Profili fiscali cessione indiretta d'azienda

Si definisce cessione indiretta di azienda il conferimento di una azienda in una società e la successiva cessione delle partecipazioni. La cessione indiretta di azienda presenta degli indubbi vantaggi di carattere fiscale rispetto alla cessione diretta di azienda.

6. Profili fiscali della Cessione indiretta d'azienda

Si definisce cessione indiretta di azienda il conferimento di una azienda in una società  e la successiva cessione delle partecipazioni.

La cessione indiretta di azienda presenta degli indubbi vantaggi di carattere fiscale rispetto alla cessione diretta di azienda.

In caso di cessione diretta di azienda la plusvalenza fiscalmente imponibile è pari alla differenza tra il  corrispettivo pattuito ed il valore fiscale riconosciuto dei cespiti che compongono il complesso aziendale trasferito. Quindi in caso di plusvalenza pari ad € 100 la stessa è soggetta ad Ires con aliquota del 27,5%, quindi l’imposta ammonterebbe ad € 27,5 mentre la plusvalenza non è soggetta ad Irap in quanto, come noto, ha natura di componente straordinario di reddito.

Inoltre l’operazione di cessione di azienda è soggetta all’imposta proporzionale di registro del 3% applicato al valore dell’azienda ceduta; si segnale che se nel complesso aziendale sono compresi beni e diritti immobiliari, ad essi va applicata la relativa aliquota specifica.

Come visto il carico fiscale nel caso di cessione di azienda è molto elevato. Il legislatore, preso atto di questa situazione, e al fine di rendere concorrenziale il sistema fiscale italiano rispetto a  quello straniero, ha previsto la possibilità di realizzare la cessione di azienda attraverso un conferimento aziendale seguito dalla successiva cessione delle partecipazioni.

Si analizzano a questo punto i due momenti della cessione indiretta di azienda, ossia il conferimento dell’azienda e la successiva cessione delle partecipazione ricevuta dal conferente

A) Il conferimento dell’azienda avviene ai sensi dell’articolo 176 del Tuir.

L’art.  176 del TUIR disciplina l’operazione straordinaria di conferimento in modo tale che l’aspetto fiscale non influenzi il bilancio dei soggetti coinvolti; tutto ciò al fine di preservare  maggiormente l’integrità del bilancio.

Per poter adottare il conferimento ai sensi dell’articolo 176 devono essere rispettati determinati requisiti:

− la società conferitaria deve essere soggetto IRES, atteso che le società ci capitali sono maggiormente sensibili all’esigenza dell’adeguamento dei valori di bilancio a quelli di perizia.  Si rileva che il conferente può anche essere  imprenditore individuale o società di persone.

Gli aspetti salienti di questa tipologia di conferimento sono i seguenti:

a) il conferimento deve avere ad oggetto esclusivamente  aziende o rami di esse.

Il conferimento ex art. 176 viene definito regime di “doppia sospensione di imposta” in quanto sia il conferente che il conferitario possono iscrivere nelle proprie contabilità i valori quali risultano dalla perizia in regime di assoluta neutralità fiscale; in questo caso il valore fiscalmente fiscalmente riconosciuto è rappresentato dal  valore fiscale dell’azienda conferita risultante dalle scritture del conferente.

Le conseguenze fiscali di questo regime sono le seguenti:

a) il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta dal conferente sarà pari all’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita. Pertanto nel caso di successiva cessione della partecipazione, l’eventuale plusvalenza si otterrà sulla base di tale valore di carico e non su quello superiore assunto in contabilità.

Esempio: costo fiscalmente riconosciuto dell’azienda 1.000, valore di perizia dell’azienda conferita 500; il conferente iscrive in contabilità la partecipazione ricevuta a 500. La plusvalenza di € 400 rilevata in Conto Economico viene fiscalmente azzerata mediante una variazione in diminuzione operata in sede di dichiarazione. Al momento della cessione della  partecipazione di potrà realizzare una plusvalenza salvo che ricorrano i requisiti pex..

c)  ciascuno degli elementi attivi e passivi dell’azienda conferita vengono trasferiti al  conferitario che subentrando nella medesima posizione del conferente in ordine al valore che gli stessi avevano presso il conferente prima dell’operazione

d) il conferimento comporta la configurazione di un doppio binario: il binario dei valori civilistici (o di perizia) iscritti nelle contabilità delle partecipanti, ed il binario dei valori fiscali che hanno valenza esclusivamente tributaria. Conseguenza di tutto ciò è rappresentata dal fatto che il conferitario dovrà predisporre in sede di dichiarazione un apposito prospetto di riconciliazione dei valori civilistici con i valori fiscali;

e)  conferimento viene definito  “a saldi aperti”, atteso che viene trasferito al  conferitario sia il costo storico che il relativo fondo di ammortamento, ed il magazzino “non perde” la  stratificazione storica delle rimanenze;

f) ai fini pex (partecipation exemption, ossia la parziale esenzione fiscale di cui all’articolo 87 del Tuir  derivante dalla cessione delle partecipazioni) si segnala  il trasferimento del requisito del possesso tra conferente e conferitaria:

  • la partecipazione ricevuta dalla società conferente si considera posseduta per un periodo pari al possesso dell’azienda da parte della società conferente
  • la partecipazione si presume  iscritta come immobilizzazione finanziaria nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita;

b) Cessione delle partecipazioni nella società conferitaria

L’eventuale plusvalenza che emerge dalla successiva cessione delle partecipazioni detenute da parte della conferente nella società conferitaria - finalizzata a trasferire il compendio aziendale – è soggetta a tassazione con il regime della participation exemption che, come visto, consente l’esenzione della plusvalenza nella misura del 95%.

Quindi nel caso di una plusvalenza pari a 100 soltanto 5 è soggetto all’imposta Ires del 27,5%, quindi l’Ires sarebbe pari a 1,375.

In conclusione appare di tutta evidenza il legittimo risparmio fiscale che il contribuente riesce ad ottenere facendo ricorso alla cessione indiretta di azienda.

Aspetti elusivi dell’operazione di cessione indiretta di azienda

L'operazione di cessione indiretta dell'azienda o del ramo aziendale - con il suo conferimento e la successiva cessione delle partecipazioni nella conferitaria -  non è considerata, per espressa previsione di legge di cui all’art. 176, comma 3, del  Tuir. – operazione elusiva ai fini delle imposte dirette.

Infatti la su indicata norma dispone che “non rileva ai fini  dell'art. 37- bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 … il conferimento dell'azienda secondo i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva… e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell’esenzione” prevista dal regime pex.

Tuttavia si rileva che tale protezione non esiste ai fini dell’imposta di registro e, spesso, si verifica che gli Uffici fiscali ad emettere avvisi di accertamento con i quali viene richiesta l’imposta di registro del 3% in quanto tale operazione viene considerata di fatto come una cessione di azienda.

In particolare gli uffici per motivare gli avvisi di accertamento fanno ricorso alla clausola generale antiabuso, che, secondo alcuna giurisprudenza, si ritiene immanente nel nostro sistema tributario,  ed a quanto previsto dall'art. 20, D.P.R. 131/1986, in base al quale "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente".

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