Il conferimeto di una azienda individuale in una società comporta un fenomeno traslativo

Massima - Secondo gli ordinari canoni civilistici, il conferimento di un'azienda individuale in una società, sia essa di persone o di capitali, comporta un fenomeno traslativo soggetto alla disciplina degli artt. 2538 e segg. c.c.; di conseguenza, il credito iva, già vantato dall'impresa individuale, per effetto del conferimento e a far tempo da questo, viene trasferito alla società ai sensi dell'art. 2559 c.c., con conseguente perdita di legittimazione del conferitario a pretendere il correlativo rimborso.

Sent. n. 6578 del 12 marzo 2008 (ud. del 9 gennaio 2008)



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Sent. n. 6578 del 12 marzo 2008 (ud. del 9 gennaio 2008) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Lupi Rel. Cappabianca Imposta valore aggiunto -  Iva  -  Credito  –  Trasferimento  di  azienda  - Comporta il trasferimento del credito     Massima - Secondo gli ordinari canoni civilistici,  il  conferimento  di un’azienda individuale in una società, sia essa di persone  o  di  capitali, comporta un fenomeno traslativo soggetto alla disciplina degli artt. 2538  e segg. c.c.;  di  conseguenza,  il  credito  iva,  già  vantato  dall’impresa individuale, per effetto del conferimento e a far  tempo  da  questo,  viene trasferito alla società  ai  sensi  dell’art.  2559  c.c.,  con  conseguente perdita di legittimazione  del  conferitario  a  pretendere  il  correlativo rimborso.
    Svolgimento del processo - L'8.9.1992 L.M. conferì  la  propria  impresa individuale nella neocostituita B.L. di L.M. &  C.  s.n.c.,  con  effetto  a partire dal 10.9.1992. Con tale atto vennero conferite tutte le  attività  e passività risultanti dalla situazione patrimoniale aziendale.     Successivamente, per l'impresa individuale, L.M. comunicò, ai sensi  del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35,  la  cessazione  dell'attività  e,  quindi, presentò dichiarazione  annuale  iva  per  l'anno  in  corso,  chiedendo  il rimborso  del  credito  d'imposta,  pari  a  L.  13.642.000,  dalla   stessa emergente.    In data 17.10.1996, l'Ufficio comunicò il provvedimento di  diniego  del richiesto rimborso, fondato sul rilievo  che,  a  seguito  del  conferimento dell'azienda dell'impresa individuale nella s.n.c. B.L. di  L.M.  &  C,  era solo quest'ultima,  dalla  data  del  conferimento,  a  poter  disporre  del credito.     Avverso il  diniego  di  rimborso  il  contribuente  propose  tempestivo ricorso, che fu respinto dall'adita commissione tributaria.     L'appello successivamente proposto  dal  contribuente  -  che  lamentava l'errata applicazione della L. n. 413 del 1991, art.  29,  e  che  sosteneva che, con il conferimento dell'azienda, titolare degli obblighi e dei diritti restava il conferente - fu respinto dalla commissione regionale.     Avverso la decisione di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione in unico complesso motivo, illustrato anche con memoria.     L'Amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso.       Motivi della decisione - Acquisito ed analizzato l'atto di  costituzione della B.L. di L.M. & C.  s.n.c.,  il  giudice  a  quo  ha,  in  particolare, rilevato: che dal sistema normativo non è dato  riscontrare  un  impedimento giuridico alla trasmissibilità del credito iva; che, in base  agli  ordinari canoni civilistici, con il conferimento si trasferisce l'azienda con tutti i suoi elementi attivi e passivi ed il soggetto conferitario succede a  titolo universale nei rapporti giuridici già facenti  capo  all'azienda  conferita; che l'esame dell'atto di costituzione di società in nome  collettivo  rivela che era  stata  determinata  una  situazione  patrimoniale  di  conferimento riferita alla  data  del  31.07.92  e  che  non  era  stata  operata  alcuna esclusione del credito iva dall'oggetto  del  conferimento;  che  a  diversa conclusione non poteva indurre la circostanza che il conferimento di azienda in questione fosse stato effettuato ai sensi della L. n. 413 del 1991,  art. 29,  giacché  tale  norma  non  deroga  ai  principi  generali  in  tema  di conferimento di azienda, ma si limita a prevedere un trattamento  tributario agevolato per tali operazioni.     Il contribuente censura la riportata decisione, sotto il  profilo  della violazione di legge (art.  5, comma 4 ter, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4) e sotto  quello  del  vizio  di motivazione. In proposito, rileva, in sintesi, che la  soggettività  passiva iva sarebbe intrasmissibile e che tale sarebbe anche  il  credito  derivante dal rapporto d'imposta, in considerazione  della  natura  pubblicistica  del rapporto medesimo.     Osserva, inoltre, che il giudice d'appello avrebbe affermato  l'avvenuta cessione  del  credito  d'imposta  facendo   riferimento   alla   situazione patrimoniale di conferimento riferita alla data del 31.7.1992,  in  cui,  in realtà, il credito d'imposta non era ancora  sorto  e  non  avrebbe  potuto, quindi, essere oggetto di cessione.     Il ricorso è infondato.     Puntualizzato che si verte in tema di cessione di  credito  maturato  in relazione a rapporto d'imposta (iva) e non di trasferimento di  soggettività passiva d'imposta, deve convenirsi con il giudice a  quo  che,  nel  sistema normativo,  non  è  dato  riscontrare  alcun  impedimento   giuridico   alla trasmissibilità del credito iva ed emergono, semmai,  indicazioni  di  segno contrario (lo stesso D.L. n. 70 del 1988, art. 5, comma 4 ter, convertito in L. 154 del 1988, evocato a fini opposti  dal  contribuente,  contempla  come possibile l'eventualità di una cessione del  credito  iva  risultante  dalla dichiarazione annuale).     Va,  inoltre,  rilevato  che,  in  concreto,   risulta   intangibilmente accertato dal giudice del merito che l'azienda dell'impresa individuale  del L. fu conferita nella società senza  esclusione  del  maturato  credito  iva dall'oggetto del conferimento.     Ciò posto ed atteso che, secondo gli  ordinari  canoni  civilistici,  il conferimento di un'azienda individuale in una società, sia essa di persona o di capitali,  comporta  un  fenomeno  traslativo  soggetto  alla  disciplina dell'1954/04,  5141/02, 1963/90), si deve necessariamente inferire che il credito iva,  già  vantato dall'impresa  individuale  facente  capo  a  L.  M.,  fu,  per  effetto  del conferimento e a far tempo da  questo,  trasferito  alla  società  ai  sensi dell'art.  2559  c.c.,  con  conseguente  perdita  di   legittimazione   del conferitario a pretendere il correlativo rimborso.     Il profilo del ricorso attinente al preteso riferimento del conferimento a  momento  precedente  alla  maturazione  del  credito  si   rivela,   poi, inammissibile, giacché configura censura nuova,  almeno  in  prospettiva  di autosufficienza, introducendo un tema di  decisione  che,  né  la  decisione impugnata né gli atti di parte nel presente giudizio,  rivelano  proposto  e trattato davanti al giudice del merito (v. Cass. 14590/05, 13979/05, 6656/04 5561/04).     Alla stregua delle considerazioni che precedono, e modificata per quanto di ragione la motivazione della sentenza impugnata, s'impone il rigetto  del ricorso.     Per la soccombenza, il contribuente va  condannato  al  pagamento  delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 1.600,00 (di cui Euro 1.500,00 per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.       P.Q.M. - la Corte: respinge il  ricorso;  condanna  il  contribuente  al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro  1.600,00  (di cui Euro 1.500,00 per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.

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