responsabilità acquirente azienda per i debiti previdenziali iscritti nella contabilità cedente

In caso di cessione di azienda, l'iscrizione dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e non può essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell'acquirente medesimo. Questo principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare "in caso di trasferimento di azienda i debiti contratti dall'alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l'omesso versamento dei contributi obbligatori, esistenti al momento del trasferimento, costituiscono debiti inerenti all'esercizio dell'azienda e restano soggetti alla disciplina dettata dall'art. 2560 cod. civ., senza che possa operare l'automatica estensione di responsabilità dell'acquirente ex art. 2112, comma secondo, cod. civ..

Cass. civ. Sez. lavoro, 03-04-2002, n. 4726



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Cass. civ. Sez. lavoro, 03-04-2002, n. 4726

Massima

In caso di cessione di azienda, l'iscrizione dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e non può essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell'acquirente medesimo. Questo principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare  "in caso di trasferimento di azienda i debiti contratti dall'alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l'omesso versamento dei contributi obbligatori, esistenti al momento del trasferimento, costituiscono debiti inerenti all'esercizio dell'azienda e restano soggetti alla disciplina dettata dall'art. 2560 cod. civ., senza che possa operare l'automatica estensione di responsabilità dell'acquirente ex art. 2112, comma secondo, cod. civ..

Il Tribunale di Milano, pronunciando in grado di appello, con sentenza del 23/26 febbraio 1999, ha confermato la decisione in data 22 settembre 1997, con la quale il Pretore della stessa sede, nell'accogliere l'opposizione proposta dalla Unilever Italia s.p.a., già Unil-It s.p.a., aveva revocato l'ingiunzione di pagamento, emessa su ricorso dell'Inps, per le differenze sui contributi obbligatori di legge per il periodo 1^ gennaio 1981/31 dicembre 1986, e derivanti dalla indebita fiscalizzazione degli oneri sociali accertata nei confronti della s.r.l. 3 C Commerciale, poi ceduta alla soc. 3 C Industriale e quindi alla s.r.l. 3 C Bass, quest'ultima confluita, a seguito di fusione per incorporazione, nella Unilever Italia.

Il giudice del gravame ha innanzi tutto ritenuto, secondo la disciplina di legge sopravvenuta, la validità della clausola di riserva di ripetizione apposta alla domanda di condono in precedenza presentata dalla Unilever. Ha poi rilevato che questa società non era obbligata al pagamento dei debiti in questione, non risultando essi nei libri contabili obbligatori della 3 C Industriale allorché era stata ceduta alla 3 C Bass e non operando, considerata la natura dei debiti medesimi, l'estensione di responsabilità di cui all'art. 2112 cod. civ.

Per la cassazione di questa sentenza l'INPS ha proposto ricorso, deducendo cinque motivi, illustrati con memoria.

La soc. Unilever ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia "Violazione e falsa applicazione delle norme sul condono previdenziale, in particolare dell'art. 3 d.l. n. 166/96 non convertito, effetti sanati dal sesto comma della legge n. 608/96 di conversione con modifiche del d.l. n. 510/96 e dell'art. 81, nono comma, legge n. 448/98. Vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.)". Si deduce l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata, laddove, implicitamente attribuendo natura interpretativa all'art. 81 citato, ha affermato la validità della clausola di ripetizione apposta all'istanza di condono, con il richiamo alla legge finanziaria del 1999, senza altro aggiungere. Si deduce inoltre il contrasto della norma, se di natura interpretativa, con i principi di ragionevolezza, di uguaglianza sostanziale e formale, di garanzia delle provviste economiche necessarie per il sistema previdenziale pubblico, di obbligo a carico di tutti i contribuenti di concorrere al finanziamento del sistema predetto, di tutela dell'indipendenza e autonomia del potere giudiziario.

La censura è infondata, avendo il giudice del merito fatto corretta applicazione dello ius superveniens, costituito dall'art. 81, nono comma, legge 23 dicembre 1998 n. 448, che ha in modo espresso affermato la validità delle clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997 n. 140, e precedenti provvedimenti di legge sempre in tema di condono previdenziale, stabilendo altresì che dette clausole non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito.

E questa Corte in base al tenore letterale della disposizione in esame ha, con giurisprudenza ormai consolidata, ritenuto che la domanda di condono previdenziale fatta con riserva di ripetizione non comporta il venir meno della eventuale contestazione del debito contributivo, ed è pertanto ammissibile l'azione dell'interessato diretta all'accertamento negativo del suo debito contributivo (Casa.

8 giugno 1999 n. 5655, Cass. 18 agosto 1999 n. 8698, Case. 5 aprile 2000 n. 4230. Caso. 2 aprile 2000 n. 5311, e fra le più recenti Cass. 12 dicembre 2001 n. 15652. Cass. 14 dicembre 2001 n. 15793).

La questione sollevata dall'istituto ricorrente sulla natura di detta norma, se cioé essa possa essere considerata interpretativa delle precedenti disposizioni in tema di regolarizzazione agevolata degli inadempimenti contributivi, non può avere alcuna rilevanza nella specie, considerata la espressa portata retroattiva della norma, con riferimento alle clausole di ripetizione apposte sulle domande di condono presentate in base ai provvedimenti di legge anteriori alla disposizione in esame.

Riguardo alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa del ricorrente in relazione ai diversi parametri innanzi indicati, in parte è manifestamente infondata e in parte inammissibile. In particolare, riguardo alla violazione del principio di ragionevolezza, la prevista retroattività della norma era giustificata dalla esigenza di eliminare in via definitiva le incertezze interpretative che avevano dato luogo ad un contrasto di giurisprudenza sulla validità della clausola in esame. Riguardo al principio di eguaglianza, non sono state neppure specificato le discriminazioni che deriverebbero dall'applicazione della norma denunciata. Relativamente alla tutela dell'indipendenza e autonomia del potere giudiziario, non è accettabile la deduzione di un intento del legislatore in contrasto con la riferita tutela. Riguardo agli altri rilievi, essi sono assolutamente generici e non si può, comunque, ritenere che la disposizione in esame possa giudicare la garanzia di contribuzione del sistema previdenziale: giova in proposito richiamare una delle argomentazioni a sostegno dell'orientamento giurisprudenziale che, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 448 del 1998, affermava la validità delle clausole di riserva di ripetizione, quella cioé concernente lo scopo, perseguito dai vari provvedimenti di condono, di far introitare all'INPS tutte la somme dovute a titolo di contributi non versati, così eliminando un contenzioso pretestuosamente dilatorio, ma non di permettere al medesimo ente di incassare somme che, a buon diritto, non erano ad esso dovute (v. in motivazione Cass. sezioni unite 15 maggio 1998 n. 4918).

Con il secondo motivo si denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.l. n. 166/96 non convertito, effetti sanati dal sosto coma della legge n. 608/96 di conversione con modifiche del d.l. n. 510/96, delle norma in tema di titolarità del debito previdenziale e dell'art. 1180 cod. civ. vizio di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.)".

Si assume la contraddittorietà tra la ritenuta carenza di legittimazione passiva della società in ordine al credito fatto valere dall'INPS e la statuizione di condanna del medesimo ente previdenziale a restituire quanto riscosso a titolo di condono con riserva, e si addebita alla sentenza impugnata di non avere considerato che la facoltà di presentare la domanda di condono previdenziale con riserva è riconosciuta al solo titolare del rapporto previdenziale contributivo, con la conseguenza che la società resistente, nel presentare la domanda di condono, ha riconosciuto di essere titolare del rapporto obbligatorio. Si contenta inoltre il diritto al rimborso della società Unilever, in quanto, costituendo il pagamento, da parte di chi si afferma estraneo al rapporto previdenziale. delle somme a titolo di condono, adempimento di un terzo, il solvens non può richiedere poi la restituzione di quanto versato al creditore, negando di essere debitore.

Anche questo motivo è infondato. Dalla esposizione in fatto contenuta nel ricorso per cassazione l'INPS ha evidenziato che dopo la reiterazione delle contestazioni alla soc. I.C.C.C.

- International Chemical Cosmetica Company s.p.a., di omesso integrale pagamento dei contributi obbligatori di legge per la indebita fiscalizzazione degli oneri sociali, il verbale di accertamento era stato notificato alla Unil-It (denominata poi Unilever Italia), individuata dall'INPS nell'esercizio dei suoi poteri di imposizione contributiva, come debitrice dell'obbligazione contributiva accertata - per lo sviluppo delle vicende societarie come poi puntualizzate: dal medesimo ricorrente (la soc. I.C.C.C. - Internatìonal Chemical Cosmetica Company s.p.a. aveva dato vita a due società controllate, la 3C Commerciale e la 3C Industriale, in seguito fuse nella seconda; successivamente l'intero complesso aziendale della 3C Industriale venne conferito alla 3C Bass, la quale si era quindi fusa per incorporazione nella Unil-It, denominata infine Unilever Italia). E si è anzi rilevato che il verbale di accertamento delle omissioni contributive, ritualmente notificato, vale a costituire in mora il debitore ed è pertanto idoneo a interrompere il decorso del termine di prescrizione (Cass. 20 agosto 1996 n. 7650). Di qui l'interesse della Unilever, da un lato, all'accertamento negativo del debito contributivo constatato nei suoi confronti, e, dall'altro, a presentare istanza di condono con riserva di ripetizione.

Priva di fondamento pure è l'eccezione di carenza di legittimazione in ordine alla richiesta di rimborso avanzata dalla Unilever per le somma pagate a titolo di regolarizzazione contributiva, sollevata dall'istituto, laddove sostiene che la società resistente se non è debitrice dell'obbligazione contributiva, presentando la domanda di condono ha adempiuto l'obbligo di un terzo, e conseguentemente non può richiedere la restituzione di quanto versato con riserva di ripetizione: a disattendere tale rilievo è sufficiente osservare che la società Unilever ha adempiuto ad un debito proprio accertato nei suoi confronti e per il quale era stato ad essa intimato il pagamento, con decreto ingiuntivo emesso su istanza dell'ente previdenziale (v. pag. 2 del ricorso per cassazione).

Con il terzo motivo (indicato in ricorso con il n. 4), si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2342 e 2560 cod. civ., nonché vizio di motivazione. Si critica la sentenza impugnata per avere ritenuto che l'ente previdenziale non avesse fornito alcuna prova dell'esistenza nei libri contabili della soc. 3C Industriale, al momento del conferimento di azienda nella C Bass, del debito contributivo, omettendo di considerare i puntuali riferimenti formulati dall'Istituto, e si censura l'insufficienza delle argomentazioni sul punto del Tribunale, il quale si è limitato ad asserire che le osservazioni in proposito del Pretore erano incontrovertibili in linea di fatto.

Neppure questa doglianza può essere accolta. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., deve contenere gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e a permettere, sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, la valutazione della fondatezza di tali ragioni.

Qui, invece, tale valutazione non può essere compiuta, in quanto l'istituto ha fatto riferimento a talune partite contabili, in cui erano indicati debiti verso l'Erario e istituti previdenziali, senza che neppure fossero specificati quali gli enti creditori; né, soprattutto, l'INPS ha indicato quale il suo credito dedotto in giudizio, specificazione tanto più necessaria a fronte della affermazione, riferita dal medesimo istituto nel ricorso per cassazione (v. pag. 12) alla sentenza di primo grado, secondo cui "..

nessuna delle voci indicate dall'istituto è univocamente riferibile per denominazione e importi ...", deduzione sostanzialmente fatta propria dal Tribunale, che ha confermato l'esattezza del rilievo dopo avere vagliato le censure proposte al riguardo dall'ente previdenziale appellante.

Con il quarto motivo (indicato in ricorso con il n. 5), si denuncia violazione e falsa applicazione ancora una volta degli artt. 2342 e 2560 cod. civ., nonché vizio di motivazione. Si deduce che dalla disposizione di cui al secondo comma dell'art. 2560 cod. civ. non si può ritenere elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti aziendali la loro iscrizione nei libri contabili obbligatori, essendo l'acquirente tenuto anche per i debiti di cui aveva conoscenza prima del trasferimento dell'azienda. Si censura perciò la sentenza impugnata per non avere tenuto conto a tale proposito delle contestazioni mosse dalla soc. 3 C Industriale per le richieste avanzate dall'INPS di pagamento delle differenze contributive e del ricorso in via amministrativa presentato dalla società I.C.C.C., da cui erano poi derivate la 3 C Commerciale e la 3 C Industriale.

Entrambi i profili di censura sono privi di fondamento. Relativamente al primo, come questa Corte ha già avuto occasione di evidenziare, "in caso di trasferimento di azienda i debiti contratti dall'alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l'omesso versamento dei contributi obbligatori, esistenti al momento del trasferimento, costituiscono debiti inerenti all'esercizio dell'azienda e restano soggetti alla disciplina dettata dall'art. 2560 cod. civ., senza che possa operare l'automatica estensione di responsabilità dell'acquirente ex art. 2112, comma secondo, cod. civ., sia perché la solidarietà è limitata ai soli crediti di lavoro e non è estesa ai crediti di terzi, quali devono ritenersi gli enti previdenziali, sia perché il lavoratore non ha diritti di credito verso il datore di lavoro per l'omesso versamenti dei contributi obbligatori (oltre al diritto al risarcimento dei danni nell'ipotesi prevista dall'art. 2116, secondo comma, cod. civ.), restando estraneo al cosiddetto rapporto contributivo, che intercorre fra l'ente previdenziale e il datore di lavoro" (cfr. Cass. 16 giugno 2001 n. 8179).

Riguardo al secondo profilo della censura, nessun rilievo può avere la dedotta conoscenza che l'INPS attribuisce alla società resistente circa l'esistenza dei debiti previdenziali in esame già da prima del trasferimento dell'azienda. Si deve infatti osservare che l'iscrizione dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e non può essere surrogata dalla prova che la conoscenza dell'esistenza dei debiti sussisteva comunque in capo all'acquirente medesimo (v. Cass. 20 febbraio 1999 n. 1429, Cass. 20 giugno 1998 n. 6173, Cass. 3 marzo 1994 n. 2108).

Con il quinto motivo (indicato in ricorso con il n. 6) si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 cod. civ. e vizio di motivazione, e si assume che nella previsione della norma denunciata rientrano anche i crediti dei lavoratori per il versamento dei contributi previdenziali, i quali possono essere fatti valere anche dall'ente pubblico gestore della previdenza.

Il motivo deve essere disatteso in base al principio di diritto affermato da Cass. 16 giugno 2001 n. 8179, sopra riportato.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

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