Sono proprietario di u alloggio a ..... che affitto saltuariamente ai turisti soprattutto d'inverno ...

Attenzione: ogni consulenza viene modificata per rendere irriconoscibile l’autore

Quesito risolto:
Sono proprietario di u alloggio a ..... che affitto saltuariamente ai turisti soprattutto d'inverno .- Ho ricevuto dall'Ufficio Turistico di ....., inviata per conoscenza anche all'Assessorato al Turismo ed al Comune di ....... una lettera che avrebbe ricevuto per posta il loro ufficio di ..... con la quale una ospite si e' lasciata andare a considerazioni e menzogne nonche' frasi diffamatorie nei miei confronti e nei confronti dell'alloggio in cui e' stata ospitata.- Vorrei sapere se e' ravvisabile il reato di diffamazione e se posso sporgere denuncia per calunnie, diffamazione a mezzo stampa .- Grazie Mi riservo di inviare in allegato tutta la documentazione relativa .-
Inviato: 2504 giorni fa
Materia: Penale
Pubblicato il: 29/06/2017

expert
Il Professionista ha risposto: 2502 giorni fa
Gentile Cliente,
faccio seguito alla richiesta di consulenza ed alla documentazione inviatami per renderle il parere motivato che segue.
La norma da passare in esame al fine di rispondere al quesito è certamente l'art. art. --- Codice Penale, secondo cui, Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente (-), comunicando con più persone (-), offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato (-), la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [-----bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (-), ovvero in atto pubblico [----], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Rispetto all'ingiuria ex art. ---, tale disposizione persegue la condotta dell'offendere rivolta verso persone non presenti, ovvero non solo assenti fisicamente, ma anche non in grado di percepire l'offesa.
Il requisito della comunicazione tra più persone si considera integrato anche qualora questa avvenga in tempi diversi (si pensi al cd. passaparola).
La dottrina si è diversamente espressa in merito al fatto determinato, dovendo per alcuni essere determinato nelle sue specificazioni di tempo, spazio e modalità così da essere irripetibile (teoria dell'irripetibilità), mentre altri propendono per considerare bastevole che non sia un fatto vago (teoria della concretezza).
Certamente una delle pronunce maggiormente chiarificatorie sul punto è Cass. n. -----/----, secondo cui in tema di delitti contro l'onore, l'elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunziare o di scrivere una frase lesiva dell'altrui reputazione ma anche nella volontà che la frase denigratoria venga a conoscenza di più persone. Pertanto è necessario che l'autore della diffamazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona, ma con tali modalità che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri ed egli si rappresenti e voglia tale evento.
Ancora la richiamata sentenza precisa che, in tema di delitti contro l'onore, ai fini della rilevanza penale della condotta vengono in rilievo due elementi:
- il requisito della continenza, quale elemento costitutivo della causa di giustificazione del diritto di critica, che riguarda le espressioni utilizzate;
- la continenza che non sempre può essere evocata come argomento a copertura della pretesa di selezione degli argomenti attraverso i quali si formula la critica, perché quest'ultima, quale valore fondante fissato nella Costituzione, non può che basarsi sulla assoluta libertà di scelta degli argomenti sui quali si articola la esposizione del proprio pensiero, sempre che sussistano gli altri due requisiti e cioè la verità del fatto da cui muove la critica e l'interesse sociale a conoscerla. (Fattispecie nella quale è stata esclusa la sussistenza del reato di cui all'art. --- c.p., nei confronti dell'imputato - il quale, in qualità di primario di un ospedale, aveva riferito a una paziente che un medico di quella struttura non avrebbe più eseguito interventi chirurgici perché prossimo ad essere allontanato dall'azienda ospedaliera e ad un'altra paziente che la ragione dell'allontanamento era la produzione di danni gravi per la stessa azienda - ritenendo che la prima comunicazione era priva di contenuto offensivo e la seconda era scriminata sia per la verità dei fatti riferiti che per la continenza delle espressioni utilizzate).
La nozione di "stampa" ex art. - della l. - febbraio ----, n. -- è identificata in tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione, cui si deve aggiungere qualsiasi altro mezzo di pubblicità realizzata utilizzando un qualunque strumento destinato ad un numero indeterminato di persone (si pensi ad esempio ai discorsi in luogo pubblico). Si ricordi che la l. --/---- prevede all'art. -- un'aggravante nell'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa consistente nell'attribuzione di un fatto determinato.
Cass. n. -----/---- ha chiarito che, in tema di diffamazione, ai fini della applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica.
Ed ancora Cass. n. -----/---- ha precisato che, nel reato di diffamazione in cui sia persona offesa un ente commerciale, il concetto di reputazione deve ritenersi comprensivo anche del profilo connesso all'attività economica svolta dall'ente ed alla considerazione che esso ottiene nel contesto sociale, sicché la condotta lesiva può attenere anche al buon nome commerciale del soggetto giuridico. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto attinente al concetto di reputazione la divulgazione a mezzo stampa della falsa notizia che, presso l'esercizio commerciale, era stato accoltellato un buttafuori ad opera di un cliente).
Da ultimo si segnala Cass. n. -----/----, secondo cui, in tema di diffamazione, il limite della continenza nel diritto di critica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il contesto nel quale la condotta si colloca può essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica, ma non può in alcun modo scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona di quest'ultimo in quanto tale. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha escluso la scriminante del diritto di critica nei confronti degli imputati che avevano affisso nelle bacheche aziendali e diffuso con volantini un comunicato in cui contestando la posizione dissenziente di un iscritto alla C.G.I.L. lo si definiva 'notoriamente imbecille
Alla luce di quanto fin qui esposto si ritiene di poter concludere nel senso che le affermazioni contenute nella lettera della sig.ra ..... sono certamente forte e dal contenuto vagamente denigratorio. Certo è che bisognerebbe verificare se le stesse rispondano al vero o, ancora, se le stesse possano ricondursi nell'alveo del generico diritto di critica.
Certo è che la soluzione comunicativa prescelta e la diffusione che la missiva ha avuto lasciano propendere senza dubbio per un intendo diffamatorio, rispetto al quale ha fatto bene a portare a conoscenza dei fatti la Procura che certamente disporrà le attività di indagini necessarie ad accertare la verità.
Nel frattempo potrebbe procedere, se lo ritiene, con l'invio di una diffida legale alla signora Saurier intimandola dal persistere oltre nella campagna denigratoria e, al contempo, per metterla in mora dal pagamento di tutti i danni che sta patendo e che prevedibilmente patirà in conseguenza della sua condotta.
Ciò anche in considerazione del fatto che, al di là della rilevanza penale del fatto, resta fermo che la condotta tenuta dalla signora può rilevare anche in sede civile, essendo la stessa responsabile di ogni conseguenza pregiudizievole che a Lei potrebbe derivare dall'incauta comunicazione inviata a Suo danno.
Rimango pertanto a Sua completa disposizione per ogni esigenza dovesse occorrere.
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