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nella società semplice per la deducibilità delle passività non basta certificazione notarile bilancio
Pubblicata il 29/12/2010
Dec. n. 480 del 24 gennaio 2007 (ud. del 15 gennaio 2007) della Comm. trib. centr., Sez. XXV
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Fatto - Con atto notarile del 28 dicembre 1978 è stata costituita la società V.S. con il conferimento di azienda e danaro. Al momento della registrazione furono pagate le imposte dovute sull'imponibile di lire 42.800.000, al netto delle passività dichiarate, nell'atto stesso, per l'importo di lire 212.700.000. Successivamente l'ufficio, considerato che, in relazione all'atto costitutivo de quo, mancava, sia una contabilità generale, sia scritture aventi data certa, elevò supplemento di imposta sottoponendo a tassazione i conferimenti di cui sopra, al lordo delle passività dichiarate che riteneva non essere state debitamente documentate. Avverso tale maggiore imposizione gli interessati adirono la Commissione tributaria di I grado di Foggia la quale accolse il ricorso nella considerazione che il bilancio, contente le passività in questione, era stato allegato all'atto notarile di costituzione del quale, anzi, faceva parte integrante. Tale giudizio è stato confermato in secondo grado che ha respinto l'appello dell'ufficio tributario che ha di nuovo proposto ricorso a questa Commissione centrale. Diritto - Sostiene l'ufficio ricorrente che l'atto con il quale è stata costituita la ditta V.S. di A.S. e C. S.a.s. con il conferimento, tra l'altro, dell'azienda appartenente alla società di fatto di V.A. e A.S., era priva, per legge, di contabilità obbligatoria, nella quale potessero essere annotate, ai fini della tassazione del valore netto dell'azienda stessa, le passività di esercizio: in tali casi, sostiene il ricorrente, tali passività potevano essere prese in considerazione solo se, e nella misura in cui, le stesse fossero documentate e avessero data certa. Il contribuente, e con esso i precedenti giudici ritengono, al contrario, che la prova delle passività di cui trattasi è fornita dall'atto costitutivo che, in allegato, contiene l'elenco delle passività dedotte. Poiché si tratta di un atto pubblico, ritengono, i medesimi che spetta all'ufficio l'onere di fornire la prova dell'inattendibilità di tale elenco e del conseguente diritto alla maggiore imposta a suo tempo richiesta ai contribuenti. Al riguardo questo giudice considera che nel caso di società semplici, alle quali le società di fatto sono, per legge, assimilate ai fini tributari, e che, in particolare, mancano di bilanci certificati, le deduzioni di cui trattasi possono essere provate solo allegando inequivocabile certificazione dei debiti gravanti sulla società stessa e aventi data certa onde sia possibile attribuire alla medesima il debito di cui trattasi per ragioni ammesse dalla legge. Tale compito di certificazione non può essere assolto dalla certificazione notarile del bilancio allegato all'atto di costituzione del nuovo soggetto laddove il potere di certificazione del pubblico ufficiale riguarda la veridicità della avvenuta dichiarazione ma, senza esibizione della medesima, non si estende alla veridicità del contenuto della stessa. Per tali ragioni il ricorso dell'ufficio menta dì essere accolto, dichiarando la legittimità della imposizione suppletiva, per cui resta modificato quanto deciso nei precedenti gradi del giudizio. P.Q.M. - la Commissione accoglie il ricorso dell'ufficio.