Comune di Benevento. Gli opposti eccepiscono inoltre l'inammissibilità del motivo di opposizione relativo all'impignorabilità delle somme assegnate, ai sensi dell'art. 159, 2 comma c.p.c., tenuto conto del fatto che si tratterebbe di opposizione agii atti esecutivi, non tempestivamente proposta. Tanto premesso gli opposti concludono chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 ottobre 2008, acquisito il fascicolo relativo alla procedura esecutiva opposta, il giudice riserva la causa a sentenza, assegnando alle parti il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione deve essere dichiarata preliminarmente inammissibile.

L'opponente, Comune di Benevento, impugna l'ordinanza di assegnazione di somme depositata dal giudice dell'esecuzione in data 18/10/2006 nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 1130/2006 R.G.E. deducendo l'inammissibilità ed improcedibilità dell'esecuzione stante l'avvenuta dichiarazione di dissesto del Comune di Benevento e l'impignorabilità delle somme ai sensi dell'art. 159, 2 comma, del D.Lgs n. 267/00. Dal contenuto dell'atto di opposizione ed, inoltre, dall'esame del fascicolo relativo alla procedura esecutiva presso terzi n. 1130/2006 si evince inequivocamente che le suddette doglianze dell'opponente sono state già oggetto di ricorso in opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. depositato dinanzi al giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 1130/2006 all'udienza fissata per acquisire la dichiarazione del terzo di cui all'art. 547 c.p.c., con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione.

Ciò posto si pone preliminarmente la questione relativa all'ammissibilità di un ricorso in opposizione agli atti esecutivi, ed in particolare, come è accaduto nel caso di specie, di opposizione avverso l'atto esecutivo rappresentato da un'ordinanza di assegnazione di somme, facendo valere non già vizi propri dell'ordinanza di assegnazione medesima ma questioni relative alla procedibilità dell'esecuzione ed alla pignorabilità dei beni, già sollevate precedentemente proponendo opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. innanzi al giudice dell'esecuzione all'udienza fissata a seguito di citazione del terzo per la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., con istanza di sospensione dell'esecuzione. Va premesso che sussiste il potere - dovere del giudice dell'esecuzione di rilevare d'ufficio l'improseguibilità dell'azione esecutiva o l'impignorabilità delle somme oggetto dell'atto di pignoramento quando i fatti che determinano l'improseguibilità ai sensi dell'art. 248, 2 comma, del D.Lgs 267/2000 e quelli che determinano l'impignorabilità ai sensi dell'art. 159, 2 comma D.Lgs 267/2000 siano stati dedotti e documentati dalle parti o siano evincibili da atti entrati ritualmente nel fascicolo dell'esecuzione (cfr. art. 488, 1 c. c.p.c.).

Pertanto, qualora non venisse proposto un ricorso in opposizione teso all'accertamento dell'improseguibilità dell'esecuzione e/o dell'impignorabilità delle somme ed il giudice non le rilevasse d'ufficio, in presenza dei relativi presupposti acquisiti ritualmente nel processo, si potrebbe proporre opposizione ai sensi dell'art. 617 C.P.C., avverso l'ordinanza di assegnazione, deducendo un errore "in procedendo", rappresentato dall'omesso rilievo officioso di una causa di improseguibilità e/o di impignorabilità. Diversamente, se la parte esecutata opta, come è accaduto nel caso di specie, per la proposizione di un ricorso in opposizione all'esecuzione teso alla declaratoria dell'inammissibilità dell'esecuzione e/o dell'impignorabilità delle somme staggite, tale opposizione radica già dal momento in cui viene proposta il dovere decisorio dell'organo giurisdizionale, nelle forme del processo ordinario di cognizione, previa eventuale concessione, se richiesta, di un provvedimento cautelare di sospensione. Il radicamento di tale dovere decisorio sulla questione proposta dall'opponente assorbe quello successivo in sede di emissione dell'ordinanza di assegnazione che potrà essere impugnata esclusivamente per vizi propri e non già per doglianze delle quali è stato già investito il giudice dell'esecuzione mediante ricorso in opposizione all'esecuzione.

Le questioni esaminate in punto di diritto e le conseguenti ragioni posta a fondamento della decisione giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Benevento, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1) Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione;

2) compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Monza il 4 febbraio 2009.

Depositata in Cancelleria il 6 febbraio 2009.





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