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l'autonomia del ramo di azienda va individuato nell'organizzazione di beni e persone
Pubblicata il 29/12/2010
Sent. n. 6292 del 22 marzo 2006 (ud. del 5 dicembre 2005) della Corte Cass.,
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Svolgimento del processo - Con ricorso al Pretore di Milano L.C. conveniva in giudizio la S.p.a. A.I. e premesso di aver svolto mansioni amministrative in un settore della società preposto alla cura dell'intero parco automezzi, chiedeva che venisse dichiarata l'inefficacia della cessione del proprio contratto di lavoro attuata dalla società convenuta in favore della S.p.a. M., non avendo l'esponente prestato il proprio consenso. La società si costituiva e deduceva che il contratto di lavoro era stato trasferito alla S.p.a. M. nel quadro del trasferimento di un ramo dell'azienda avente ad oggetto l'installazione di reti telefoniche di distribuzione (cosiddetto settore tradizionale) e con il quale erano stati ceduti anche la maggior parte degli automezzi e del personale addetto alla gestione parco veicoli. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 5 aprile 2001, dichiarava illegittima la cessione del contratto di lavoro della ricorrente ed ordinava la reintegrazione di L.C. nel posto di lavoro presso l'A.I. S.p.a. Il Tribunale riteneva non applicabili nella specie le regole del trasferimento di ramo d'azienda, poiché la ricorrente era addetta ad un ufficio (gestione parco automezzi) che serviva sia il cosiddetto settore tradizionale, ceduto alla S.p.a. M., sia il cosiddetto settore apparati, rimasto alla S.p.a. A.I. L'appello proposto dalla società veniva respinto dalla Corte di appello di Milano con sentenza depositata il 4 giugno 2002. La Corte territoriale osservava che L.C. era addetta ad un settore, quello della gestione del parco automezzi, che costituiva un autonomo ramo di azienda e non rientrava quindi nel ramo di azienda ceduto, a nulla rilevando in contrario che alla S.p.a. M. fossero stati ceduti la maggior parte degli automezzi. Rilevava quindi che la norma di cui all'art. 2112 del codice civile poteva trovare applicazione solo se fosse stato ceduto il ramo di azienda cui era addetta L.C. Nella specie, invece, erano applicabili le norme sulla cessione del contratto. Per la cassazione di tale sentenza la S.p.a. A.I. ha proposto ricorso sostenuto da due motivi. L.C., che resiste con controricorso, ha proposto ricorso incidentale con due motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione - Preliminarmente deve disporsi la riunione dei ricorsi a norma dell'art. 335 del codice di procedura civile. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando vizi di motivazione, la società censura la sentenza impugnata per aver affermato che la gestione del parco automezzi costituiva un autonomo ramo di azienda che non era stato trasferito alla società M. S.p.a. Osserva la ricorrente che la Corte non ha considerato che tra i beni trasferiti alla S.p.a. M. erano compresi 81 dei 96 automezzi che costituivano il parco predetto e che erano passati alle dipendenze della cessionaria ben 149 dei 174 lavoratori che assicuravano la gestione degli automezzi, benché tali circostanze fossero state evidenziate nella memoria di costituzione in primo grado. Lamenta altresì che il giudice di appello non ha precisato in base a quali elementi di fatto acquisiti al processo abbia ritenuto l'esistenza di un autonomo ramo di azienda avente ad oggetto la gestione del parco automezzi. Osserva che la Corte milanese non ha tenuto conto del fatto che, unitamente al ramo di azienda avente ad oggetto l'installazione di reti di distribuzione telefonica, erano stati trasferiti anche i relativi servizi e quindi, oltre agli automezzi, anche il personale amministrativo addetto alla gestione dei dipendenti e degli automezzi. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 2112 del codice civile e vizi di motivazione, la società addebita alla Corte territoriale una lettura errata e distratta degli atti di causa non avendo considerato che la società aveva dedotto nella memoria di costituzione in primo grado che l'attività svolta da L.C. era afferente in via preliminare al settore cosiddetto tradizionale, poi trasferito, e che anche i compiti di segreteria amministrativa da questa svolti riguardavano prevalentemente il settore ceduto. Osserva quindi che, al fine di individuare le posizioni lavorative interessate al trasferimento automatico ed alla prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, occorre aver riguardo al criterio della prevalenza delle mansioni svolte dal lavoratore nell'impresa cedente, specie ove tale criterio sia stato tenuto presente nelle procedure di consultazione sindacale ex art. 47 della n. 428/1990 per la determinazione della appartenenza o meno del lavoratore al ramo di azienda ceduto. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, denunciando violazione degli artt. 112 del codice di procedura civile, 2112 e 2697 del codice civile oltre che vizi di motivazione, la lavoratrice censura la sentenza impugnata per aver ravvisato un trasferimento di azienda ex art. 2112 del codice civile nella cessione da parte di A.I. S.p.a. di alcune attività di impiantistica telefonica senza prendere in esame le argomentazione della esponente circa la non configurabilità nella specie di una cessione di ramo di azienda. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 2112 e 1406 del codice civile oltre che vizi di motivazione, la ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per avere affermato che la disciplina dell'art. 2112 deroga alla regola generale in materia di contratti per cui non occorre il consenso del contraente ceduto ai fini della cessione del contratto di lavoro. Sostiene invece la ricorrente che anche in caso di trasferimento di azienda occorre il consenso del lavoratore ceduto per il trasferimento del contratto di lavoro. Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevate dall'intimata. Infatti, l'esposizione del fatto contenuta nel ricorso è certamente sufficiente a precisare i termini della questione da esaminare (cfr. Cass. n. 1959 del 2004, Cass. n. 13550 del 2004); inoltre, la procura della S.p.a. A.I. al dott. A.P., rep. n. ... del notaio G. di Milano del 26 marzo 1997, per il conferimento del mandato difensivo, risulta allegata al fascicolo di parte. I due motivi del ricorso principale, che per la loro connessione è opportuno esaminare congiuntamente, sono fondati. La motivazione con la quale la Corte milanese ha giustificato il rigetto dell'appello proposto dalla S.p.a. A.I. S.p.a. è del tutto carente in ordine a punti decisivi e non è idonea a sorreggere in modo coerente la decisione. La Corte territoriale, avuto riguardo al numero di automezzi gestito (96) ed al numero di dipendenti addetti (174), ha tratto il convincimento che la gestione del parco automezzi fosse un preesistente ramo d'azienda autonomo, destinato a servire i due restanti rami, il cosiddetto settore tradizionale avente ad oggetto l'installazione di reti telefoniche, ed il cosiddetto settore apparati. Ha ritenuto quindi irrilevante la circostanza che la maggior parte del lavoro di gestione del ramo automezzi riguardasse il settore trasferito, tanto che con la cessione alla S.p.a. M. del cosiddetto settore tradizionale erano stati trasferiti al cessionario anche 81 dei 96 automezzi e 149 dei 174 dipendenti addetti, perché gli automezzi non ceduti ed il personale rimasto alla A.I S.p.a. dimostravano che una parte non marginale del settore gestione parco automezzi era rimasto alla A.I. S.p.a. e che tale autonomo ramo di azienda non era stato ceduto per intero. Ha ritenuto quindi, relativamente ai rapporti di lavoro, inapplicabile nella specie il disposto dell'art. 2112 del codice civile, configurabile soltanto nel caso in cui fosse stato trasferito per intero l'autonomo ramo d'azienda della gestione parco automezzi, ed applicabile invece lo schema normativo della cessione del contratto. L'argomento sul quale poggia il procedimento logico della Corte è però del tutto assiomatico. L'autonomia di un settore dell'azienda, nel quadro della complessiva organizzazione, non può essere desunto esclusivamente dal numero di persone e di mezzi assegnati ad uno specifico servizio, trattandosi di elemento di per sé neutro e non idoneo da solo a provarne l'autonomia nell'ambito della complessiva struttura aziendale; né la Corte indica altri elementi a sostegno del proprio convincimento. L'elemento che giustifica l'autonomia del ramo di azienda nell'ambito della più ampia struttura aziendale va individuato piuttosto nell'organizzazione di beni e di persone al fine della produzione di determinati beni materiali o di particolari servizi per il conseguimento di specifiche finalità produttive dell'impresa (nella nuova formulazione del quinto comma dell'art. 2112 del codice civile il ramo di azienda viene definito come "articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento"; in questi stessi termini il ramo di azienda era stato già definito dalla giurisprudenza formatasi prima della riforma, che ne aveva ammesso il trasferimento a norma dell'art. 2112 del codice civile). Il giudice di appello, inoltre, mentre ha dato per acquisita la circostanza che il settore gestione automezzi era destinato a fornire un supporto logistico agli altri due settori, non ha tenuto nel debito conto la sorte che detto settore promiscuo può subire in caso di trasferimento di uno dei rami di azienda a cui presta assistenza. Se per ramo di azienda si intende un complesso di beni e di persone organizzato per la produzione di specifici beni o servizi, nel suo trasferimento non possono non restare coinvolti, in tutto o in parte, anche i beni ed il personale che prestavano l'indispensabile assistenza alla specifica produzione, anche se nell'organizzazione aziendale facevano parte di una struttura a se stante. Ragionando diversamente si perverrebbe a risultati del tutto contrastanti con le finalità dell'art. 2112 del codice civile, in quanto il personale addetto al servizio di supporto, una volta intervenuta la cessione del ramo di azienda cui prestavano assistenza, risulterebbe eccedente rispetto alle ormai ridotte esigenze dell'impresa e sarebbe esposto al rischio di licenziamento. In questa ottica il frazionamento di un preesistente ramo di azienda, destinato a prestare assistenza logistica ad altri rami, ed il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro di parte dei dipendenti ad esso addetti, esperite le necessarie consultazioni sindacali, non sembra in contrasto con le finalità e la lettera dell'art. 2112 del codice civile. Tale possibilità sembra essere aprioristicamente esclusa dalla Corte di appello, avendo quel giudice affermato che l'art. 2112 del codice civile poteva trovare applicazione soltanto se fosse stato ceduto per intero il ramo di azienda gestione parco automezzi. Partendo da tale erroneo punto di vista il giudice del gravame ha anche omesso di prendere in esame gli accordi raggiunti in sede sindacale in occasione della cessione del settore tradizionale alla S.p.a. M. Per le considerazioni sopra svolte, la sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata con rinvio ad altro giudice per un nuovo esame. Il ricorso incidentale condizionato proposto dalla lavoratrice deve essere dichiarato assorbito. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, sicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, quando sia presentato al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altre tesi, poiché l'accoglimento del ricorso principale e l'annullamento della sentenza impugnata comporta la possibilità per il ricorrente incidentale di ripropone dinanzi al giudice di rinvio (Cass. n. 12386 del 2000, Cass. n. 15344 del 2002, Cass. n. 12680 del 2003). In definitiva, deve essere accolto il ricorso principale e deve essere dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. - la Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Brescia.