Se il debitore dimostra di aver pagato grava sul creditiore l'onere di dimostrare che quei pagamenti sono relativi ad altre prestazioni

Qualora il debitore abbia dimostrato di aver eseguito i pagamenti idonei a estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore che assuma doversi imputare quei pagamenti a estinzione di altre sue ragioni, dimostrare le condizioni necessarie della dedotta diversa imputazione ex articolo 1193 del Cc, nessun onere incombendo al riguardo sul debitore. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 23 giugno 2009, n. 14620)




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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore - Presidente

Dott. TALEVI Alberto - Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere

Dott. CHIARINI M. Margherita - Consigliere

Dott. D'AMICO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28325-2004 proposto da:

CO. FR. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato MANZO TOMMASO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PALMIERI MARIO come da mandato in calce al ricorso;

- ricorrente -

e contro

TI. MA. VI. ;

- intimati -

sul ricorso 2956-2005 proposto da:

TI. MA. VI. , elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato BELLI BRUNO, che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente -

e contro

CO. FR. ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 721/2004 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, Prima Sezione Civile, emessa il 28 aprile 2004; depositata il 10/09/04, R.G.N. 560/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2009 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l'Avvocato MARIO PALMIERI;

udito l'Avvocato GIUSEPPE M.F. RAPISARDA (per delega Avvocato BRUNO BELLI);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con atto di citazione del 1997 Ti.Ma. Vi. convenne in giudizio il marito Co.Fr. chiedendo che, in esecuzione delle obbligazioni assunte dal convenuto nel contratto di transazione sottoscritto dalle parti il (OMESSO), l'adito tribunale di Crema dichiarasse trasferita all'attrice, con sentenza costitutiva, la comproprieta' di 2/9 dell'albergo "(OMESSO)" e lo condannasse a pagarle lire 55.000.000, nonche' ad acquistare una vettura nuova di media cilindrata per la stessa attrice, come si era obbligato a fare.

Il convenuto resistette sostenendo di aver gia' versato all'attrice la somma di lire 5.000.000 con assegno circolare, di aver acquistato per lei una vettura Volvo con esborso di lire 3.000.000, di aver pagato le imposte sulla quota di proprieta' immobiliare promessa alla Ti. , anticipando per suo conto la somma di lire 55.564.000 e di non aver provveduto all'intestazione della predetta quota alla controparte in quanto tale adempimento era in rapporto di stretta correlazione con la convenuta cessione delle quote sociali al Co. da parte della Ti. , che non vi si era prestata. Domando' dunque che la domanda principale fosse respinta e, in via riconvenzionale, che fosse pronunciata sentenza costitutiva in ordine alle quote di due societa' che la Ti. avrebbe dovuto trasferirgli, nonche' che l'attrice fosse condannata a versargli lire 5.564.000, corrispondente all'eccedenza delle imposte pagate rispetto al debito di lire 50.000.000 che egli aveva contratto.

Il tribunale rigetto' entrambe le domande, tra l'altro rilevando che le quote di comproprieta' dell'albergo "(OMESSO)" si erano gia' trasferite alla Ti. al momento della conclusione della transazione, che aveva avuto sul punto effetti non obbligatori ma reali, e che, quanto alla obbligazione della Ti. di trasferire al Co. le sue quote di partecipazione in due societa', l'accoglimento della domanda del Co. era impedito dall'omessa specificazione della misura della partecipazione oggetto dell'impegno assunto, nonche' dal fatto che una delle due societa' risultava essersi nel frattempo estinta.

2.- Con sentenza n. 721 del 2004, la corte d'appello di Torino, in parziale accoglimento dei gravami di entrambe le parti (la Ti. aveva prestato acquiescenza alla decisione in punto di rigetto della propria domanda per essere stata gia' a lei trasferita la quota di 2/9 dell'albergo "(OMESSO)"), (a) ha condannato il Co. a pagare alla Ti. le somme di euro 25.822,84, nonche' quella di euro 2.582,28, oltre agli interessi, (b) ha dichiarato trasferita dalla Ti. al Co. la quota di partecipazione a lei intestata nella societa' " Ca. Se. s.n.c. di Fr. Co. &. C. ", pari ad un terzo del capitale sociale per un valore nominale di euro 34.714,17, e (c) ha confermato per il resto la sentenza di primo grado.

3.- Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Co. Fr. affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso Ti. Ma. Vi. , che propone anche ricorso incidentale fondato su un unico motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

A) Il ricorso principale ( Co. ).

2.- Col primo motivo di ricorso il ricorrente principale Co. Fr. censura la sentenza per insufficienza e contraddittorieta' della motivazione nella parte in cui lo ha condannato al pagamento di euro 25.822,84 (lire 50.000.000), disattendendo la sua eccezione di compensazione fondata sul rilievo che, benche' egli fosse formalmente proprietario delle quote di due noni dell'albergo, gli utili derivanti dalla locazione a terzi dell'immobile in questione erano stati tuttavia percepiti sin da prima del 1988 dalla Ti. , la quale tuttavia non aveva provveduto al versamento delle somme dovute all'erario per Irpef ed Ilor (questa sino al 1991), invece pagate da lui per complessive lire 55.564.000, come risultava dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado.

Ritenendo che effettivamente il Co. aveva provato di aver provveduto agli adempimenti fiscali, la corte d'appello aveva tuttavia affermato che in tanto egli avrebbe potuto pretenderne il rimborso in quanto avesse provato che la Ti. aveva percepito di fatto, nel medesimo arco di tempo successivo alla transazione, i redditi provenienti dalla proprieta' immobiliare; prova che, invece, non emergeva in alcun modo dagli atti.

Senonche' - osserva il ricorrente - la corte d'appello non aveva rilevato che la circostanza che a suo avviso sarebbe stato necessario provare (la percezione dei proventi da parte della Ti. per la quota di proprieta' dell'immobile locato per albergo) era del tutto pacifica in causa, non era stata contestata e corrispondeva ad una situazione gia' in atto al momento della sottoscrizione della transazione, come risultava dal punto 2 del predetto documento, dove si legge: "la Ti. continuera' a trattenere per se' la quota relativa di affitto sino alla rogitazione".

2.1.- Il motivo e' fondato.

Dall'esame degli atti di causa, consentito a questa Corte in relazione alla natura del vizio (in procedendo) denunciato, effettivamente risulta che la percezione da parte della Ti. della quota di utili derivanti dall'immobile in questione non solo non era stata posta in dubbio (se non, tardivamente, in comparsa conclusionale), ma era del tutto in linea col citato contenuto della transazione.

All'udienza del 29.10.1998 (nel foglio di deduzioni da far parte integrante dell'udienza) risulta anzi che - nell'ottica della valenza obbligatoria della pattuizione concernente il trasferimento dei 2/9 di cui si discute - l'argomento della previsione di percezione degli utili da parte della Ti. era stato addirittura positivamente speso dal suo difensore.

Di tali obiettive e decisive risultanze la corte d'appello non s'e' fatta alcun carico, sicche' senz'altro sussiste il denunciato vizio di cui all'articolo 360 c.p.c., n. 5.

Va per completezza soggiunto che, finendo col porre a carico della parte che aveva allegato il fatto non contestato l'onere di provarlo, l'operato della Corte d'appello s'e' posto in radicale contrasto con l'arresto delle Sezioni unite del 23 gennaio 2002, n. 761, cui s'e' allineata la giurisprudenza successiva. E' stato in quell'occasione affermato che l'articolo 167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, fa della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovra' astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovra' ritenerlo sussistente proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola di condotta processuale, espunge il fatto stresso dall'ambito degli accertamenti richiesti. A fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, la mancata contestazione rappresenta infatti, in positivo e di per se', l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto e quindi rende inutile provarlo, perche' non controverso, sicche' il "fatto non contestato non ha bisogno di prova perche' le parti ne hanno disposto vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessita' di convincersi della sua esistenza".

3.- Col secondo motivo sono denunciate violazione e falsa applicazione dell'articolo 1193 cod. civ., ed insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo in riferimento al rigetto dell'eccezione del Co. di estinzione dell'obbligazione di versamento alla Ti. di lire 5.000.000, rigetto fondato sul rilievo che l'assegno circolare emesso dalla Cariplo a favore della Ti. (per quell'importo, il 26.7.1988, e prodotto in copia in giudizio) dimostrava solo l'avvenuto rilascio del titolo ma non la consegna dello stesso alla creditrice in difetto del relativo atto di quietanza.

Rileva il ricorrente che la Ti. aveva pacificamente ammesso di aver ricevuto l'assegno, contestando invece che esso fosse stato consegnato ad estinzione del credito riveniente dalla transazione. Ma - soggiunge - la prova della sussistenza dei requisiti di una diversa imputazione del pagamento avrebbe dovuta essere data dal creditore.

3.1.- Anche tale motivo e' fondato.

Vere essendo le circostanze di fatto esposte nell'illustrazione del motivo, puntualmente il ricorrente rileva che la Corte d'appello s'e' discostata dal principio - che va anche in quest'occasione ribadito -secondo il quale "quando il debitore abbia dimostrato di avere eseguito i pagamenti idonei ad estinguere il debito per il quale sia stato convenuto in giudizio, spetta al creditore che assuma doversi imputare quei pagamenti ad estinzione di altre sue ragioni, dimostrare le condizioni necessarie della dedotta diversa imputazione ex articolo 1193 cod. civ., nessun onere incombendo al riguardo sul debitore" (cfr., ex multis, Cass., nn. 17102/2006, 14741/2006, 1571/2000, 14282/1999, 14071/1999).

B) Il ricorso incidentale ( Ti. ).

4.- Con l'unico motivo del ricorso incidentale Ti. Ma. Vi. si duole - deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo, nonche' violazione e falsa applicazione dell'articolo 1236 c.c. - che la corte territoriale abbia ritenuto adempiuta l'obbligazione assunta dal Co. di acquistare un'autovettura nuova alla moglie Ti. per essere stata quella (usata e malandata) acquistata dal Co. (per soli lire 3.000.000) accettata dalla Ti. , la quale la aveva invece presa in consegna solo per necessita', avendo bisogno di un mezzo per recarsi al lavoro, ma non aveva ne' rimesso il debito ex articolo 1236 cod. civ., ne' inteso rinunciare al diritto di ricevere un veicolo nuovo di fabbrica.

4.1.- Il ricorso e' fondato.

Anche l'affermazione di cui a pagina 16 della sentenza impugnata - nella parte in cui conferisce rilievo alla omessa dimostrazione da parte della Ti. che il veicolo fosse stato acquistato usato dal Co. - incappa nello stesso vizio rilevato in ordine al primo motivo del ricorso principale, non risultando che tanto sia stato mai contestato dal Co. .

Ne' il riferimento all'accettazione di quel veicolo da parte della Ti. (che aveva bisogno - ella afferma - di un mezzo per recarsi al lavoro) e' motivatamente qualificato come fatto di valenza novativa, idoneo ad estinguere un'obbligazione che pure espressamente contemplava l'acquisto di un veicolo "nuovo", e non gia' "usato".

C) Conclusioni.

5.- Entrambi i ricorsi vanno conclusivamente accolti.

La sentenza deve essere conseguentemente cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello in diversa composizione, perche' rivaluti il merito su tutti e tre i punti di cui ai motivi di ricorso nel rispetto, quanto alla questione di cui al secondo motivo del ricorso principale, dell'enunciato principio di diritto.

Il giudice del rinvio regolera' anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

riunisce i ricorsi e li accoglie, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione.

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