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legittimità disconoscimento plafond inesistente derivante da soggetto conferente ramo di azienda
Pubblicata il 29/12/2010
Sent. n. 336 del 28 novembre 2007 (ud. del 17 ottobre 2007) della Comm. trib. prov. di Milano
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Considerazioni in fatto e in diritto - La società ha ricorso contro l'avviso d'accertamento indicato in epigrafe con il quale l'Agenzia delle Entrate ufficio di ha rettificato la dichiarazione IVA 2000 recuperando alla tassazione l'imposta -e sanzioni- dovuta per effetto del mancato riconoscimento del plafond IVA previsto all'art. 8 dpr 633/72 per gli esportatori abituali, sull'assunto secondo che la società T. spa, conferente di ramo d'azienda, nell'anno '99 avrebbe effettuato acquisti in sospensione d'imposta utilizzando un plafond IVA in larga misura inesistente. La ricorrente ha eccepito la nullità dell'accertamento per difetto di motivazione assumendo che la rettifica si fonderebbe su dati di fatto erronei e su elementi, come l'interrogazione dei dati del sistema VIES, non messi a disposizione della parte. In fatto, ha ripercorso le fasi e della ristrutturazione finanziaria e industriale che ha condotto all'atto di conferimento con il quale era stato iposo iure trasferito il plafond IVA, negando di aver continuato l'attività d'impresa e imputando a un errore dello spedizioniere la compilazione del documento doganale con l'indicazione del codice fiscale di essa società. Quanto, poi, all'omissione della comunicazione prevista all'art. 35 dpr n.633/72, ha osservato trattarsi di adempimento non previsto dalla normativa de qua che provvede a elencare tassativamente le comunicazione cui i contribuenti sono tenuti in materia d'IVA. Infine, ha chiesto l'annullamento delle sanzioni valutando, in ipotesi, come errore meramente formale il proprio comportamento. L'ufficio finanziario si è costituito, ha ulteriormente replicato agli argomenti della ricorrente, ha concluso per la conferma del proprio atto. A conclusione dell'odierna pubblica udienza, giudica il Collegio che il ricorso debba essere rigettato. È provato per tabulas - e non sarebbe ipotizzabile altra prova- che il 30 novembre '98 la società ... ha conferito il proprio ramo d'azienda adibito a vendita, progettazione e produzione d'impianti alla società ... sulla base delle situazione patrimoniale al 30/09/98, con ciò trasferendo anche il plafond IVA, trattandosi di effetto legale dell'atto. Che l'atto di conferimento sia stato registrato risulta dagli estremi di registrazione apposti sul documento e dei quali, in ipotesi, va dimostrata la falsità. È provato che nell'anno 1999 la società ha eseguito delle esportazioni, ciò ricavandosi dai bollettini doganali e dai dati del sistema VIES. Che possa essersi trattato di un errore dello spedizioniere, frutto di particolare negligenza e ripetuto, non è credibile, ma in ogni caso ciò atterrebbe a rapporti interni ai quali l'amministrazione finanziaria è del tutto estranea e dei quali, di conseguenza non può subire gli effetti pregiudizievoli. Se così è davvero accaduto sarà la parte a far valere le proprie ragioni nei confronti dello spedizioniere infedele. Per completezza va detto che le comunicazioni richieste dal dpr n.633/72 non sono un fuor d'opera, bensì il necessario completamento di un sistema normativo finalizzato all'indispensabile chiarezza di rapporti tra il fisco e la parte privata tenuta, per l'effetto a notiziare l'amministrazione finanziaria delle eventuali operazioni straordinarie e del trasferimento del plafond IVA. Soprattutto, va aggiunto, allorché il conferente mantenga la partita IVA. Non sussistono le condizioni per non applicare le sanzioni esulando il caso di specie dalle situazioni di obiettiva incertezza della norma. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, in complessivi € 4.000,00. P.Q.M. - rigetta il ricorso e condanna la società a rimborsare all'Agenzia delle Entrate ufficio di le spese processuali che liquida in complessivi € 4.000,00.