Aspetti fiscali del conferimento di azienda

Ai fini delle imposte dirette in presenza di una operazione di conferimento occorre determinare due parametri: i) il risultato del conferimento;ii) la modalità di tassazione della (eventuale) plusvalenza.

3. Aspetti fiscali del conferimento di azienda

Imposte dirette.

In presenza di una operazione di conferimento occorre determinare due parametri

− il risultato del conferimento;

− la modalità di tassazione della (eventuale) plusvalenza.

Determinazione del risultato del conferimento

L’attuale impianto normativo che consente la determinazione del risultato del conferimento è rappresentato dalle seguenti norme del TUIR:

− art. 175: il quale disciplina i conferimenti “a valori contabili” di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento;

− art. 176: il quale disciplina i conferimenti di aziende in regime di “doppia sospensione d’imposta”;

− art. 9: contiene una norma di carattere generale in tema di valore normale, applicabile quando non vi sono i requisiti per rientrare in alcuna delle due su indicate norme agevolative.

L’articolo 175, comma 1, del DPR n. 917/1986 prevede che il valore di realizzo dell’azienda trasferita, sia pari al maggiore tra i 2 seguenti valori:

− il valore attribuito dal conferente nelle proprie scritture contabili alla partecipazione ricevuta in cambio

− il valore attribuito all’azienda conferita nelle scritture contabili del conferitario.

La plusvalenza è pari alla differenza tra  il maggiore dei 2 valori ed il costo fiscalmente riconosciuto dell’azienda; ossia il valore di iscrizione dell’azienda  nelle scritture contabili del conferente ante conferimento.

Pertanto se il valore di realizzo è pari al valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda il conferimento di azienda avviene senza “salti d’imposta” in regime di assoluta neutralità fiscale senza emersione di plusvalenze fiscalmente imponibili.

Il conferimento ex art. 175 viene definito “a saldi chiusi” in quanto per la conferitaria i beni rilevano fiscalmente in base al valore ad essi attribuito nelle proprie scritture contabili; si tratta dei  soli  valori “netti” dei beni conferiti, quindi non vengono trasferite alla conferitaria  le voci di rettifica dei beni, ed il magazzino “perderà” la propria “stratificazione”.

L’art.  176 del TUIR disciplina l’operazione straordinaria di conferimento in modo tale che l’aspetto fiscale non influenzi il bilancio dei soggetti coinvolti; tutto ciò al fine di preservare  maggiormente l’integrità del bilancio.

Per poter adottare il conferimento ai sensi dell’articolo 176 devono essere rispettati determinati requisiti:

− la società conferitaria deve essere soggetto IRES, atteso che le società ci capitali sono maggiormente sensibili all’esigenza dell’adeguamento dei valori di bilancio a quelli di perizia.  Si rileva che il conferente può anche essere  imprenditore individuale o società di persone.

Gli aspetti salienti di questa tipologia di conferimento sono i seguenti:

a) il conferimento deve avere ad oggetto esclusivamente  aziende o rami di esse.

Il conferimento ex art. 176 viene definito regime di “doppia sospensione di imposta” in quanto sia il conferente che il conferitario possono iscrivere nelle proprie contabilità i valori quali risultano dalla perizia in regime di assoluta neutralità fiscale; in questo caso il valore fiscalmente fiscalmente riconosciuto è rappresentato dal  valore fiscale dell’azienda conferita risultante dalle scritture del conferente.

Le conseguenze fiscali di questo regime sono le seguenti:

a) il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta dal conferente sarà pari all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita. Pertanto nel caso di successiva cessione della partecipazione, l’eventuale plusvalenza si otterrà sulla base di tale valore di carico e non su quello superiore assunto in contabilità.

Esempio: costo fiscalmente riconosciuto dell’azienda 1.000, valore di perizia dell’azienda conferita 500; il conferente iscrive in contabilità la partecipazione ricevuta a 500. La plusvalenza di € 400 rilevata in Conto Economico viene fiscalmente azzerata mediante una variazione in diminuzione operata in sede di dichiarazione. Al momento della cessione della  partecipazione di potrà realizzare una plusvalenza salvo che ricorrano i requisiti pex..

c)  ciascuno degli elementi attivi e passivi dell’azienda conferita vengono trasferiti al  conferitario che subentrando nella medesima posizione del conferente in ordine al valore che gli stessi avevano presso il conferente prima dell’operazione

d) il conferimento comporta la configurazione di un doppio binario: il binario dei valori civilistici (o di perizia) iscritti nelle contabilità delle partecipanti, ed il binario dei valori fiscali che hanno valenza esclusivamente tributaria. Conseguenza di tutto ciò è rappresentata dal fatto che il conferitario dovrà predisporre in sede di dichiarazione un apposito prospetto di riconciliazione dei valori civilistici con i valori fiscali;

e)  conferimento viene definito  “a saldi aperti”, atteso che viene trasferito al  conferitario sia il costo storico che il relativo fondo di ammortamento, ed il magazzino “non perde” la  stratificazione storica delle rimanenze;

f) ai fini pex (partecipation exemption, ossia la parziale esenzione fiscale di cui all’articolo 87 del Tuir  derivante dalla cessione delle partecipazioni) si segnala  il trasferimento del requisito del possesso tra conferente e conferitaria:

  • la partecipazione ricevuta dalla società conferente si considera posseduta per un periodo pari al possesso dell’azienda da parte della società conferente
  • la partecipazione si presume  iscritta come immobilizzazione finanziaria nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita;

Gli eventuali rilievi ­- rilevati in sede di verifica fiscale subita dal conferente successivamente al conferimento e riguardante periodi d’imposta precedenti all’operazione stessa, aventi per oggetto il costo fiscale dei beni dell’azienda conferiti - coinvolgeranno oltre che il conferente anche il conferitario, che è subentrato in toto nella posizione del conferente.

Per cercare di attenuare questo conseguenze fiscali in capo al conferitario è opportuno far inserire nell’atto  di conferimento clausole di questo genere:

  • il conferente deve notificare senza indugio al conferitario  eventuali avvisi di accertamento aventi per oggetto l’azienda conferita;
  • il conferente si obblighi a corrispondere al conferitario una determinata penale a titolo di indennizzo nel caso di contestazione di determinati costi da parte dell’Amministrazione Finanziaria;
  • il potere per il conferente di nominare nominare i consulenti fiscali nel caso in cui si instauri un contenzioso.

Inoltre di rileva che l’art. 176 preve espressamente una norma in base alla quale non è considerato elusivo, ai fini delle imposte dirette,  il conferimento di azienda e la successiva cessione delle partecipazioni effettuate in regime pex.

In ogni caso resta comunque sussistente l’applicazione della norma antielusiva di cui all’ art. 37-bis DPR 600/73, in forza della quale sono in opponibili  all’Amministrazione finanziaria, se  privi di valide ragioni economiche, le operazioni straordinarie tra le quali rientrano anche i  conferimenti di azienda

Le Imposte indirette nel conferimento di azienda

IVA: il conferimento è, ai sensi dell’art. 2 co. 3 DPR 633/72, operazione esclusa da IVA.

Imposta di registro: l’atto di conferimento va registrato in termine fisso entro 20 giorni dalla stipula, ovvero dall’iscrizione nel registro imprese dello stesso, ed è soggetto all’imposta in misura fissa di € 168;

Imposte ipotecarie e catastali: in misura fissa di € 168 cadauna.

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