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Il conferimeto di una azienda individuale in una società comporta un fenomeno traslativo
Pubblicata il 29/12/2010
Sent. n. 6578 del 12 marzo 2008 (ud. del 9 gennaio 2008)
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Svolgimento del processo - L'8.9.1992 L.M. conferì la propria impresa individuale nella neocostituita B.L. di L.M. & C. s.n.c., con effetto a partire dal 10.9.1992. Con tale atto vennero conferite tutte le attività e passività risultanti dalla situazione patrimoniale aziendale. Successivamente, per l'impresa individuale, L.M. comunicò, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, la cessazione dell'attività e, quindi, presentò dichiarazione annuale iva per l'anno in corso, chiedendo il rimborso del credito d'imposta, pari a L. 13.642.000, dalla stessa emergente. In data 17.10.1996, l'Ufficio comunicò il provvedimento di diniego del richiesto rimborso, fondato sul rilievo che, a seguito del conferimento dell'azienda dell'impresa individuale nella s.n.c. B.L. di L.M. & C, era solo quest'ultima, dalla data del conferimento, a poter disporre del credito. Avverso il diniego di rimborso il contribuente propose tempestivo ricorso, che fu respinto dall'adita commissione tributaria. L'appello successivamente proposto dal contribuente - che lamentava l'errata applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 29, e che sosteneva che, con il conferimento dell'azienda, titolare degli obblighi e dei diritti restava il conferente - fu respinto dalla commissione regionale. Avverso la decisione di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione in unico complesso motivo, illustrato anche con memoria. L'Amministrazione finanziaria ha resistito con controricorso. Motivi della decisione - Acquisito ed analizzato l'atto di costituzione della B.L. di L.M. & C. s.n.c., il giudice a quo ha, in particolare, rilevato: che dal sistema normativo non è dato riscontrare un impedimento giuridico alla trasmissibilità del credito iva; che, in base agli ordinari canoni civilistici, con il conferimento si trasferisce l'azienda con tutti i suoi elementi attivi e passivi ed il soggetto conferitario succede a titolo universale nei rapporti giuridici già facenti capo all'azienda conferita; che l'esame dell'atto di costituzione di società in nome collettivo rivela che era stata determinata una situazione patrimoniale di conferimento riferita alla data del 31.07.92 e che non era stata operata alcuna esclusione del credito iva dall'oggetto del conferimento; che a diversa conclusione non poteva indurre la circostanza che il conferimento di azienda in questione fosse stato effettuato ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 29, giacché tale norma non deroga ai principi generali in tema di conferimento di azienda, ma si limita a prevedere un trattamento tributario agevolato per tali operazioni. Il contribuente censura la riportata decisione, sotto il profilo della violazione di legge (art. 5, comma 4 ter, D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4) e sotto quello del vizio di motivazione. In proposito, rileva, in sintesi, che la soggettività passiva iva sarebbe intrasmissibile e che tale sarebbe anche il credito derivante dal rapporto d'imposta, in considerazione della natura pubblicistica del rapporto medesimo. Osserva, inoltre, che il giudice d'appello avrebbe affermato l'avvenuta cessione del credito d'imposta facendo riferimento alla situazione patrimoniale di conferimento riferita alla data del 31.7.1992, in cui, in realtà, il credito d'imposta non era ancora sorto e non avrebbe potuto, quindi, essere oggetto di cessione. Il ricorso è infondato. Puntualizzato che si verte in tema di cessione di credito maturato in relazione a rapporto d'imposta (iva) e non di trasferimento di soggettività passiva d'imposta, deve convenirsi con il giudice a quo che, nel sistema normativo, non è dato riscontrare alcun impedimento giuridico alla trasmissibilità del credito iva ed emergono, semmai, indicazioni di segno contrario (lo stesso D.L. n. 70 del 1988, art. 5, comma 4 ter, convertito in L. 154 del 1988, evocato a fini opposti dal contribuente, contempla come possibile l'eventualità di una cessione del credito iva risultante dalla dichiarazione annuale). Va, inoltre, rilevato che, in concreto, risulta intangibilmente accertato dal giudice del merito che l'azienda dell'impresa individuale del L. fu conferita nella società senza esclusione del maturato credito iva dall'oggetto del conferimento. Ciò posto ed atteso che, secondo gli ordinari canoni civilistici, il conferimento di un'azienda individuale in una società, sia essa di persona o di capitali, comporta un fenomeno traslativo soggetto alla disciplina dell'1954/04, 5141/02, 1963/90), si deve necessariamente inferire che il credito iva, già vantato dall'impresa individuale facente capo a L. M., fu, per effetto del conferimento e a far tempo da questo, trasferito alla società ai sensi dell'art. 2559 c.c., con conseguente perdita di legittimazione del conferitario a pretendere il correlativo rimborso. Il profilo del ricorso attinente al preteso riferimento del conferimento a momento precedente alla maturazione del credito si rivela, poi, inammissibile, giacché configura censura nuova, almeno in prospettiva di autosufficienza, introducendo un tema di decisione che, né la decisione impugnata né gli atti di parte nel presente giudizio, rivelano proposto e trattato davanti al giudice del merito (v. Cass. 14590/05, 13979/05, 6656/04 5561/04). Alla stregua delle considerazioni che precedono, e modificata per quanto di ragione la motivazione della sentenza impugnata, s'impone il rigetto del ricorso. Per la soccombenza, il contribuente va condannato al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 1.600,00 (di cui Euro 1.500,00 per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge. P.Q.M. - la Corte: respinge il ricorso; condanna il contribuente al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessivi Euro 1.600,00 (di cui Euro 1.500,00 per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.