Conferimento di azienda - aspetti generali

Il conferimento d'azienda rappresenta un'operazione di gestione straordinaria di azienda in quanto comporta una radicale riorganizzazione dell' attività produttiva dell'azienda. Il conferimento di azienda si realizza mediante il trasferimento di un'azienda da un soggetto economico conferente ad un diverso ente conferitario, in cambio non di denaro, ma di una partecipazione al capitale della conferitaria

Conferimento di azienda – aspetti generali

Innanzitutto si definisce azienda come il complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa. Essa si distingue, a livello giuridico, dall’impresa, la quale si identifica nell’attività esercitata dall’imprenditore. Si rappresenta che fanno parte dell’azienda non solo i beni materiali ed i beni immateriali ma anche tutti i rapporti giuridici inerenti all’esercizio dell’impresa compresi i contratti, i crediti ed i debiti. Aspetto essenziale dell’azienda è l’organizzazione dei beni e dei rapporti giuridici che consiste nel collegamento funzionale fra i medesimi in vista della loro utilizzazione unitaria. Inoltre si rileva che siamo in presenza di azienda anche nel caso in cui l’attività di impresa non sia iniziata ovvero sia cessata. Infatti l’azienda sussiste fino a quando il complesso organizzato dei beni non venga disaggregato e quindi perda la propria attitudine ad essere utilizzato per l’esercizio di impresa.

Il conferimento d’azienda rappresenta un’operazione di gestione straordinaria di azienda in quanto comporta una radicale riorganizzazione dell’ attività produttiva dell’azienda.  Il conferimento di azienda si realizza mediante il trasferimento di un’azienda da un soggetto economico conferente ad un diverso ente conferitario, in cambio non di denaro, ma di una partecipazione al capitale della conferitaria. E per "azienda" trasferita si deve intendere l'insieme dei mezzi organizzati al fine di svolgere una attività economica, che deve conservare la propria identità anche dopo il conferimento. A tal fine conta prima di tutto la destinazione funzionale e l'autonomia organizzativa preesistente, nel senso che si deve trattare di una struttura funzionalmente identificabile che abbia un suo connotato circoscritto ad un settore, ad una funzione organizzata o ad una fase della lavorazione agevolmente cedibile.

Il conferimento può avere ad oggetto l’intera azienda oppure un ramo dell’azienda.  Per l'individuazione del ramo d'azienda determinante è l'autonomia funzionale del settore prima e dopo il trasferimento e non certo la completezza materiale e l'autosufficienza del gruppo

Si considera conferimento di azienda anche la “trasformazione” di impresa individuale in società. Tale operazione viene comunemente definiti “trasformazione” anche se tecnicamente non si tratta di una vera e propria trasformazione atteso che l’operazione di  trasformazione riguarda solo le società.

I soggetti  che intervengono nell’operazione di conferimento sono:

a) il conferente: si tratta del soggetto giuridico che apporta l’azienda ricevendone in cambio partecipazioni.

Il conferente può assumere   a sua volta la figura di:

- persona fisica non imprenditore (ad. es. titolare di diritto di proprietà o altro diritto reale come usufrutto sulla azienda)   qualora, ad es., il conferente abbia acquisito l’azienda tramite successione ereditaria ovvero donazione senza aver mai iniziato una attività di impresa. In questi casi siamo di fronte al caso della presenza di una azienda senza il temporaneo esercizio dell’attività di impresa.

- imprenditore individuale. Per imprenditore individuale, ai sensi dell’articolo art. 2082 Codice Civile, si intende il soggetto persona fisica  “che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o della scambio di beni o di servizi”. Dove per attività economica si intende un comportamento positivo diretto a creare nuova ricchezza e nuova utilità (scopo di lucro od obiettiva economicità).  Inoltre l’attività economica deve essere organizzata, ossia essa deve essere conseguenza dell’organizzazione dei fattori produttivi. Infine deve sussistere il requisito della professionalità, ossia l’attività dell’imprenditore deve essere svolta in modo professionale, cioè in modo stabile, anche se non continuativo

- società: si tratta delle società di carattere commerciale ed agricolo. Quindi società di persone quali società semplici, società in nome collettivo,  società in accomandita semplice. Società di capitali quali le società a responsabilità limitata, le società per azioni e le società in accomandita per azioni.

 - ente commerciale e non commerciale che conferisce l’azienda ovvero il ramo di azienda

b)  il conferitario: si tratta del soggetto economico che riceve l’azienda, aumentando di conseguenza proprio capitale. Il soggetto conferitario può assumere la veste di:

società  ovvero di ente si commerciale che non commerciale). Il soggetto conferitario può essere di  nuova costituzione (“conferimento per scorporo”) ovvero preesistente (“conferimento per apporto” o “per concentrazione”), nel quale ultimo caso la conferitaria dovrà deliberare un aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione (art. 2441 c.c., co. 4). Come noto per diritto di opzione si intende il diritto attribuito ai soci di poter partecipare all’aumento de capitale in modo proporzionale alla quota di capitale sociale già posseduta. L’articolo 2441 comma 4 c.c. prevede l’esclusione ex lege del diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento del capitale sociale preveda il conferimento non di denaro ma di beni in natura tra i quali rientra l’azienda.

Come detto l’oggetto del conferimento è l’azienda, intesa, ai sensi dell’articolo 2555 del codice civile, come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. L’azienda è composta da una universitas di beni tra loro coordinati ed utilizzabili per la realizzazione di un ciclo produttivo. Poiché vi sono alcuni beni che potrebbero rimanere presso il conferente, come ad es. alcuni cespiti, alcuni crediti, alcuni contratti ecc., si ritiene che il confine tra la fattispecie di conferimento di azienda e di conferimento di beni va riscontrato caso per caso in funzione della sussistenza o meno della circostanza che i beni  non conferiti siano tali da alterare l’unità economico-funzionale dell’azienda, al punto di non consentire l’esercizio dell’attività d’impresa.

Le motivazioni che portano al conferimento possono mirare a diverse finalità.

In via generale il conferimento di azienda risulta essere una valida opportunità per aggregarsi, risistemarsi e crescere. Infatti, non è infrequente, nel contesto economico attuale, osservare tale operazione straordinaria al posto di altre forme aggregative, comunque previste dal legislatore ma meno appetibili dal punto di vista fiscale. Con l’intento di valorizzare e rendere competitive le piccole e medie imprese sul mercato internazionale, infatti, il legislatore è intervenuto facendo leva sulla disciplina fiscale, fornendo vantaggi di tipo fiscale che non sempre però si sono rilevati tali. In particolare le circostanze di carattere economico aziendale  che possono indurre ad effettuare un’operazione di conferimento di azienda possono consistere in:

- nella concentrazione di imprese qualora il mercato  richieda attori economici di grande dimensione produttiva al fine di poter reggere il peso della concorrenza (è il caso attuale del settore automobilistico a livello mondiale)

-  nella ottimizzazione del riassetto organizzativo-produttivo delle imprese di grandi dimensioni;

-  nella ristrutturazione finanziaria dell’impresa al fine di ottimizzare il flusso del credito bancario;

-  nella liquidazione di settori dell’impresa strutturalmente in perdita;

In conclusione la materia l’operazione di conferimento di azienda è un’operazione straordinaria di azienda caratterizzata da complessi aspetti di carattere civilistico, fiscale, ed operativo che si intrecciano tra di loro; pertanto lo scopo del presente approfondimento  è quello di dare una visione d’insieme alla materia al fine di  rendere più chiara possibile la disciplina dei conferimenti d’azienda, che così sovente si verificano nella realtà d’impresa.

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