l'autonomia del ramo di azienda va individuato nell'organizzazione di beni e persone

Massima - L'autonomia di un settore di azienda, nel quadro della complessiva organizzazione, non può essere desunto esclusivamente dal numero di persone e di mezzi assegnati ad uno specifico servizio, trattandosi di elemento di per sé neutro e non idoneo a provarne l'autonomia nell'ambito della complessiva struttura aziendale. L'elemento che giustifica l'autonomia del ramo di azienda nell'ambito della più ampia struttura aziendale va individuato piuttosto nell'organizzazione di beni e di persone al fine della produzione di determinati beni materiali o di particolari servizi per il conseguimento di specifiche finalità produttive dell'impresa.

Sent. n. 6292 del 22 marzo 2006 (ud. del 5 dicembre 2005) della Corte Cass.,



- Leggi la sentenza integrale -

Sent. n. 6292 del 22 marzo 2006 (ud. del 5 dicembre 2005) della Corte Cass., Sez. lav. - Pres. Senese, Rel. D'Agostino Lavoro - Lavoro subordinato - Cessione di ramo d'azienda - Trasferimenti  di beni aziendali - Trasferimento di personale - Art. 2112 del codice civile  - Autonomia di settore - Individuazione - Condizioni     Massima - L'autonomia  di  un  settore  di  azienda,  nel  quadro  della complessiva organizzazione, non può essere desunto esclusivamente dal numero di persone e di mezzi assegnati ad uno specifico  servizio,  trattandosi  di elemento di per sé neutro e non idoneo a  provarne  l'autonomia  nell'ambito della complessiva struttura aziendale. L'elemento che giustifica l'autonomia del ramo di azienda nell'ambito  della  più  ampia  struttura  aziendale  va individuato piuttosto nell'organizzazione di beni e di persone al fine della produzione di determinati beni materiali o di  particolari  servizi  per  il conseguimento di specifiche finalità produttive dell'impresa.
    Svolgimento del processo  -  Con  ricorso  al  Pretore  di  Milano  L.C. conveniva in giudizio la S.p.a. A.I. e  premesso  di  aver  svolto  mansioni amministrative in un settore della società preposto  alla  cura  dell'intero parco  automezzi,  chiedeva  che  venisse  dichiarata  l'inefficacia   della cessione del proprio contratto di lavoro attuata dalla società convenuta  in favore della S.p.a. M., non avendo l'esponente prestato il proprio consenso.     La società si costituiva e deduceva che il contratto di lavoro era stato trasferito  alla  S.p.a.  M.  nel  quadro  del  trasferimento  di  un   ramo dell'azienda avente  ad  oggetto  l'installazione  di  reti  telefoniche  di distribuzione (cosiddetto settore tradizionale) e con il quale  erano  stati ceduti anche la maggior parte degli automezzi e del personale  addetto  alla gestione parco veicoli.     Il Tribunale di Milano, con  sentenza  del  5  aprile  2001,  dichiarava illegittima la cessione del contratto di lavoro della ricorrente ed ordinava la reintegrazione di L.C. nel  posto  di  lavoro  presso  l'A.I.  S.p.a.  Il Tribunale riteneva non applicabili nella specie le regole del  trasferimento di ramo d'azienda, poiché la ricorrente era addetta ad un ufficio  (gestione parco automezzi) che serviva sia il cosiddetto settore tradizionale,  ceduto alla S.p.a. M., sia il cosiddetto settore apparati, rimasto alla S.p.a. A.I.     L'appello proposto dalla società veniva respinto dalla Corte di  appello di Milano con sentenza depositata il 4 giugno 2002.     La Corte territoriale osservava che L.C.  era  addetta  ad  un  settore, quello della gestione del parco automezzi, che costituiva un  autonomo  ramo di azienda e non rientrava quindi  nel  ramo  di  azienda  ceduto,  a  nulla rilevando in contrario che alla S.p.a. M. fossero stati  ceduti  la  maggior parte degli automezzi. Rilevava quindi che la norma di cui all'art. 2112 del codice civile poteva trovare applicazione solo se fosse stato ceduto il ramo di azienda cui era addetta L.C. Nella specie, invece, erano  applicabili  le norme sulla cessione del contratto.     Per la cassazione di tale sentenza la S.p.a. A.I.  ha  proposto  ricorso sostenuto da due motivi. L.C., che resiste con  controricorso,  ha  proposto ricorso incidentale con due  motivi.  Entrambe  le  parti  hanno  depositato memoria.       Motivi della decisione - Preliminarmente deve disporsi la  riunione  dei ricorsi a norma dell'art. 335 del codice di procedura civile.     Con  il  primo  motivo  del  ricorso  principale,  denunciando  vizi  di motivazione, la società censura la sentenza impugnata per aver affermato che la gestione del parco automezzi costituiva un autonomo ramo di  azienda  che non era stato trasferito alla società M. S.p.a. Osserva la ricorrente che la Corte non ha considerato che tra i beni  trasferiti  alla  S.p.a.  M.  erano compresi 81 dei 96 automezzi che costituivano il parco predetto e che  erano passati alle dipendenze della cessionaria ben 149  dei  174  lavoratori  che assicuravano la gestione degli automezzi, benché  tali  circostanze  fossero state evidenziate nella memoria di  costituzione  in  primo  grado.  Lamenta altresì che il giudice di appello non ha precisato in base a quali  elementi di fatto acquisiti al processo abbia ritenuto  l'esistenza  di  un  autonomo ramo di azienda avente ad oggetto la gestione del parco  automezzi.  Osserva che la Corte milanese non ha tenuto conto del fatto che, unitamente al  ramo di azienda avente  ad  oggetto  l'installazione  di  reti  di  distribuzione telefonica, erano stati trasferiti anche i relativi servizi e quindi,  oltre agli automezzi, anche il personale amministrativo addetto alla gestione  dei dipendenti e degli automezzi.     Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 2112 del  codice civile e vizi di motivazione, la società addebita  alla  Corte  territoriale una lettura errata e distratta degli atti di causa  non  avendo  considerato che la società aveva dedotto nella memoria di costituzione  in  primo  grado che l'attività svolta da L.C. era afferente in via  preliminare  al  settore cosiddetto tradizionale, poi trasferito, e che anche i compiti di segreteria amministrativa da questa  svolti  riguardavano  prevalentemente  il  settore ceduto. Osserva quindi che, al fine di individuare le  posizioni  lavorative interessate al trasferimento automatico ed alla prosecuzione del rapporto di lavoro  con  il  cessionario,  occorre  aver  riguardo  al  criterio   della prevalenza delle mansioni svolte dal lavoratore nell'impresa cedente, specie ove tale criterio sia stato tenuto presente nelle procedure di consultazione sindacale  ex  art.  47  della  n.  428/1990  per  la  determinazione  della appartenenza o meno del lavoratore al ramo di azienda ceduto.     Con il primo motivo del ricorso  incidentale  condizionato,  denunciando violazione degli artt. 112 del codice di procedura civile, 2112 e  2697  del codice civile oltre che vizi  di  motivazione,  la  lavoratrice  censura  la sentenza impugnata  per  aver  ravvisato  un  trasferimento  di  azienda  ex art. 2112 del codice civile nella cessione da parte di A.I. S.p.a. di alcune attività  di  impiantistica  telefonica   senza   prendere   in   esame   le argomentazione della esponente circa la non configurabilità nella specie  di una cessione di ramo di azienda.     Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt.  2112  e  1406 del codice civile oltre che vizi di motivazione, la  ricorrente  incidentale censura  la  sentenza  impugnata  per  avere  affermato  che  la  disciplina dell'art. 2112 deroga alla regola generale in materia di contratti  per  cui non occorre il consenso del contraente ceduto ai  fini  della  cessione  del contratto di lavoro. Sostiene invece la ricorrente  che  anche  in  caso  di trasferimento di azienda occorre il consenso del lavoratore  ceduto  per  il trasferimento del contratto di lavoro.     Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni di  inammissibilità del ricorso per cassazione sollevate dall'intimata.  Infatti,  l'esposizione del fatto contenuta nel ricorso  è  certamente  sufficiente  a  precisare  i termini della questione da esaminare (cfr. Cass. n.  1959  del  2004,  Cass. n. 13550 del 2004); inoltre, la procura della S.p.a.  A.I.  al  dott.  A.P., rep. n. ... del notaio G. di Milano del 26 marzo 1997, per  il  conferimento del mandato difensivo, risulta allegata al fascicolo di parte.     I due motivi del ricorso principale,  che  per  la  loro  connessione  è opportuno esaminare congiuntamente, sono fondati.     La motivazione con la quale la Corte milanese ha giustificato il rigetto dell'appello proposto dalla S.p.a. A.I. S.p.a. è del tutto carente in ordine a punti decisivi e non è idonea a sorreggere in modo coerente la decisione.     La Corte territoriale, avuto riguardo al  numero  di  automezzi  gestito (96) ed al numero di dipendenti addetti (174), ha  tratto  il  convincimento che la gestione del parco automezzi fosse  un  preesistente  ramo  d'azienda autonomo, destinato a servire i due restanti  rami,  il  cosiddetto  settore tradizionale avente ad oggetto l'installazione di reti  telefoniche,  ed  il cosiddetto settore apparati.     Ha ritenuto quindi irrilevante la circostanza che la maggior  parte  del lavoro di gestione del ramo automezzi  riguardasse  il  settore  trasferito, tanto che con la cessione alla S.p.a. M. del cosiddetto settore tradizionale erano stati trasferiti al cessionario anche 81 dei 96 automezzi  e  149  dei 174 dipendenti addetti, perché gli automezzi  non  ceduti  ed  il  personale rimasto alla A.I S.p.a. dimostravano che una parte non marginale del settore gestione parco automezzi era rimasto alla A.I. S.p.a. e  che  tale  autonomo ramo di azienda non era stato ceduto per intero.     Ha ritenuto quindi, relativamente ai rapporti di  lavoro,  inapplicabile nella specie il disposto dell'art. 2112  del  codice  civile,  configurabile soltanto nel caso in cui fosse stato trasferito per intero  l'autonomo  ramo d'azienda della gestione parco automezzi, ed applicabile  invece  lo  schema normativo della cessione del contratto.     L'argomento sul quale poggia il procedimento logico della Corte  è  però del tutto assiomatico. L'autonomia di un settore  dell'azienda,  nel  quadro della complessiva organizzazione, non può essere desunto esclusivamente  dal numero  di  persone  e  di  mezzi  assegnati  ad  uno  specifico   servizio, trattandosi di elemento di per sé neutro e non idoneo  da  solo  a  provarne l'autonomia nell'ambito della complessiva struttura aziendale; né  la  Corte indica altri elementi a sostegno del proprio convincimento.  L'elemento  che giustifica l'autonomia del ramo  di  azienda  nell'ambito  della  più  ampia struttura aziendale va individuato piuttosto nell'organizzazione di  beni  e di persone al fine della produzione  di  determinati  beni  materiali  o  di particolari servizi per il conseguimento di specifiche  finalità  produttive dell'impresa (nella nuova formulazione del quinto comma dell'art.  2112  del codice  civile  il  ramo  di  azienda  viene  definito  come  "articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica  organizzata,  identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del  suo  trasferimento"; in questi stessi termini il ramo di azienda era  stato  già  definito  dalla giurisprudenza formatasi prima  della  riforma,  che  ne  aveva  ammesso  il trasferimento a norma dell'art. 2112 del codice civile).     Il giudice  di  appello,  inoltre,  mentre  ha  dato  per  acquisita  la circostanza che il settore gestione automezzi era  destinato  a  fornire  un supporto logistico agli altri due settori, non ha tenuto nel debito conto la sorte che detto settore promiscuo può subire in caso di trasferimento di uno dei rami di azienda a cui presta assistenza.  Se  per  ramo  di  azienda  si intende un complesso di beni e di persone organizzato per la  produzione  di specifici beni o servizi, nel suo  trasferimento  non  possono  non  restare coinvolti, in tutto o in parte, anche i beni ed il personale che  prestavano l'indispensabile   assistenza   alla   specifica   produzione,   anche    se nell'organizzazione aziendale facevano parte di una struttura a  se  stante. Ragionando diversamente si perverrebbe a risultati  del  tutto  contrastanti con le finalità dell'art. 2112 del codice civile,  in  quanto  il  personale addetto al servizio di supporto, una volta intervenuta la cessione del  ramo di azienda cui prestavano assistenza, risulterebbe eccedente  rispetto  alle ormai  ridotte  esigenze  dell'impresa  e  sarebbe  esposto  al  rischio  di licenziamento. In questa ottica il frazionamento di un preesistente ramo  di azienda, destinato a prestare assistenza logistica  ad  altri  rami,  ed  il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro di parte dei  dipendenti ad esso addetti, esperite le necessarie consultazioni sindacali, non  sembra in contrasto con le finalità e la lettera dell'art. 2112 del codice  civile. Tale possibilità sembra essere  aprioristicamente  esclusa  dalla  Corte  di appello, avendo quel giudice affermato che l'art.  2112  del  codice  civile poteva trovare applicazione soltanto se fosse stato  ceduto  per  intero  il ramo di azienda gestione parco automezzi. Partendo da tale erroneo punto  di vista il giudice del gravame ha  anche  omesso  di  prendere  in  esame  gli accordi raggiunti in sede sindacale in occasione della cessione del  settore tradizionale alla S.p.a. M.     Per le considerazioni sopra svolte, la sentenza impugnata, dunque,  deve essere cassata con rinvio ad altro giudice per un nuovo esame.     Il ricorso incidentale  condizionato  proposto  dalla  lavoratrice  deve essere dichiarato assorbito.     Questa Corte ha ripetutamente  affermato  che  il  ricorso  incidentale, anche se qualificato  come  condizionato,  deve  essere  giustificato  dalla soccombenza, sicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che  sia rimasta  completamente  vittoriosa  nel  giudizio  di  appello,  quando  sia presentato al solo scopo di risollevare questioni che non sono state  decise dal giudice di merito perché  assorbite  dall'accoglimento  di  altre  tesi, poiché l'accoglimento del ricorso principale e l'annullamento della sentenza impugnata comporta la possibilità per il ricorrente incidentale di ripropone dinanzi al giudice di rinvio (Cass. n. 12386 del 2000,  Cass.  n. 15344  del 2002, Cass. n. 12680 del 2003).     In definitiva, deve essere accolto il ricorso principale e  deve  essere dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Di conseguenza  la sentenza impugnata deve essere cassata  con  rinvio  della  causa  ad  altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà  anche  alla  liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.       P.Q.M. - la Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale  e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato,  cassa  la  sentenza impugnata  in  relazione  al  ricorso  accolto  e  rinvia,  anche   per   la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte  di  appello di Brescia.                        

INDICE
DELLA GUIDA IN Conferimento d'Azienda e quote

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 958 UTENTI