Raccolta di norme del codice civile e del testo unico delle imposte dirette avente per oggetto il conferimento di azienda

Raccolta di norme del codice civile e del testo unico delle imposte dirette avente per oggetto il conferimento di azienda

Raccolta di norme del codiece civile e del testo unico imposte dirette, DPR n. 917/1986, avente per oggetto l'operazione strordinaria di conferimento di azienda e l'operazione straordinaria di cessione di azienda

Raccolta di norme del codice civile in tema di conferimenti

Art. 2342. Conferimenti.
Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.
Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

Art. 2343. Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti.
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.
L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.

Art. 2440. Conferimenti di beni in natura e di crediti.
Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, 2343, 2343 ter, e 2343 quater.
La dichiarazione di cui all'articolo 2343 quater e' allegata all'attestazione di cui all'articolo 2444.

Art. 2464. Conferimenti.
Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.

Art. 2465. Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti.
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell'albo speciale. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo.
La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479.
Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell'articolo 2343 bis.

Art. 2112. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda.
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Raccolta di norme del codice civile in tema di trasferimento di azienda

Art. 2555. Nozione.
L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Art. 2556. Imprese soggette a registrazione.
Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.

Art. 2557. Divieto di concorrenza.
Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.
Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.
Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento .
Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.
Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.

Art. 2558. Successione nei contratti.
Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.
Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto.

Art. 2559. Crediti relativi all'azienda ceduta.
La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.
Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda , se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.

Art. 2560. Debiti relativi all'azienda ceduta.
L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.
Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

Articoli del Testo Unico imposte dirette in tema di conferimento di azienda

Articolo 175 - Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento. (ex art.3, D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358)

In vigore dal 1 gennaio 2008 Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

1. Ai  fini  dell'applicazione  delle disposizioni di cui all'articolo 86, fatti salvi  i  casi  di  esenzione di cui all'articolo 87, per i conferimenti di partecipazioni  di  controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice   civile,   contenente   disposizioni   in   materia   di  societa' controllate e   collegate,   effettuati   tra  soggetti  residenti  in  Italia nell'esercizio di   imprese  commerciali,  si  considera  valore  di  realizzo quello attribuito   alle   partecipazioni,  ricevute  in  cambio  dell'oggetto conferito, nelle  scritture  contabili  del  soggetto  conferente  ovvero,  se superiore, quello  attribuito  alle  partecipazioni  conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario.      2. Le  disposizioni  del comma 1 non si applicano ed il valore di realizzo e' determinato   ai   sensi  dell'articolo  9  nel  caso  di  conferimento  di partecipazioni di   controllo  o  di  collegamento  prive  dei  requisiti  per l'esenzione di  cui  all'articolo  87  se  le partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive  dei  requisiti predetti, senza considerare quello di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 87.      3. (Comma abrogato)      4. (Comma abrogato)

Articolo 176 - Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario (N.D.R.: ex art.4, D.Lgs. 8 ottobre 1997 n.358.)

In vigore dal 1 gennaio 2008

Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1

1. I  conferimenti  di  aziende  effettuati  tra  soggetti  residenti  nel territorio dello    Stato   nell'esercizio   di   imprese   commerciali,   non costituiscono realizzo  di  plusvalenze  o  minusvalenze. Tuttavia il soggetto conferente deve   assumere,   quale   valore  delle  partecipazioni  ricevute, l'ultimo valore   fiscalmente   riconosciuto   dell'azienda   conferita  e  il soggetto conferitario   subentra  nella  posizione  di  quello  conferente  in ordine agli  elementi  dell'attivo  e del passivo dell'azienda stessa, facendo risultare da  apposito  prospetto  di  riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.      2. Le  disposizioni  di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il  conferitario  e'  un  soggetto  non  residente,  qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato.      2-bis. In   caso  di  conferimento  dell'unica  azienda  dell'imprenditore individuale, la  successiva  cessione  delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento  e'  disciplinata  dagli  articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo  come  costo  delle  stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita.      2-ter. In  luogo  dell'applicazione  delle  disposizioni  dei commi 1, 2 e 2-bis, la  societa'  conferitaria puo' optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio   nel   corso  del  quale  e'  stata  posta  in  essere l'operazione o,  al  piu'  tardi,  in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione,  in  tutto  o  in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli  elementi  dell'attivo  costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi   all'azienda   ricevuta,   di   un'imposta   sostitutiva dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul reddito delle societa'  e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  con aliquota del  12  per  cento  sulla  parte  dei maggiori valori ricompresi nel limite di  5  milioni  di  euro,  del  14  per  cento sulla parte dei maggiori valori che  eccede  5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla  parte  dei  maggiori  valori  che  eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori    assoggettati   a   imposta   sostitutiva   si   considerano riconosciuti ai  fini  dell'ammortamento  a  partire dal periodo d'imposta nel corso del  quale  e'  esercitata  l'opzione;  in  caso  di  realizzo  dei beni anteriormente al  quarto  periodo  d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo  fiscale  e'  ridotto  dei  maggiori  valori  assoggettati  a imposta sostitutiva e   dell'eventuale   maggior   ammortamento  dedotto  e  l'imposta sostitutiva versata  e'  scomputata  dall'imposta  sui  redditi ai sensi degli articoli 22 e 79.      3. Non  rileva  ai  fini  dell'articolo  37-bis del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  il conferimento dell'azienda secondo i   regimi  di  continuita'  dei  valori  fiscali  riconosciuti  o  di imposizione sostitutiva  di  cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione    ricevuta   per   usufruire   dell'esenzione   di   cui all'articolo 87, o di quella di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.      4. Le  aziende  acquisite  in dipendenza di conferimenti effettuati con il regime di  cui  al  presente  articolo  si  considerano possedute dal soggetto conferitario anche  per  il  periodo  di  possesso del soggetto conferente. Le partecipazioni ricevute  dai  soggetti  che hanno effettuato i conferimenti di cui al  periodo  precedente o le operazioni di cui all'articolo 178, in regime di neutralita'   fiscale,   si   considerano  iscritte  come  immobilizzazioni finanziarie nei  bilanci  in  cui  risultavano  iscritti  i  beni dell'azienda conferita o   in   cui   risultavano   iscritte,   come  immobilizzazioni,  le partecipazioni date in cambio.      5. Nelle   ipotesi   di  cui  ai  commi  1,  2  e  2-bis,  l'eccedenza  in sospensione di  imposta,  ai  sensi  dell'articolo  109,  comma 4, lettera b), relativa all'azienda  conferita  non  concorre alla formazione del reddito del soggetto conferente  e  si  trasferisce  al soggetto conferitario a condizione che questi  istituisca  il  vincolo  di  sospensione  d'imposta previsto dalla norma predetta.      6. (Comma abrogato)

INDICE
DELLA GUIDA IN Conferimento d'Azienda e quote

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