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La mancata restituzione della caparra non configura l’ipotesi di appropriazione indebita

L'acconto di prezzo relativo ad un preliminare che la parte promissaria acquirente versa al promittente venditore, in ambito penale, non differisce dalla caparra in quanto entrambi non hanno alcun impiego vincolato: di conseguenza, entrando la somma di denaro a far parte del patrimonio dell'accipiens, a carico di costui, nel caso in cui il contratto venga meno fra le parti con conseguenti effetti restitutori, matura solo un obbligo di restituzione che, ove non adempiuto, integra solo gli estremi di un inadempimento di natura civilistica(in senso difforme Cass. pen. 48136 del 2013).

Corte di Cassazione, Sezione 2 penale, Sentenza 4 dicembre 2017, n. 54521



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente

Dott. IASILLO Adriano - Consigliere

Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere

Dott. PARDO Ignazio - Consigliere

Dott. DI PISA Fabio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:
 

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata il (OMISSIS);

contro la sentenza del 25/03/2016 della Corte di Appello di Ancona pronunciata nei confronti di:

(OMISSIS) nato il (OMISSIS);

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. G. Rago;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Di Nardo Marilia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

uditi i difensori, avv.ti (OMISSIS) (per (OMISSIS)) e (OMISSIS) (per (OMISSIS)), che hanno concluso chiedendo rispettivamente il rigetto e l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), veniva tratto a giudizio per i seguenti reati:

a) "del reato p. p. previsto e punito dall'articolo 646 c.p. (appropriazione indebita) e articolo 61 c.p., n. 7 e n. 11 perche', in qualita' di rappresentante legale della (OMISSIS) S.r.l. (....), per procurarsi un ingiusto profitto, si appropriava di somme di denaro di Euro 270.730,00 della denunciante signora (OMISSIS) (....), somme ricevute dalla stessa a titolo di acconti in relazione alla scrittura privata di "promessa di vendita" stipulata in data 17 luglio 2006, per la cessione di un immobile sito in (OMISSIS), in realta' mai trasferito o consegnato alla denunciante (....) In relazione al suddetto immobile, la (OMISSIS) in data 22.4.2008 conferiva all' (OMISSIS) incarico a vendere, che annullava gli effetti della precedente promessa di vendita, con il vincolo di restituzione degli acconti versati ed indicati in precedenza; la vendita avveniva in data 18/06/2008, con atto notaio (OMISSIS) rep n. 6576 dalla (OMISSIS) S.R.L. alla Signora (OMISSIS) (....), per un importo di Euro 200.000,00 ma L' (OMISSIS) ometteva la restituzione delle somme alla (OMISSIS). Con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso delle relazione inerenti il suo status di venditore e prestatore di opera che avrebbe dovuto ristrutturare l'immobile prima dell'atto definitivo e della consegna e per aver cagionato alla (OMISSIS) un danno patrimoniale di rilevante gravita'. Commesso in (OMISSIS)";

b) "del reato di cui all'articolo 56, 81 cpv e 629 c.p. perche', in data 14.7.2008 e 29.7.2008, con piu' atti esecutivi del medesimo disegno criminoso compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere (OMISSIS) a non presentare denuncia per i fatti di cui al capo che precede; in particolare minacciava (OMISSIS) di non restituirle le somme dovute, ove avesse presentato la denuncia in relazione ai fatti di cui al capo che precede alla Guardia di Finanza di San Benedetto del Tronto da cui si era gia' recata cio' al fine di evitare eventuali accertamenti fiscali, ed in specie proferiva le seguenti frasi (....) non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volonta' perche' la (OMISSIS) sporgeva denunce presso la Guardia di Finanza in data 28.10.2008 e 17.12.2008 e 20.1.2009; Commesso in (OMISSIS)".

Condannato in primo grado, all'esito del giudizio di appello, la Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 25/03/2016, assolveva (OMISSIS) dal reato di appropriazione indebita (capo sub a) perche' il fatto non sussiste e, derubricato il reato di estorsione (capo sub b) in danno di (OMISSIS), in quello di tentata violenza privata, dichiarava il suddetto reato prescritto.

2. Contro la suddetta sentenza, la parte civile (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo:

2.1. La violazione dell'articolo 646 c.p.: secondo la difesa, "l' (OMISSIS) era entrato in possesso del denaro con un vincolo preciso e attuale di destinazione a uno scopo cui la (OMISSIS) aveva un interesse giuridicamente tutelato, cioe' lo scambio del denaro con la proprieta' dell'appartamento. Ed e' chiaro che, essendo venuto meno tale scopo per essere stato l' (OMISSIS) inadempiente alla consegna del bene egli non aveva piu' titolo per trattenere i cospicui acconti versatigli": da qui la configurabilita' del reato di appropriazione indebita, tanto piu' che, con la scrittura del 22/04/2008 - da qualificarsi non come un mandato a vendere ma come un mandato a ricercare un nuovo compratore con la finalita' di sostituire il precedente promissario acquirente (ossia la (OMISSIS)), l' (OMISSIS) si era espressamente obbligato a restituire le somme che la (OMISSIS) gli aveva versato. Infatti, "egli come incaricato non aveva titolo per trattenere l'intero prezzo riscosso da (OMISSIS), ma avrebbe dovuto rimettere alla (OMISSIS) la parte di prezzo non di sua spettanza corrispondente agli acconti ricevuti";

2.2. La violazione dell'articolo 629 c.p. in quanto l'ingiusto profitto puo' essere individuato in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico. Di conseguenza, secondo la difesa, bisognerebbe "ammettere che il tentativo dell' (OMISSIS) di impedire alla (OMISSIS) attraverso la denuncia e il correlativo procedimento penale che ne sarebbe derivato di attivare tutte quelle misure anche di natura cautelare (....) avrebbe potuto realizzare un danno (....)".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La violazione dell'articolo 646 c.p..

La censura e' infondata per le ragioni di seguito indicate.

Questa Corte, con la sentenza n. 15815/2017, ha di recente affermato il seguente principio di diritto "Non integra il delitto di appropriazione indebita, ma un mero inadempimento di natura civilistica, la condotta del promittente venditore che, a seguito della risoluzione del contratto, non restituisca al promissario acquirente l'acconto sul prezzo del bene promesso in vendita".

Il suddetto principio di diritto e' stato motivato nei seguenti termini: "L'essenza ed il fondamento del reato di appropriazione indebita consiste nella lesione del diritto di proprieta' o di altro diritto reale mediante l'abuso di cosa o denaro altrui: infatti, come hanno precisato le SS.UU. con la sentenza n 1327/2005 (Li Calzi), nell'appropriazione indebita "il denaro o la cosa mobile di cui l'agente si appropria, non fanno mai parte ab origine del "patrimonio" del possessore, ma si tratta sempre di denaro o di cose di "proprieta'" diretta od indiretta di altri, che pur confluendo per una determinata ragione nel "patrimonio" dell'agente, non divengono, proprio per il vincolo di destinazione che le caratterizza, di sua proprieta', in deroga - come espressamente previsto dall'articolo 646 c.p. ai principi del diritto civile in tema di acquisto della proprieta' delle cose fungibili (cfr. Cass., sez. 2, 17 giugno 1977, n. 2445, Pomar, RV. 137092). Di conseguenza, ove l'agente dia alla cosa una destinazione diversa da quella consentita dal titolo per cui la possiede, ovvero a richiesta o alla scadenza non restituisca la cosa o il denaro, commette il reato di appropriazione indebita, tutti casi, tradizionalmente individuati dalla giurisprudenza di legittimita', in cui la somma entra ab extrinseco a far parte del patrimonio del possessore e con questo non si confonde proprio perche' connotata da una vincolo specifico di destinazione".

Questo principio e' stato, poi, espressamente e nuovamente confermato dalle SS.UU. che con la sentenza n. 37954/2011 Rv. 250974 (§ 12.4 ss), in relazione all'appropriazione di somme di denaro ha precisato e chiarito che "il legislatore non ha inteso utilizzare la nozione di altruita' nel senso, strettamente civilistico, di proprieta' distinguibile dalla disponibilita'. Per il diritto civile la proprieta' delle cose fungibili si trasferisce, per specificazione e separazione, con il trasferimento del possesso, e il denaro e' percio' destinato a confondersi con il patrimonio di chi lo possiede, ne' in relazione ad esso sono configurabili diritti reali di terzi.

Anche nel caso che taluno abbia ricevuto da altri una somma, per custodirla o per impiegarla in un certo modo, incombe sull'accipiente soltanto l'obbligo di rendere o di impiegare l'equivalente, a scadenza, secondo pattuizione, non il divieto di farne, nel frattempo, uso. Il riferimento, nell'articolo 646 c.p., al possessore di denaro altrui, e' invece indice certo che per il diritto penale la regola della indistinguibilita' tra disponibilita' e proprieta' di cose fungibili non puo' valere indiscriminatamente (....). Nonostante l'ampliamento della nozione di altruita', nulla consente di ricondurre ad essa qualsivoglia diritto di credito, fosse anche liquido ed esigibile. Impedisce, al contrario, di considerare costitutiva di appropriazione indebita ogni condotta di inadempimento di un'obbligazione che veda come prestazione o controprestazione, seppure vincolata, la dazione a un terzo di una somma di denaro, se non altro il fatto che l'inadempimento di una mera obbligazione e' gia' sanzionata penalmente e piu' lievemente dall'articolo 641 c.p., ma esclusivamente nell'ipotesi in cui essa sia stata assunta, ab origine, con il proposito di eluderla e dissimulando lo stato d'insolvenza. Efficace indicazione per una regolazione di confini proviene da Sez. 2, n. 7770 del 09/02/2010, Di Bernardo (non massimata), laddove osserva che sarebbe irragionevole "assegnare ad una stessa condotta materiale di interversione del possesso una portata differenziata a seconda della natura del bene - fungibile o infungibile - quando e' lo stesso testo normativo a parificare sotto questo profilo il precetto, facendo espresso riferimento, quale oggetto della condotta appropriativa, al denaro o ad altra cosa mobile altrui". E' la stessa formulazione normativa, in altre parole, che impone all'interprete di considerare il denaro, al quale l'agente ha dato una destinazione diversa da quella dovuta, come se fosse una qualsiasi altra cosa mobile infungibile. Se denaro o cosa facevano parte del patrimonio dell'inadempiente quando ha assunto l'obbligo di impiegarli o destinarli a favore di un terzo, egli sara' senz'altro responsabile con l'intero suo patrimonio per l'inadempimento, ma non potra' essere sottoposto ad azione di rivendicazione ne' potra' imputarglisi alcuna interversione del possesso o condotta appropriativa. Se l'inadempiente ha invece ricevuto il denaro o la cosa per impiegarli o destinarli nell'interesse del terzo, la sua condotta di apprensione (appropriazione) e sottrazione (espropriazione) del bene alla destinazione in vista della quale ne aveva acquisito la disponibilita', costituira', che abbia o non abbia ad oggetto un bene infungibile suscettibile di rivendicazione, appropriazione indebita rilevante ai sensi dell'articolo 646 c.p. (....).

Piu' in generale, il principio e' che puo' essere ritenuto responsabile di appropriazione indebita colui che, avendo ricevuto una somma di denaro o altro bene fungibile per eseguire o in esecuzione di un impiego vincolato, se l'appropri dandogli destinazione diversa e incompatibile con quella dovuta (...).

Non potra' invece ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempia ad obbligazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo".

Ed e' proprio in applicazione di tali principii che, ad es., questa Corte ha ritenuto la configurabilita' del delitto di appropriazione indebita in una fattispecie in cui al denaro consegnato perche' fossero estinte delle ipoteche (Cass. 47533/2015 riv 266370) o pagati i diritti doganali (Cass. 25281/2016 Rv. 267013), il possessore dette una destinazione diversa.

La questione, quindi, alla fin fine, si risolve nello stabilire se l'acconto prezzo relativo ad un preliminare che la parte promissaria acquirente versa al promittente venditore, abbia un vincolo di destinazione ovvero entri a far parte del patrimonio dell'accipiens sicche', stante la fungibilita' del denaro, e' ipotizzabile solo un obbligo di restituzione di natura civilistica.

Sul punto, ritiene questa Corte - pur prendendo atto della contraria decisione di Cass. 48136/2013 rv. 257483 - di dover dare continuita' a quella giurisprudenza secondo la quale "la mancata restituzione della caparra non configura l'ipotesi criminosa di cui all'articolo 646 c.p. difettando il presupposto essenziale dell'impossessamento di cosa altrui, poiche' la somma (o la cosa fungibile) data a tale titolo passa nel patrimonio dell'accipiens, il quale ne diventa proprietario ed e' tenuto in caso di adempimento ad imputarla alla prestazione dovutagli e in caso di inadempimento alla restituzione (trattandosi di cose fungibili) di danaro o cose dello stesso genere in quantita' doppia": Cass. 5732/1982 riv 154152; Cass. 24669/2007 ha ribadito che ove la somma "non sia stata corrisposta al percettore con uno specifico mandato atto a tracciare la destinazione finale della somma stessa - il che determinerebbe in capo all'accipiens la posizione di mero detentore del denaro che resterebbe fino all'esecuzione del mandato di proprieta' del dante causa - ma sia stata invece erogata a titolo di prezzo, parziale o totale di una normale compravendita, neppure l'ipotesi della appropriazione indebita puo' essere configurata. Cio', per l'assorbante rilievo che attraverso la dazione del prezzo il bene e' passato definitivamente in proprieta' dell'accipiens, il quale, a sua volta, non potra' che essere tenuto all'adempimento dell'obbligazione contratta: vale a dire la consegna del bene compravenduto".

Ed infatti, benche' sotto il profilo civilistico l'acconto sia differente dalla caparra, ai fini penalistici non e' possibile effettuare alcuna distinzione proprio perche' sia l'acconto che la caparra non hanno alcun impiego vincolato: di conseguenza, entrando la somma di denaro a far parte del patrimonio dell'accipiens, a carico di costui, nel caso in cui il contratto venga meno fra le parti con conseguenti effetti restitutori, matura solo un obbligo di restituzione che, ove non adempiuto, integra solo gli estremi di un inadempimento di natura civilistica".

La fattispecie in esame, rientra, a pieno titolo, nella problematica esaminata dalla citata sentenza.

Infatti, e' pacifico che:

a) fra le parti venne stipulato un preliminare di vendita di un bene immobile a seguito del quale la promissaria acquirente (la (OMISSIS)) verso' al promittente venditore ( (OMISSIS)), a titolo di acconti, la complessiva somma di Euro 270.730,00;

b) successivamente fra le parti, il suddetto contratto fu risolto: cfr pag. 6 ricorso in cui la stessa ricorrente, riportando quanto scritto nella costituzione di parte civile, affermava che "(....) a malincuore accettava la proposta di risoluzione";

c) in data 22/04/2008, le parti sottoscrivevano una scrittura privata denominata "mandato a vendere" con la quale l' (OMISSIS), "veniva incaricato di vendere l'appartamento e al reperimento dell'acquirente avrebbe restituito tutte le somme versate" (pag. 6 ricorso);

d) nonostante l' (OMISSIS) avesse trovato una nuova acquirente alla quale trasferi' con regolare rogito notarile l'immobile, egli non solo non restitui' le somme ricevute dalla (OMISSIS) (ad eccezione di Euro 10.000,00) ma trattenne per se' anche le somme che la nuova acquirente gli aveva versato.

Ora, e' del tutto evidente, sulla base della citata sentenza, che nessuna appropriazione indebita e' configurabile per non avere l'imputato restituito l'acconto ricevuto: infatti, il mancato adempimento del successivo obbligo di restituzione - derivante dalla risoluzione del contratto - ed assunto con la scrittura del 22/04/2008, va ritenuto solo un inadempimento di natura civilistica.

D'altra parte, nessun vincolo di destinazione e' ipotizzabile rispetto alla somma che l' (OMISSIS) ricevette dalla nuova acquirente per effetto del nuovo e diverso contratto di vendita. Infatti, la (OMISSIS), sulla suddetta somma non poteva vantare alcun diritto perche' ella non era proprietaria (ma semplice promissaria acquirente di un contratto peraltro risolto) dell'immobile.

L'appropriazione indebita, infatti, e' configurabile nei confronti di chi si appropri del denaro "altrui" e tale (cioe' della (OMISSIS)) non poteva essere considerato il denaro che la nuova acquirente verso' all' (OMISSIS) per l'acquisto dell'immobile.

Che l' (OMISSIS) fosse inadempiente all'obbligo assunto di restituire gli acconti ricevuti, una volta che avesse trovato un nuovo acquirente, non e' dubbio: ma si tratta, appunto, solo di un inadempimento di natura civilistica che nulla ha a che vedere con l'appropriazione indebita, come correttamente ha ritenuto la Corte di Appello.

2. La violazione dell'articolo 629 c.p..

Corretta deve ritenersi anche la decisione in ordine alla qualificazione giuridica delle minacce - finalizzate alla ritrattazione della denuncia - come violenza privata.

In punto di diritto, costante e' il principio secondo il quale "in tema di delitti contro la liberta' individuale, se la coartazione da parte dell'agente e' diretta a procurarsi un ingiusto profitto, anche di natura non patrimoniale, con altrui danno - che rivesta pero' la connotazione di ordine patrimoniale e consista in una effettiva "deminutio patrimonii" - ricorre il delitto di estorsione e non quello meno grave di violenza privata": Cass. 9958/1997 Rv. 208938; Cass. 38661/2011 riv 251052; Cass. 15716/2011 Rv. 249940.

In altri termini, se e' vero che l'ingiusto profitto, da parte dell'agente, puo' anche non essere di natura strettamente patrimoniale, e' tuttavia necessario, perche' sia configurabile il reato di estorsione, che la vittima, per effetto della minaccia, subisca un danno di natura patrimoniale.

Ed e' proprio in tale ottica che, questa Corte ha chiarito che "integra il reato di tentata violenza privata e non gia' di tentata estorsione la minaccia diretta a costringere altri a ritirare la denuncia presentata nei confronti di un terzo, non essendo il vantaggio derivante dal ritiro della stessa connotato da contenuto patrimoniale o di utilita' economica": Cass. 46609/2009 Rv. 245419: principio questo che va ribadito proprio perche', contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dal "ritiro" della denuncia - per quanto cio' fosse possibile - la ricorrente non avrebbe avuto alcun nocumento di contenuto patrimoniale.

3. In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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