Sulla determinazione della competenza per valore del giudice di pace in caso di domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione a decreto

Emesso decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di euro 2.500 (nella specie a saldo della vendita di una cucina componibile completa di elettrodomestici) qualora l'opponente oltre a dedurre la nullità del decreto svolga domanda riconvenzionale per la risoluzione dell'intero contratto (per euro 15.500) nonché per il risarcimento dei danni, quantificati in ero 20.000, la causa, a norma dell'articolo 10 del Cpc supera il valore della competenza, ratione valoris, del giudice di pace, con la conseguenza, da un lato, che deve dichiararsi la competenza del tribunale in ordine alla domanda riconvenzionale e, dall'altra, sospendersi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di competenza del giudice di pace, in atteso che l'esito di questo dipende dalla definizione della causa di competenza del tribunale. (Giudice di Pace Bologna Sezione 4 Civile, Sentenza del 17 gennaio 2008)

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