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E’ necessaria la querela di falso quando il sottoscrittore di un foglio firmato in bianco ne lamenti l’abusivo riempimento “absque pactis”,

La querela di falso e' necessaria quando il sottoscrittore di un foglio firmato in bianco ne lamenti l'abusivo riempimento absque pactis, cioe' senza che l'autore del riempimento fosse stato autorizzato dal sottoscrittore con preventivo patto. Non e', invece, necessaria la querela di falso quando il riempimento sia avvenuto contra pacta, cioe' in modo difforme da quello consentitogli dall'accordo precedentemente intervenuto (Sez. U, Sentenza n. 5459 del 13/10/1980). Fissato tale principio, la successiva giurisprudenza di questa Corte ha ulteriormente chiarito cosa debba intendersi per riempimento "absque pactis", e cosa invece debba intendersi per riempimento "contra pacta". Si e' stabilito, in particolare, che il riempimento absque pactis e' quello che trasforma il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, e costituisce percio' una falsita' materiale. Il riempimento contra pacta o abuso di biancosegno, invece, consiste in un inadempimento: ovvero nella violazione del mandatum ad scribendum conferito dal sottoscrittore a chi poi dovra' completare il documento (cosi', in particolar modo, Sez. 3, Sentenza n. 18989 del 01/09/2010). Ne consegue che deve ritenersi sussistente non un falso materiale (riempimento absque pactis), ma un abuso di biancosegno (riempimento contra pacta) in tutti i casi in cui esista un qualsivoglia accordo sugli interventi da eseguire sul testo. Un accordo sul riempimento, tuttavia, puo' avere sia un contenuto positivo (ad esempio: "sul documento dovra' essere apposta la data in cui verra' presentato a terzi"); sia un contenuto negativo (ad esempio: "sul documento non dovra' essere apposta nessuna data"). Nell'uno, come nell'altro caso, il sottoscrittore ed il prenditore del documento concordano che il secondo dovra' tenere una certa condotta: e non rileva, ai nostri fini, se si tratti d'una condotta positiva o negativa. Anche il patto col quale chi riceva un documento si obblighi a non completarlo e', dunque, un accordo di riempimento. La conseguenza e' che chi assuma che un documento da lui sottoscritto sia stato riempito, nonostante vi fosse un accordo che lo vietasse, deduce un abuso di biancosegno (o riempimento contra pacta), e per dimostrare la fondatezza di tale assunto non ha l'onere di proporre la querela di falso.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 17 gennaio 2018, n. 899



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita - Presidente

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere

Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

ORDINANZA

sul ricorso 13857/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) SCPA, in persona del Funzionario e procuratore Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2268/2013 della CORTE D'APPELLO di TORINO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. La (OMISSIS) (che in seguito, per effetto di ripetute fusioni, mutera' la propria ragione sociale in (OMISSIS) s.p.a.; d'ora innanzi, per brevita', sempre e comunque "la (OMISSIS)") chiese ed ottenne dal Tribunale di Novara un decreto ingiuntivo nei confronti della propria debitrice (OMISSIS) s.r.l. (d'ora innanzi, per brevita', "la (OMISSIS)") e dei fideiussori di questa, tra cui l'odierno ricorrente (OMISSIS).

A fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo la (OMISSIS) dedusse di vantare nei confronti della (OMISSIS), e di conseguenza dei fideiussori di questa, due distinte ragioni di credito:

(-) un credito scaturente dal saldo negativo di un conto corrente intrattenuto dalla (OMISSIS), per l'importo di circa 406.000 Euro;

(-) un diritto di regresso per l'importo di circa 128.000 Euro, sorto dal pagamento della garanzia personale prestata dalla banca a favore della societa' (OMISSIS) s.p.a., creditrice della (OMISSIS).

2. (OMISSIS) propose opposizione al decreto ingiuntivo, sostenendo che il credito azionato dalla (OMISSIS) eccedeva la misura della fideiussione, e che comunque la banca aveva erogato credito alla propria debitrice (OMISSIS) in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, pregiudicando la posizione dei fideiussori.

Nel corso del giudizio di opposizione, con la memoria istruttoria depositata ai sensi dell'articolo 184 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis), l'opponente soggiunse di avere firmato il contratto di fideiussione in bianco, e di avere concordato con un funzionario della banca che quel contratto non sarebbe stato mai riempito, ma sarebbe stato solo "esibito" ad pompam vel ostentationem, per lasciar intendere ai vertici della banca che la societa' (OMISSIS) godesse di adeguate garanzie.

Propose, percio', querela incidentale di falso.

Il giudice istruttore del Tribunale di Novara dichiaro' ammissibile la querela ed istrui' il relativo giudizio incidentale.

Quando la causa venne rimessa al Collegio, il Tribunale di Novara in composizione collegiale, con sentenza 27 maggio 2010 n. 545, dichiaro' inammissibile la querela perche':

(a) la circostanza dell'abusivo riempimento era stata tardivamente proposta solo con la memoria ex 184 c.p.c.;

(b) in ogni caso, il querelante aveva lamentato l'abusivo riempimento contra pacta del contratto di fideiussione, accertamento che non richiede l'esperimento della querela di falso.

3. La Corte d'appello di Torino, adita dal soccombente, con sentenza 27 novembre 2013 n. 1439 rigetto' il gravame, ritenendo che:

(-) il giudice della querela di falso incidentale, per valutarne l'ammissibilita', deve tenere conto dei fatti dedotti nel giudizio "portante" (p. 12 della sentenza d'appello);

(-) nella specie, la circostanza dell'abusivo riempimento del contratto di fideiussione era estranea al thema decidendum, perche' tardivamente introdotta nel giudizio di opposizione;

(-) la querela di falso doveva dunque dirsi inammissibile, perche' volta ad accertare una circostanza di fatto mai ritualmente dedotta in giudizio;

(-) in ogni caso, correttamente il Tribunale aveva ritenuto che nella memoria 184 c.p.c. il querelante aveva dedotto un riempimento abusivo contra pacta del contratto di fideiussione, e la prova del riempimento contra pacta non richiede la querela di falso.

4. La sentenza d'appello e' stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) con ricorso fondato su cinque motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso la (OMISSIS), anch'essa depositando memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, (e' denunciata, in particolare, la violazione degli articoli 1421 e 1938 c.c.; L. 17 febbraio 1992, n. 154, articolo 10); sia dal vizio di omesso esame d'un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la Corte d'appello avrebbe violato l'articolo 1421 c.c., per avere ritenuto valida una fideiussione omnibus, priva dell'indicazione del massimale garantito.

Secondo il ricorrente, infatti, la Corte d'appello avrebbe implicitamente ammesso in punto di fatto che il riempimento del contratto di fideiussione non fu contestuale alla sottoscrizione; che dunque al momento della sottoscrizione il contratto era in bianco; e che di conseguenza il contratto si dovra' dichiarare nullo perche' la fideiussione era priva di massimale.

1.2. Il motivo e' manifestamente inammissibile.

Il presente giudizio, infatti, ha ad oggetto unicamente la questione dell'ammissibilita' e della fondatezza della querela di falso proposta da (OMISSIS) in via incidentale, non l'opposizione a decreto ingiuntivo. Non forma dunque oggetto del contendere la questione della validita' della fideiussione.

In ogni caso la censura sarebbe altresi':

(-) inammissibile per difetto di interesse, perche' la nullita' della fideiussione renderebbe inammissibile la querela di falso, che invece il ricorrente vuole sia dichiarata ammissibile;

(-) infondato, perche' estraneo alla ratio decidendi: la Corte d'appello non ha affatto accertato in facto che il fideiussore abbia prestato una garanzia illimitata; ha soltanto ritenuto tardiva la deduzione della circostanza dell'abusivo riempimento del foglio firmato in bianco, a prescindere da qualsiasi giudizio sulla veridicita' di tale circostanza.

2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso.

2.1. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente: tutti e tre, infatti, pongono la questione della correttezza della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardivamente introdotta, da parte di (OMISSIS), la questione della falsita' del contratto di fideiussione.

Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che tale valutazione sarebbe erronea, perche' il giudice di primo grado non aveva mai concesso alle parti i termini per precisare o modificare le domande, ma solo i termini per formulare le deduzioni istruttorie. Di conseguenza la prima memoria per le deduzioni istruttorie, nella quale l'attore introdusse il tema dell'abusivo riempimento, fu anche il primo scritto difensivo nel quale questa modifica poteva essere compiuta.

Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che il Tribunale in composizione collegiale, chiamato a giudicare della querela di falso, aveva il solo compito di stabilire se il documento impugnato era falso o vero. Il Tribunale, quindi, non poteva avventurarsi a stabilire se la questione dell'abusivo riempimento fosse stata tardivamente proposta o no. Di conseguenza la Corte d'appello, rigettando il motivo di appello inteso a far valere tale errore, aveva violato gli articoli 112 e 221 c.p.c..

Col quarto motivo il ricorrente sostiene che la Corte d'appello non avrebbe potuto disattendere il giudizio di ammissibilita' della querela di falso, formulato dal giudice istruttore della causa di merito. Stabilire, infatti, se la falsita' d'un documento rientri o no nel thema decidendum e' questione riservata al giudice della causa principale, non a quello del giudizio di falso.

2.2. Tutti e tre questi motivi, pur contenendo talune affermazioni in diritto non erronee, sono inammissibili per difetto di rilevanza.

La Corte d'appello, infatti, ha rigettato il gravame proposto da (OMISSIS) sulla base di due diverse ed indipendenti rationes decidendi. In primo luogo ha rigettato l'appello rilevando che la questione dell'abusivo riempimento fu tardivamente introdotta nel giudizio a quo, come gia' accennato.

In secondo luogo, pero', la Corte d'appello ha altresi' rilevato che il contratto di fideiussione del quale (OMISSIS) lamentava l'abusivo riempimento era stato in realta' riempito non gia' in assenza di qualsiasi accordo (absque pactis), come preteso dall'appellante, ma semmai in violazione degli accordi intercorsi tra (OMISSIS) e la banca (e cioe' contra pacta), circostanza che rendeva di per se' inammissibile la proposizione della querela di falso.

E poiche', per quanto si dira', questa seconda ratio decidendi fu corretta, e sfugge alle censure proposte dall'odierno ricorrente, diventa irrilevante in questa sede stabilire se la Corte d'appello abbia errato o meno, nel ritenere che la questione della falsita' fosse stata tardivamente introdotta nel giudizio a quo.

3. Il quinto motivo.

3.1. Col quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza

impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, (si lamenta, in particolare, la violazione degli articoli 2697 e 2727 c.c.; articoli 115, 116 e 221 c.p.c.); sia da un vizio di nullita' processuale, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 4.

Osserva il ricorrente, al riguardo, che la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la querela di falso da lui proposta, sul presupposto che con essa il querelante avesse inteso denunciare il riempimento contra pacta di un foglio firmato in bianco.

Tuttavia egli non aveva mai dedotto che il documento fosse stato riempito contra pacta; aveva, invece, sempre dedotto che il documento fosse stato riempito in assenza di qualsiasi accordo, e dunque absque pactis, ipotesi nella quale e' pacificamente ammissibile la querela di falso.

3.2. Il motivo e' infondato.

Gia' molti anni fa, sanando i contrasti giurisprudenziali sorti sulla questione, le Sezioni Unite di questa Corte stabilirono che la querela di falso e' necessaria quando il sottoscrittore di un foglio firmato in bianco ne lamenti l'abusivo riempimento absque pactis, cioe' senza che l'autore del riempimento fosse stato autorizzato dal sottoscrittore con preventivo patto.

Non e', invece, necessaria la querela di falso quando il riempimento sia avvenuto contra pacta, cioe' in modo difforme da quello consentitogli dall'accordo precedentemente intervenuto (Sez. U, Sentenza n. 5459 del 13/10/1980).

Fissato tale principio, la successiva giurisprudenza di questa Corte ha ulteriormente chiarito cosa debba intendersi per riempimento "absque pactis", e cosa invece debba intendersi per riempimento "contra pacta".

Si e' stabilito, in particolare, che il riempimento absque pactis e' quello che trasforma il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, e costituisce percio' una falsita' materiale.

Il riempimento contra pacta o abuso di biancosegno, invece, consiste in un inadempimento: ovvero nella violazione del mandatum ad scribendum conferito dal sottoscrittore a chi poi dovra' completare il documento (cosi', in particolar modo, Sez. 3, Sentenza n. 18989 del 01/09/2010).

Ne consegue che deve ritenersi sussistente non un falso materiale (riempimento absque pactis), ma un abuso di biancosegno (riempimento contra pacta) in tutti i casi in cui esista un qualsivoglia accordo sugli interventi da eseguire sul testo.

Un accordo sul riempimento, tuttavia, puo' avere sia un contenuto positivo (ad esempio: "sul documento dovra' essere apposta la data in cui verra' presentato a terzi"); sia un contenuto negativo (ad esempio: "sul documento non dovra' essere apposta nessuna data").

Nell'uno, come nell'altro caso, il sottoscrittore ed il prenditore del documento concordano che il secondo dovra' tenere una certa condotta: e non rileva, ai nostri fini, se si tratti d'una condotta positiva o negativa. Anche il patto col quale chi riceva un documento si obblighi a non completarlo e', dunque, un accordo di riempimento. La conseguenza e' che chi assuma che un documento da lui sottoscritto sia stato riempito, nonostante vi fosse un accordo che lo vietasse, deduce un abuso di biancosegno (o riempimento contra pacta), e per dimostrare la fondatezza di tale assunto non ha l'onere di proporre la querela di falso.

3.3. Nel caso di specie la Corte d'appello ha fatto corretta applicazione di questi principi.

Ha infatti rilevato in facto che era stato lo stesso (OMISSIS) ad allegare di avere sottoscritto il modulo sul quale era stampato il contratto di fideiussione, senza riempire gli spazi in bianco destinati alle parti variabili, e dopo avere concordato con un funzionario della banca che quel contratto doveva essere solo "esibito in caso di controllo" (p. 5).

Sulla base di questo rilievo in fatto, la Corte d'appello ha ritenuto in iure che l'abusivo riempimento del contratto costituiva percio' un abuso di biancosegno (riempimento contra pacta), dal momento che un patto sul riempimento esisteva pur sempre, ed aveva ad oggetto il divieto di completare le parti mancanti del contratto, se non in caso di "necessita'" (p. 16).

Questa valutazione e' coerente con i principi piu' sopra riassunti, e comporta il rigetto del quinto motivo di ricorso.

4. Le spese.

4.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

4.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si da' atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17).

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore di (OMISSIS) s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimita', che si liquidano nella somma di Euro 10.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ex articolo 2, comma 2;

(-) da' atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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