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L'operazione straordinaria è elusiva se attuata al solo fine di ottenere un risparmio fiscale
Pubblicata il 12/11/2013
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile Sentenza 24 luglio 2013, n. 17956
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Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile
Sentenza 24 luglio 2013, n. 17956
Integrale
IMPOSTA DI REGISTRO - ABUSO DI DIRITTO - OPERAZIONI EFFETTUATE ALLO SCOPO DI CONSEGUIRE VANTAGGIO FISCALE - INTENTO ELUSIVO - SUSSISTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco - Presidente
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere
Dott. GRECO Antonio - Consigliere
Dott. CIRILLO Ettore - Consigliere
Dott. MELONI Marina - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore p.t. elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS) SPA in liquidazione in persona del liquidatore p.t., elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio del Dott. (OMISSIS) che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso in appello;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 86/38/08 della Commissione Tributaria regionale della Lombardia in data 30/9/2008 con la quale e' stato accolto il ricorso proposto dalla societa' contribuente (OMISSIS) spa avverso la decisione della Commissione Tributaria provinciale di Milano 737/33/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/9/2012 dal Consigliere Dott.ssa Marina Meloni;
lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per il rigetto del ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda trae origine dalla notifica di un avviso di rettifica dei valori dichiarati e liquidazione dell'imposta di registro in riferimento all'atto di cessione di azienda in data (OMISSIS), intervenuto tra (OMISSIS) spa in qualita' di cedente di un complesso industriale e mobilificio, e (OMISSIS) spa in qualita' di cessionaria.
L'Agenzia delle Entrate di Milano aveva rettificato il valore imponibile dichiarato liquidando una maggiore imposta di registro piu' sanzioni ed interessi, in quanto le rimanenze delle merci non erano state incluse nel valore complessivo della cessione ma, a seguito di perizia disposta dall'autorita' giudiziaria nell'ambito della procedura di concordato preventivo, erano state stimate e cedute con atto separato,senza valide ragioni economiche, ponendo cosi' in essere, secondo l'Agenzia delle Entrate, un'evidente elusione fiscale diretta ad ottenere un risparmio fiscale di una certa entita' in violazione dei principi generali in materia di abuso del diritto in materia fiscale.
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva respinto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di rettifica e liquidazione con sentenza nr. 737/33/2007 avverso la quale ha proposto ricorso in appello la societa' (OMISSIS) spa in liquidazione e concordato preventivo. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza 86/38/08, ha accolto l'appello del contribuente ed annullato l'avviso di rettifica e liquidazione, ritenendo inesistente un intento elusivo da parte del contribuente in relazione alla pluralita' di atti succedutisi, intesa ad escludere la rimanenza merci dalla cessione, in quanto avvenuta nell'ambito di una procedura di concordato e sotto la vigilanza dell'autorita' giudiziaria.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso in cassazione l'Agenzia delle Entrate con due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la Agenzia delle Entrate denuncia insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia in quanto la Commissione Tributaria Regionale di Milano non avrebbe esplicitato le ragioni economiche, non marginali, diverse dal vantaggio fiscale, poste alla base della scissione delle cessioni, limitandosi a dichiarare che la vicenda si era svolta sotto la sorveglianza dell'autorita' giudiziaria e che gli atti non presentavano di per se' nulla di anomalo.
Inoltre la CTR di Milano aveva negato, e cio' senza tuttavia motivare in ordine alla correttezza della valutazione peritale, la legittimita' dell'aumento del valore di cessione dell'azienda, stimato dall'Ufficio in euro 8.606.069,27 contro euro 5.300.000,00 dichiarate dal contribuente, ottenuto per effetto dell'aumento dell'avviamento ritenuto dall'Ufficio in euro 656.069,27 e dichiarato dal contribuente in euro 100.000,00,secondo la valutazione effettuata dal perito estimatore.
Con il secondo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articoli 51 e 52, articoli 2727 e 2729 c.c., in quanto la CTR ha ritenuto inesistente l'abuso del diritto in materia fiscale solo perche' la vicenda si e' svolta sotto il controllo dell'autorita' giudiziaria e l'atto sia stato compiuto nell'ambito di una procedura di concordato preventivo.
2. Esaminati congiuntamente i due motivi, attinenti a questioni sostanzialmente analoghe e strettamente connesse tra loro, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
3. In ordine alla differente valutazione dell'avviamento dell'azienda effettuata dall'Ufficio in euro 656.069,27 contro il valore di euro 100.000,00 valutate dal perito nominato dall'A.G., la CTR non ha indicato le ragioni per le quali ritenere maggiormente attendibile la valutazione dell'avviamento da parte del perito nominato dall'autorita' giudiziaria, il quale, nel valutare l'avviamento, si e' discostato in misura cosi' rilevante dalla valutazione effettuata dall'Agenzia delle Entrate, nonostante quest'ultima avesse applicato correttamente i noti parametri relativi alla capacita' di produrre ricavi ed ai redditi prodotti in passato.
4. In ordine al lamentato abuso di diritto in materia fiscale e ricorrenza di una fattispecie di elusione fiscale diretta ad un risparmio fiscale, in violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 37 bis, risulta che la societa' contribuente ha stipulato nello stesso giorno due contratti, uno di cessione di azienda con effetti sospesi e l'altro di cessione di rimanenze di magazzino in favore del medesimo cessionario. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia non ha esplicitato le ragioni economiche non marginali diverse dal risparmio di imposta poste alla base della scissione delle cessioni, non potendosi ritenere significativo al tal fine il fatto che la vicenda si sia svolta sotto la sorveglianza dell'Autorita' giudiziaria nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, e pertanto appare evidente che la scissione degli atti e' nella specie palesemente preordinata ad ottenere un risparmio fiscale, mentre appare irrilevante la circostanza che sia stata realizzata nell'ambito di una procedura di concordato preventivo sotto la vigilanza dell'A.G.. Risulta applicabile nella fattispecie il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 37 bis, risultando evidente che l'atto sia esclusivamente finalizzato ad aggirare obblighi od eludere divieti e conseguire "vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici (21782 del 20/10/2011, 11236 del 20/05/2011, 1372 del 21/01/2011, SU 30055 del 23/12/2008 e 27646 del 21/11/2008).
"In materia tributaria, integra gli estremi del comportamento abusivo quell'operazione economica che, tenuto conto sia della volonta' delle parti implicate, che del contesto fattuale e giuridico, ponga quale elemento predominante ed assorbente della transazione lo scopo di ottenere vantaggi fiscali, con la conseguenza che il divieto di comportamenti abusivi non vale ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta. La prova sia del disegno elusivo sia delle modalita' di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull'Amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l'onere di allegare la esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in quel modo strutturate". Sez. 5, Sentenza n. 20029 del 22/09/2010 Pres. Pivetti).
La giurisprudenza ha dunque escluso il carattere abusivo di un'operazione solo quando "sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, che non si identificano necessariamente in una redditivita' immediata dell'operazione medesima ma possono rispondere ad esigenze di natura organizzativa e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda" (Cass. nr. 1372 del 21/01/2011) mentre incombe sul contribuente la prova della esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di carattere non meramente marginale o teorico che siano idonee ad escludere l'abusivita'. (Cass. sez. 5 10257 del 2008).
Il collegio ritiene quindi fondato il ricorso che deve essere accolto con condanna alle spese della societa' contribuente.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, accoglie il ricorso e condanna la societa' contribuente al pagamento delle spese che si liquidano in euro 2500,00 oltre accessori di legge.