Sono stato citato a giudizio come imputato per i reati di cui agli artt. -- - --- cp e art. ---, com...

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Quesito risolto:
Sono stato citato a giudizio come imputato per i reati di cui agli artt. -- - --- cp e art. ---, comma - , c.p. Recentemente é stato approvato alla camera lo schema di decreto legislativo di attuazione della Legge delega --/---- che prevede la depenalizzazione di una serie di reati tra cui quelli per cui sono imputato. Anche se non é ancora stato rilasciato il testo definitivo, visto che posso rientrare nei parametri previsti dallo schema (tenuità e non abitualità) posso aspettarmi che il giudice (ho la prima udienza il -- Febbraio prossimo)tenga già in considerazione la nuova norma anche se non é ancora definitiva? Posso sperare di poter ottenere l'archiviazione lasciando aperta sola la procedura civile per il rimborso dei danni? Come dovrebbe comportarsi di conseguenza il mio avvocato? In attesa di un vostro riscontro, porgo cordiali saluti. ----
Inviato: 3588 giorni fa
Materia: Penale
Pubblicato il: 18/03/2015

expert
Il Professionista ha risposto: 3584 giorni fa
Gentile cliente,
come mi riferisce, lei è stato citato a giudizio come imputato per i reati di cui agli artt. -- - --- c.p. e art. ---, comma - , c.p.
La prima delle norme citate prevede e punisce la fattispecie di Violenza privata, secondo cui “chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo ---”.
L'art. ---, comma -, prevede poi il reato di minaccia, secondo cui “chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro --. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo ---, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio”.
Per completezza si precisa che l'articolo --- prevede, come circostanze aggravanti, che le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte. Inoltre, se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo --- e dagli articoli --- e ---, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo ---, della reclusione da due a otto anni.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, occorre delineare l'impatto che potrebbe avere sul suo procedimento la recente approvazione alla camera dello schema di decreto legislativo di attuazione della Legge delega -- aprile ----, n. --, contenente Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.
La normativa richiamata prevede, nello specifico e tra le altre disposizioni, che “c) per i delitti per i quali e' prevista la pena della reclusione tra i tre e i cinque anni, secondo quanto disposto dall'articolo --- del codice di procedura penale, prevedere che il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo --- del codice penale, possa applicare la reclusione domiciliare;
d) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere b) e c), il giudice possa prescrivere l'utilizzo delle particolari modalita' di controllo di cui all'articolo ----bis del codice di procedura penale;
e) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere b) e c) non si applichino nei casi previsti dagli articoli ---, ---, --- e --- del codice penale;
m) escludere la punibilita' di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuita' dell'offesa e la non abitualita' del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale”.
In base alle richiamate disposizioni, con particolare riferimento alla clausola di cui alla lettera m), potrebbe residuare spazio per l'esclusione della punibilità di ogni condotta come quella di cui lei è imputato. Tuttavia, come lei stesso ha tenuto a precisare, tale delega non è stata ancora trasfusa in un testo definitivo (decreto legislativo) da parte del governo, salvo uno schema di decreto ad oggi non approvato né pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
Si riporta per maggiore completezza il link del richiamato schema.
http://www.ipsoa.it/~/media/Quotidiano/----/--/--/Particolare-tenuit%C-%A--del-fatto-e-non-punibilit%C-%A---impatti-sui-reati-societari--fallimentari--tributari/reati_-%--pdf.ashx
Tuttavia, ciononostante, non può non rilevarsi come nel diritto penale opera sempre e comunque il principio dell'applicazione retroattiva della norma penale più favorevole al reo e, più in generale, il principio del favor rei. Tali due principi sono enucleati nell'art. - co. --- c.p. che prevedono il principio della retroattività favorevole:
- il co. - stabilisce l'efficacia retroattiva della c.d. abolitio criminis: qualora sopravvenga l'abrogazione di una precedente norma incriminatrice sotto la cui vigenza è stato commesso il fatto, il suo autore non potrà più essere condannato e, se è già intervenuta la condanna, ne cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali;
- il co. - dispone che, nel caso di c.d. successione semplicemente modificativa, la legge sopravvenuta si applica retroattivamente se più favorevole rispetto a quella sotto il cui vigore è stato commesso il fatto. Con il limite, però, che non sia ancora intervenuta cond---- irrevocabile, nel qual caso la situazione si è consolidata in modo definitivo.
Tali principi spingono inevitabilmente nel senso di ritenere certamente applicabile al caso di specie l'eventuale futura normativa che dovesse disporre, in linea con la legge delega citata, la depenalizzazione di fattispecie di reato come quelle che ci occupano e di cui lei è imputato.
In ogni fase del giudizio ovvero anche in fase di eventuale esecuzione della pena inflitta potrà pertanto eccepire l'intervenuta depenalizzaizone del reato, con ogni conseguenza in termini di esclusione del reato ovvero di impossibilità di proseguire nell'imposizione della pena inflitta.
Tuttavia, è chiaro come una applicazione prudente e particolarmente preventiva dei predetti principi imporrebbe al Giudice che è impegnato nel su procedimento di valutare prudenzialmente la prosecuzione del processo, soprattutto ove si consideri che, con ogni probabilità, lo stesso sarà destinato a concludersi con una sentenza di non luogo a procedersi, stante l'intervenuta adozione di un provvedimento normativo di abrogazione della fattispecie penale di cui è imputato.
A tal riguardo le segnalo che in questo senso si è già pronunciato, proprio con riferimento alla legge delega --/----, il Tribunale Avezzano, sentenza --.--.---- n° --- che ha assolto l'imputato per taluni reati societari sostenendo l'immediata applicabilità e precettività delle norme contenute nella citata legge, pur in mancanza di una adozione dei decreti delegati.
A questo link potrà esaminare la sentenza nello specifico ( http://www.altalex.com/index.php?idnot=----- ).
In considerazione di quanto detto le consiglio, alla prossima udienza, di far precisare tutti i profili sopra esposti, chiedendo al giudice che, ritenuta la particolare tenuità del fatto e la ricorrenza degli altri presupposti contemplati dalla legge delega citata, voglia disporre l'archiviaizone immediata del procedimento ovvero, in via alternativa, il rinvio del medesimo in attesa di conoscere gli esiti del procedimento legislativo di delega.
A disposizione per eventuali integrazioni e chiarimenti, porgo distinti saluti.

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