Aspetti civilistici del conferimento di azienda

In via generale si rileva che il codice civile disciplina soltanto il conferimento di beni e non già il conferimento dell'azienda. Pertanto la disciplina del conferimento d'azienda si ricava dall'analisi combinata di quanto il codice civile prevede in tema di conferimenti societari di cui agli articoli 2342, 2343, 2440, 2464, 2465 c.c., ed in tema di trasferimento dell'azienda di cui agli articoli 2112, 2556-2560 c.c..

Aspetti civilistici del conferimento di azienda

In via generale si rileva che il codice civile disciplina soltanto il conferimento di beni e non già il conferimento dell’azienda. Pertanto la disciplina del conferimento d’azienda si ricava dall’analisi combinata di quanto il codice civile prevede in tema di conferimenti societari di cui agli articoli  2342, 2343, 2440, 2464, 2465 c.c., ed in tema di trasferimento dell’azienda di cui agli articoli  2112, 2556-2560 c.c..

Lo schema dell’operazione di conferimento consiste nell’apporto da parte del conferente di una azienda a favore di una società definita conferitaria;, in cambio dell’azienda il conferente riceve non un corrispettivo prezzo ma una partecipazione nella società conferitaria. Pertanto il primo complesso problema  di carattere civilistico è rappresentato dalla valutazione sia della azienda conferita che della società conferitaria al fine di stabilire la percentuale di partecipazione ricevuta, e di conseguenza le percentuali di riparto degli utili e delle perdite prodotti dalla conferitaria. La valutazione dell’azienda conferita avverrà con modalità diverse a seconda che si tratti di società di persone o di capitali; ed in ogni caso tale valutazione comporterà l’emersione dell’eventuale valore di avviamento.

Il conferimento dell’azienda in una società di persone non comporta l’obbligo della redazione della perizia di stima - attesa la responsabilità illimitata e solidale dei soci - e quindi generalmente la valutazione dei conferimenti è concordata tra i soci. Tuttavia non è infrequente che i soci provvedano comunque alla redazione di una perizia di valutazione facoltativa dell’azienda conferita; tutto ciò al fine di avere a disposizione una base di partenza per intavolare la trattativa.

Diversamente nel caso di conferimenti in società di capitali è necessaria la redazione di una perizia di stima, al fine di  garantire l’integrità del capitale sociale ed evitare sopravvalutazioni dei beni conferiti a danno dei futuri creditori sociali, i quali, attesa la responsabilità limitata dei soci - possono confidare esclusivamente sul patrimonio sociale:

− nel caso di conferimenti in S.p.a.   la relazione di stima giurata deve essere giurata da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente, su istanza dell’organo amministrativo del soggetto conferente;

− nel caso di conferimenti in S.r.l. la relazione di stima giurata deve essere redatta da un esperto iscritto all’albo dei revisori contabili (o da una società di revisione iscritta nell’apposito albo) su designazione della società stessa.

La relazione di stima deve sempre contenere:

− una breve analisi dell’azienda conferita

- la descrizione analitica dei cespiti conferiti, nonché dei crediti e debiti conferiti, e degli altri eventuali rapporti conferiti;

− la data di riferimento delle valutazioni;

− l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;

− l’illustrazione analitica criteri di valutazione utilizzati dall’esperto

- lo svolgimento analitico del procedimento di valutazione

I valori di iscrizione nel bilancio della conferitaria dei beni che costituiscono l’azienda generalmente avviene a valori non superiori a  quelli risultanti dalla perizia; infatti nel caso di iscrizione a valori superiori si potrebbero determinare ipotesi di fraudolenta sopravalutazione fittizia dell’attivo con rilevanti ripercussioni in ambito sia civilistico che penale per falsità del bilancio.

Inoltre si segnala che l’iscrizione in bilancio dei valori dell’azienda conferita comporta rilevanti risvolti di carattere fiscale che verranno dettagliatamente analizzati nel seguito.

Si segnala che nel caso di conferimento di azienda in una s.p.a. gli amministratori, entro 180 giorni dalla redazione della perizia, devono effettuare gli opportuni controlli, e se del caso procedere alla revisione della stima della azienda conferita. E se gli amministratori reputano che il valore di stima dell’azienda conferita si inferiore di oltre 1/5 rispetto a quello per cui è avvenuto il conferimento, le conseguenza possono essere le seguenti:

la società riduce il capitale sociale annullando le azioni corrispondenti al valore di rettifica dell’azienda conferita;

la società conferente versa la differenza tra il valore dell’azienda contenuto nella relazione di stima ed il valore rideterminato dagli amministratori in denaro;

− la società conferente recede dalla  società con diritto alla restituzione del conferimento effettuato.

Inoltre si ritiene importante mettere in evidenza che, in virtù di quanto stabilito dalla  riforma societaria in tema di conferimenti, esclusivamente i conferimenti nelle società a responsabilità limitata possono consistere anche opere, servizi ed altre attività immateriali (ad es. marchi e brevetti). Peraltro il conferimento deve essere supportato obbligatoriamente da polizza assicurativa o fideiussione bancaria.

Inoltre all’operazione di conferimento di azienda si applicano alcune disposizioni normative previste nel caso di cessione di azienda. In particolare trovano applicazione nel caso di conferimento di azienda le seguenti disposizioni:

− il conferitario subentra nei contratti, di carattere non personale, stipulati dal conferente; peraltro, in presenza di giusta causa, il terzo contraente ceduto può recedere entro 3 mesi dall’iscrizione del conferimento nel Registro delle Imprese;

−  i rapporti di lavoro, ai sensi dell’articolo 2112 c.c., continuano con il soggetto conferitario subentrante alle medesime condizioni sussistenti in precedenza;

divieto di concorrenza per il conferente, salva la facoltà delle parti di escludere tale divieto;

− i crediti vengono trasferiti dal conferente al conferitario anche in assenza di notifica al debitore ceduto,.

− i debiti si trasferiscono con effetto liberatorio per il conferente soli in presenza di  consenso esplicito dei creditori, per i quali ovviamente non è indifferente il soggetto loro debitore.

Si rappresenta, per quanto concerne le tappe temporali attraverso le quali si articola il conferimento tra società di capitali, che è necessaria:

- la delibera dell’organo amministrativo della società conferente, la quale conterrà le ragioni che giustificano l’operazione;

- l’assemblea dei soci della società conferente deve quindi approvare l’operazione di conferimento; in presenza di una  modifica dell’atto costitutivo, l’assemblea dovrà essere straordinaria;

-  valutazione peritale dell’azienda oggetto di conferimento

-  stipula dell’atto di conferimento. L’atto di conferimento deve essere depositato entro 30 giorni, con invio telematico da parte del notaio, per l’iscrizione nel R.I., insieme alla relazione peritale.

L’atto di conferimento deve essere redatto, nel caso di società di capitali, per atto pubblico, ovvero per scrittura privata autenticata nel caso di società di persone.

Tuttavia vanno rispettate le forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda.

Si rileva che per le società di persone la data di effetto del conferimento è rappresentata da quella di  stipula dell’atto di conferimento, senza possibilità di retro/postdatare gli effetti dell’operazione. Diversamente per le società di capitali il conferimento ha effetto dalla data di iscrizione dell’atto nel registro della imprese.

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