conferimento di azienda subentro nei contratto non a carattere personale

Massima Atteso che l'azienda, quale complesso di elementi materiali e immateriali organizzati in una individualità oggettiva per la funzione imprenditoriale, può essere oggetto di conferimento sociale, il quale si concreta nel trasferimento del diritto sull'azienda alla società, sia essa di capitali o di persone. Tale conferimento, risolvendosi in una alienazione traslativa della azienda, in favore della società (e nel caso di società di persone in favore dei soci unitariamente e inscindibilmente considerati), comporta il subentro della stessa, in quanto acquirente dell'azienda, in tutti i contratti, non aventi carattere personale, stipulati per l'esercizio di essa ai sensi del primo e del terzo comma dell'art. 2558 c.c., nonché l'applicazione del principio della automatica cessione dei crediti relativi all'azienda trasferita, ai sensi del successivo art. 2559 (Cass. n. 6270 del 1980).

Cass. civ. Sez. Unite, 01-10-1993, n. 9802



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Cass. civ. Sez. Unite, 01-10-1993, n. 9802

Massima

Atteso che l'azienda, quale complesso di elementi materiali e immateriali organizzati in una individualità oggettiva per la funzione imprenditoriale, può essere oggetto di conferimento sociale, il quale si concreta nel trasferimento del diritto sull'azienda alla società, sia essa di capitali o di persone. Tale conferimento, risolvendosi in una alienazione traslativa della azienda, in favore della società (e nel caso di società di persone in favore dei soci unitariamente e inscindibilmente considerati), comporta il subentro della stessa, in quanto acquirente dell'azienda, in tutti i contratti, non aventi carattere personale, stipulati per l'esercizio di essa ai sensi del primo e del terzo comma dell'art. 2558 c.c., nonché l'applicazione del principio della automatica cessione dei crediti relativi all'azienda trasferita, ai sensi del successivo art. 2559 (Cass. n. 6270 del 1980).

Con ricorso notificato il 9 e 10 dicembre 1982, la s.r.l. San Nicola conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo il Consorzio di Bonifica della Piana di Catania e l'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, chiedendo la loro condanna al pagamento della giusta indennità per l'espropriazione - pronunciata dall'Assessorato, con decreto notificato il 16 novembre 1982, a favore del Consorzio - di una zona di mq. 6557, con relitto inutilizzabile di mq. 1680, dei terreni di una propria azienda agricola. Dei convenuti, si costituiva soltanto il Consorzio, che eccepiva il difetto di legittimazione attiva della società e l'infondatezza della domanda.

Il Tribunale Regionale, con sentenza del 23 marzo 1985, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato, condannava il Consorzio, in favore della società, al pagamento di lire 32.536.150, oltre interessi, per risarcimento dei danni subiti a seguito della perdita di mq. 6557 di terreno, dipendente da trasformazione irreversibile in opera pubblica, non sorretta da espropriazione e conseguentemente inutilizzabilità di ulteriori mq. 1680.

Il Consorzio appellava la sentenza, riproponendo in limine l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società, sotto il profilo che, al momento dei fatti dedotti, i suoli summenzionati erano di proprietà di Anastasia Francaviglia, Mario Condorelli e Luigi Condorelli.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza del 17.06.1991, impugnata in questa sede, riteneva infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, rilevando:

a) che l'atto di conferimento aveva ad oggetto l'azienda agricola (e non solo il terreno ne faceva parte) e che l'elemento territoriale di detta azienda includeva anche la zona oggetto del procedimento di esproprio;

b) che era, quindi operante, nella specie, il principio dell'automatica cessione dei crediti relativi all'azienda trasferita (art. 2559 c.c.);

c) che il carattere "non personale" dei crediti azionati derivava sia dalla circostanza che nella loro genesi e nella loro causa non avevano ruolo le persone dei titolari, sia dalla loro inerenza all'azienda e non ad un immobile avulso da essa, inglobandosi nel relativo patrimonio;

d) che, infine, la descrizione dell'elemento territoriale dell'azienda conferita dimostrava che i conferenti avevano concepito l'oggetto della cessione in rapporto alla consistenza antecedente al fenomeno ablatorio, includendovi sia il controvalore della parziale stasi nel periodo e nelle zone occupate, sia il controvalore degli elementi territoriali persi o pregiudicati.

Nel merito, il Tribunale riteneva fondato in parte il mezzo di gravame concernente la liquidazione del risarcimento e rigettava la richiesta del Consorzio di correzione della stima alla stregua dei valori indicati nella relazione a corredo della delibera di aumento di capitale della Società nell'aprile 1980.

Il Consorzio propone ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. Resiste la società con controricorso.. Entrambe hanno presentato memoria.

Con il primo motivo, il ricorrente denunciando l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c. e 2558 e 2559 c.c., deduce che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale Superiore, l'azione risarcitoria avrebbe natura strettamente personale e spetterebbe esclusivamente al danneggiato ed ai suoi eredi (nella specie ai venditori ed ai loro eredi) e non quindi agli acquirenti.

In particolare il ricorrente rileva che:

a) in sede di "accessione invertita", si è in presenza di un illecito istantaneo, ad effetti permanenti, che abilità il privato a richiedere il risarcimento dei danni, con azione di natura personale, nei confronti della P.A.;

b) che l'opera pubblica era stata già realizzata (e il Consorzio ne era, pertanto, già proprietario) all'atto del conferimento d'azienda e che i conferenti, quindi, erano titolari di un diritto al risarcimento non rientrante nell'universitas rerum aziendale.

Con il secondo motivo, il ricorrente denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia relativo all'ammontare del risarcimento, ripropone la tesi secondo cui il suolo oggetto dell'accessione invertita avrebbe dovuto valutarsi quanto meno in proporzione al valore del complessivo suolo aziendale secondo la stima operante all'atto dell'aumento di capitale della Società San Nicola.

Il ricorso è infondato.

In ordine al primo motivo, va ricordato che l'azienda, quale complesso di elementi materiali e immateriali organizzati in una individualità oggettiva per la funzione imprenditoriale, può essere oggetto di conferimento sociale, il quale si concreta nel trasferimento del diritto sull'azienda alla società, sia essa di capitali o di persone. Tale conferimento, risolvendosi in una alienazione traslativa della azienda, in favore della società (e nel caso di società di persone in favore dei soci unitariamente e inscindibilmente considerati), comporta il subentro della stessa, in quanto acquirente dell'azienda, in tutti i contratti, non aventi carattere personale, stipulati per l'esercizio di essa ai sensi del primo e del terzo comma dell'art. 2558 c.c., nonché l'applicazione del principio della automatica cessione dei crediti relativi all'azienda trasferita, ai sensi del successivo art. 2559 (Cass. n. 6270 del 1980).

In tale ottica, il T.S.A.P. ha operato la duplice indagine, relativa, da un lato, al se il conferimento avesse ad oggetto l'azienda agricola (e non soltanto il terreno che ne faceva parte); e dall'altro, relativa al se, in tale contesto, l'elemento territoriale di detta azienda includesse anche la zona oggetto del procedimento di esproprio: pervenendo, sotto entrambi gli aspetti, a conclusioni positive. Nel far ciò, il T.S.A.P. ha condotto un approfondito esame, pervenendo, attraverso l'analisi coerente delle emergenze processuali, sorretta da appropriate argomentazioni, a risultati esenti da censura, essendo gli stessi, ad un tempo, in linea con i principi sopraricordati e adeguatamente motivati.

Quanto alla pretesa natura "personale" del credito costituito dall'indennizzo da accessione invertita, è sufficiente osservare che il termine "personale" si addice a credito soltanto nella misura in cui voglia sottolineare la sua provenienza da un titolo di contenuto obbligatorio (e non reale), il che certamente non lo include tra i rapporti di carattere personale che non sono automaticamente trasferiti all'atto della cessione dell'azienda, ai sensi dell'art. 2558, primo comma, c.c..

In ordine al secondo motivo, va rilevato come sia principio affermato quello secondo cui, con riguardo al ricorso per cassazione avverso la pronuncia del T.S.A.P., riconducibile nella previsione dell'art. 111 Cost., il vizio di motivazione su questioni di fatto è deducibile, quale "violazione di legge", ove si tratti di radicale carenza della motivazione medesima, oppure di esposizione inidonea, alla stregua del contesto del provvedimento impugnato, ad evidenziare le ragioni della decisione, mentre resta preclusa ogni possibilità di chiedere una verifica sulla sufficienza e sulla razionalità della motivazione in ordine alle prove acquisite (S.U. n. 5888 del 1992, seguita dalle sentenze n. 11065 del 1992, n. 10598 del 1992).

Alla stregua di detto principio, la sentenza impugnata va immune da critica anche sotto il profilo del ricorso, risolvendosi lo stesso in una ipotesi non censurabile.

In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato alle spese del presente giudizio nella misura di cui in dispositivo.

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