Se il debitore paga con assegno circolare, detto pagamento può essere rifiutato dal creditore solo per giustificato motivo

L'adempimento dell'obbligazione pecuniaria va inteso non come atto materiale di consegna della moneta contante bensì come prestazione diretta all'estinzione del debito, nella quale le parti devono collaborare osservando un comportamento da valutare per il creditore secondo la regola della correttezza e per il debitore secondo la regola della diligenza. Se, in particolare, il debitore paga con assegno circolare, attese le caratteristiche dell'assegno di traenza, connotate dalla precostituzione della provvigione, lo stesso integra un sistema che assicura al creditore la disponibilità della somma dovuta, sicché il pagamento effettuato con tale mezzo può essere rifiutato dal creditore solo per giustificato motivo (che il creditore stesso deve allegare e, all'occorrenza, anche provare), fermo che l'effetto liberatorio per il debitore si verifica quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di danaro, ricadendo sul debitore il rischio della inconvertibilità dell'assegno. (Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 10 marzo 2008, n. 6291)



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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il 29.7.2002 GI.Se., avvocato, convenne in giudizio innanzi al giudice di pace di Torino la Al. Su. As. s.p.a. chiedendone la condanna al pagamento di euro 768,00, oltre agli accessori, relative alla parcella (per l'assistenza ad una propria cliente nella definizione di un sinistro) di cui alla fattura che egli aveva presentato il 9.7.2002 all'ufficio liquidazioni della societa' convenuta, concedendo il termine di quindici giorni per il saldo.

Espose che la societa' aveva ritenuto di pagare mediante rimessa di un "assegno di traenza" emesso dalla Ra. e recapitatogli il 22.7.2002, che egli aveva peraltro immediatamente restituito con lettera raccomandata del 23.7.202.

La convenuta societa' assicuratrice si costitui' affermando di aver intanto pagato con assegno circolare del 9.10.2002 e sostenendo che il proprio comportamento era stato connotato da buona fede, mentre ingiustificato era stato il rifiuto dell'attore di accettare il pagamento tramite un mezzo (assegno di traenza) che era largamente invalso nella pratica commerciale, siccome privo dei rischi inerenti alla circolazione della moneta. Pose anche in rilievo che l'attore aveva agito in giudizio solo pochi giorni dopo aver spedito la raccomandata contenente il titolo che aveva ritenuto di restituire.

La causa, proseguita al solo fine del riconoscimento degli interessi moratori dal 24.7.02 al 10.10.02, e' stata definita dal giudice di pace, con sentenza n. 1034 del 2003, con la condanna della societa' convenuta al pagamento degli interessi e delle spese processuali, sulla scorta del rilievo che l'assegno di traenza non e' un mezzo di pagamento e che era stato "provato che l'avv. GI. aveva chiesto di essere pagato con assegno circolare proprio perche' non intendeva piu' ricevere assegni per traenza, e ne aveva il diritto";

2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Al. Su. As. s.p.a. affidandosi ad un unico motivo, cui l'intimato resiste con controricorso illustrato anche da memoria.

Gia' fissata due volte per la discussione, la causa e' stata rinviata a nuovo ruolo: una prima volta (il 15.12.2006), per l'adesione del difensore del ricorrente all'indetta astensione degli avvocati dalle udienze; e, una seconda volta (il 5.7.2007), in attesa della decisione delle Sezioni unite a composizione del contrasto circa gli effetti del rifiuto, da parte del creditore, di un mezzo di pagamento diverso dalla consegna di denaro.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo di ricorso sono denunciate violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 Cost., mancanza, illogicita' e contraddittorieta' della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360 c.p.c., n.n. 3, 4 e 5, per essersi il giudice di pace - addivenendo alla conclusione che il creditore aveva legittimamente rifiutato l'assegno di traenza rimessogli dal debitore in pagamento della somma di euro 768,00, - discostato dal principio generale di correttezza e buona fede, il quale si esplica nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge (Cass. n. 12310 del 1999).

2.1. Va pregiudizialmente rilevato che il ricorso, proposto avverso sentenza emessa dal giudice di pace secondo equita', e' ammissibile in quanto e' evocata la violazione del principio informatore della correttezza e della buona fede, che ispira l'intera materia dei rapporti obbligatori. Del tutto privo di fondamento e', poi, l'assunto del controricorrente, secondo il quale, ai fini della determinazione del valore della causa, occorrerebbe tener conto delle somme richieste per spese processuali relative alla stessa causa: se non altro (ma non solo per questo) perche' tali spese sono comunque successive alla domanda e, come tali, ininfluenti ai fini della determinazione della competenza ex articolo 10 c.p.c., comma 2.

2.2. Va, ancora, preliminarmente chiarito che il cosiddetto "assegno di traenza" e' quello che una banca autorizza taluno a sottoscrivere, appunto per traenza sulla banca stessa, inviandogli a tal fine un modulo di assegno appositamente predisposto con previsione di pagamento in favore del traente medesimo o di altro eventuale soggetto indicato come beneficiario. La predisposizione e l'invio dell'assegno al previsto traente presuppongono, evidentemente, l'esistenza presso la banca di una provvista (non importa se fornita all'origine dalla banca stessa o da terzi) di cui il traente potra' disporre in favore proprio o di altro eventuale beneficiario indicato come prenditore del titolo. Le peculiarita' di tali titoli sta nel fatto che essi possono di fatto assolvere ad una funzione corrispondente a quella del bonifico a mezzo banca benche' riconducibili al genus dell'assegno bancario (cosi' Cass. Sez. un, 26 giugno 2007, n. 14712).

2.3. Ebbene, con sentenza 18 dicembre 2007, n. 22617, emessa a composizione del contrasto che ha indotto il collegio a rinviare a nuovo ruolo in attesa della pubblicazione della relativa sentenza, le Sezioni unite - in esito ad un'interpretazione evolutiva, costituzionalmente orientata dell'articolo 1277 c.c., volta a coglierne l'autentico senso in relazione alla mutata realta' dei rapporti commerciali - hanno statuito che "se il debitore paga con assegno circolare o con altro sistema che assicuri ugualmente la disponibilita' della somma dovuta, il creditore puo' rifiutare il pagamento solo per giustificato motivo che deve allegare ed all'occorrenza anche provare" (cosi' in motivazione, al paragrafo 6.9, primo periodo, ultima parte). Tanto dopo aver chiarito che l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria va inteso non come atto materiale di consegna della moneta contante, bensi' come prestazione diretta all'estinzione del debito, nella quale le parti debbono collaborare, osservando un comportamento da valutare per il creditore secondo la regola della correttezza e per il debitore secondo la regola della diligenza.

Le sopra descritte caratteristiche dell'assegno di traenza, connotate dalla precostituzione della provvista, integrano senz'altro un sistema che assicura al creditore la disponibilita' della somma dovuta, sicche' il pagamento effettuato con tale mezzo puo' essere rifiutato dal creditore solo per giustificato motivo, fermo il punto che l'effetto liberatorio per il debitore si verifica quando il creditore acquista concretamente la disponibilita' giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilita' dell'assegno.

3. La sentenza impugnata s'e' discostata da tali principi e va pertanto cassata nella parte in cui ha condannato la convenuta societa' assicuratrice al pagamento degli interessi dal 24.7.2002 al 10.10.2002, ferma la dichiarazione di cessazione della materia del contendere tra le parti in punto capitale.

Non avendo il creditore nella specie addotto, a giustificazione del rifiuto di accettare l'assegno di traenza, nessun motivo sostanzialmente diverso dal proprio affermato diritto ad essere pagato in contanti (o con assegno circolare, come aveva chiesto) ed essendo tale diritto insussistente, la causa puo' essere decisa nel merito ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., col rigetto della domanda proposta da Gi.Se. innanzi al giudice di pace quanto agli interessi riconosciutigli sulla somma di euro 768,00.

Sussistono giusti motivi, in relazione alla intervenuta composizione del contrasto in epoca successiva alla proposizione della domanda, per compensare tra le parti le spese del giudizio di merito e di quello di legittimita'.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ferma la statuizione relativa alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere in punto di capitale, rigetta per il resto la domanda di GI.Se. e compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.

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