nella società semplice per la deducibilità delle passività non basta certificazione notarile bilancio

Massima - Mancando di bilanci certificati nel caso di società semplici, cui le società di fatto sono assimilate ai fini tributari, la prova delle passività da portare in deduzione in sede di tassazione non può essere data dalla certificazione notarile del bilancio allegato all'atto di costituzione del nuovo soggetto societario dal momento che il potere di certificazione del pubblico ufficiale riguarda la veridicità dell'avvenuta dichiarazione ma non può estendersi anche alla veridicità del contenuto della stessa. I debiti gravanti sulla società stessa debbono avere infatti data certa ed essere suffragati da certificazione inequivocabile.

Dec. n. 480 del 24 gennaio 2007 (ud. del 15 gennaio 2007) della Comm. trib. centr., Sez. XXV



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Dec. n. 480 del 24 gennaio 2007 (ud. del 15 gennaio 2007) della Comm. trib. centr., Sez. XXV - Pres. Iannotta, Rel. D'Aversa Registro - Atti societari - Costituzione di società mediante conferimento di azienda e denaro - Tassazione al  lordo  e  non  al  netto  delle  passività dichiarate nel bilancio allegato all'atto di costituzione  -  Legittimità  - Sussiste - Art. 4 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R.  26  aprile 1986, n. 131     Massima - Mancando di bilanci certificati nel caso di società  semplici, cui le società di fatto sono assimilate ai fini tributari,  la  prova  delle passività da portare in deduzione in sede di tassazione non può essere  data dalla certificazione notarile del bilancio allegato all'atto di costituzione del nuovo soggetto societario dal momento che il  potere  di  certificazione del pubblico ufficiale riguarda la veridicità dell'avvenuta dichiarazione ma non può estendersi anche alla  veridicità  del  contenuto  della  stessa.  I debiti gravanti sulla società stessa debbono avere  infatti  data  certa  ed essere suffragati da certificazione inequivocabile.   (Oggetto della controversia:  ricorso  avverso  avviso  di  liquidazione  di maggiore imposta per atto del 28 dicembre 1978)
    Fatto - Con atto notarile del 28 dicembre 1978  è  stata  costituita  la società V.S. con il conferimento di  azienda  e  danaro.  Al  momento  della registrazione  furono  pagate   le   imposte   dovute   sull'imponibile   di lire 42.800.000, al netto delle passività dichiarate, nell'atto stesso,  per l'importo di lire 212.700.000.     Successivamente  l'ufficio,  considerato  che,  in  relazione   all'atto costitutivo de quo, mancava, sia una  contabilità  generale,  sia  scritture aventi data certa, elevò supplemento di imposta sottoponendo a tassazione  i conferimenti di cui sopra, al lordo delle passività dichiarate che  riteneva non essere state debitamente documentate.     Avverso tale maggiore imposizione gli interessati adirono la Commissione tributaria  di  I  grado  di  Foggia  la  quale  accolse  il  ricorso  nella considerazione che il bilancio, contente  le  passività  in  questione,  era stato allegato all'atto notarile di costituzione  del  quale,  anzi,  faceva parte integrante.     Tale giudizio è stato  confermato  in  secondo  grado  che  ha  respinto l'appello dell'ufficio tributario che ha di nuovo proposto ricorso a  questa Commissione centrale.       Diritto - Sostiene l'ufficio ricorrente che l'atto con il quale è  stata costituita la ditta V.S. di A.S.  e  C.  S.a.s.  con  il  conferimento,  tra l'altro, dell'azienda appartenente alla società di fatto di V.A. e A.S., era priva, per legge, di contabilità obbligatoria, nella quale potessero  essere annotate, ai fini della tassazione del valore netto dell'azienda stessa,  le passività di esercizio: in tali casi, sostiene il ricorrente, tali passività potevano essere prese in considerazione solo se, e nella misura in  cui,  le stesse fossero documentate e avessero data certa.     Il  contribuente,  e  con  esso  i  precedenti  giudici  ritengono,   al contrario, che la prova delle passività di cui trattasi è fornita  dall'atto costitutivo che, in allegato, contiene  l'elenco  delle  passività  dedotte. Poiché si tratta di un atto  pubblico,  ritengono,  i  medesimi  che  spetta all'ufficio l'onere di fornire la prova dell'inattendibilità di tale  elenco e del conseguente diritto alla maggiore imposta a  suo  tempo  richiesta  ai contribuenti.     Al riguardo questo giudice considera che nel caso di  società  semplici, alle quali  le  società  di  fatto  sono,  per  legge,  assimilate  ai  fini tributari, e  che,  in  particolare,  mancano  di  bilanci  certificati,  le deduzioni  di  cui  trattasi   possono   essere   provate   solo   allegando inequivocabile certificazione dei debiti gravanti  sulla  società  stessa  e aventi data certa onde sia possibile attribuire alla medesima il  debito  di cui trattasi per ragioni ammesse dalla legge.     Tale  compito  di  certificazione   non   può   essere   assolto   dalla certificazione notarile del bilancio allegato all'atto di  costituzione  del nuovo soggetto laddove il potere di certificazione  del  pubblico  ufficiale riguarda la veridicità della avvenuta  dichiarazione  ma,  senza  esibizione della medesima, non si estende alla veridicità del contenuto della stessa.     Per tali ragioni  il  ricorso  dell'ufficio  menta  dì  essere  accolto, dichiarando la legittimità  della  imposizione  suppletiva,  per  cui  resta modificato quanto deciso nei precedenti gradi del giudizio.       P.Q.M. - la Commissione accoglie il ricorso dell'ufficio.            

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