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Difesa di ufficio e Patrocinio a spese dello Stato
Lo Stato riconoscere a chiunque l'esercizio del diritto di difesa e tale diritto, per la sua valenza, è costituzionalmente garantito.
Lo Stato riconoscere a chiunque l'esercizio del diritto di difesa e tale diritto, per la sua valenza, è costituzionalmente garantito.
Nell'esercizio di tale diritto, pertanto, chiunque sia sottoposto a procedimento penale, ha diritto a nominare un difensore di fiducia è, in mancanza di tale nomina, ha diritto ad essere assistito da un difensore di ufficio.
Il difensore di ufficio è nominato dal giudice, dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria ogni qualvolta si debba procedere al compimento di un atto per il quale è richiesta la presenza di un difensore ed è scelto sulla base di elenchi predisposti da ciascun Consiglio dell'Ordine Forense.
Il difensore di ufficio deve essere retribuito da parte di chi si sia avvalso della sua opera professionale e non abbia inteso nominare un difensore di fiducia. Il difensore di ufficio, infatti, a seguito dell'incarico, è tenuto ad esercitare il proprio mandato nell'interesse dell'assistito e di conseguenza ha diritto a percepire il proprio onorario, potendo anche procedere a recuperare tali somme in via forzosa.
La difesa di ufficio si distingue dal gratuito patrocinio o patrocinio a spese dello stato. Il gratuito patrocinio, infatti, spetta alle persone non abbienti che si trovino in particolari condizioni di reddito e può avvalersene oltre chi assume la figura di indagato o imputato, anche la persona offesa, il danneggiato che intende costituirsi parte civile ed il responsabile civile.
Il limite di reddito è specificamente indicato dalla legge: può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini d'imposta non superiore a 9.296,22. Tale limite è elevato di 1.032,91 per ciascun familiare convivente con il richiedente.
Non possono essere ammessi al gratuito patrocinio coloro i quali abbiano riportato condanne per reati di evasione.
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Artt. 96 e ss. codice di procedura penale - Art. 74 e ss. D.P.R. 30/05/2002 n° 115