Alcuni sollevavano esposto a P.G. forestale,comune,vigili del fuoco,regione, ipotizzando abusi ediiz...

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Quesito risolto:
Alcuni sollevavano esposto a P.G. forestale,comune,vigili del fuoco,regione, ipotizzando abusi ediizi nelle opere in corso(restauro e risanamento conservativo)con trasformazione di centro commerciale in residence) e se sono coerenti le autorizzazioni delle autorità preposte ...si chiede di attivare tutte le cautele di legge e punire i responsabili di eventuali reati che dovessero emergere.
-)Si attiva un procedimento di accertamento il comune non rileva niente di anormale e redige un verbale di accertamento delle regolarità delle opere eseguite e dell'itier della procedura.
-)La forestale presso la procura su autorizzazione del PM contesta illecità nel rilascio delle autorizzazioni comunali e regionali, quindi il PM predispone sequestro dell'intera struttura art. --- cpp confortata dal Gip e poi dal giudice del Riesame.Il sequestro interessa il residence già in attività da due anni:al momento del sequestro interessa anche un ampliamento di - unità abitative quasi concluse e quindi blocca l'intera struttura posta in sequestro insieme alle -- unità abitative gia attive da due anni , di fatto poi inattivo a causa del sequestro per due stagioni intere con notevole perdita economica, la titolare accusa anche problemi di salute durante l'intera vicenda (esaurimento nervoso).
-) Al dibattimento nel processo due consulenti con perizia a difesa degli imputati smontano le accuse della forestale e del gip e del PM che pare sia stata tratta in errore per il sequestro dei beni e stabiliscono che tutto è stato regolare.Il tribunale ordinario con sentenza ora passata in giudicato e irrevocabile il -- ottobre ----,assolve tutti gli imputati perchè il fatto non sussiste e decreta l'immediato dissequestro del residence.
-)Si può chiedere il risarcimento danni e nell'eventualità chi sono i diretti responsabili per una azione in sede civile e se è proponibile con posibilità di successo da parte dei danneggiati e in quali termini di prescrizione all'azione civile.
grazie
Inviato: 3423 giorni fa
Materia: Penale
Pubblicato il: 04/12/2014

expert
Il Professionista ha risposto: 3421 giorni fa
Gentile Cliente,
faccio seguito alla sua richiesta di consulenza ed al nostro colloquio telefonico nel corso del quale mi riferiva di essere stato coinvolto in un procedimento penale avviato all'esito di un esposto di - condomini, mai sentiti nè preso parte al predetto processo penale, relativamente ad un supposto abuso edilizio per interventi di restauro e risanamento conservativo, con trasformazione di centro commerciale in residence.
In sede amministrativa il Comune rilevava la legittimità dell'intervento, con apposito verbale di accertamento delle regolarità delle opere eseguite e dell'iter della procedura. Tuttavia la forestale contesta alcune irregolarità nel rilascio delle autorizzazioni comunali e regionali, sicchè il PM ordina il sequestro dell'intera struttura ai sensi dell'art. --- c.p.p., misura cautelare poi confermata dal Gip ed infine dal Giudice del Riesame.
Veniva così posto sotto sequestro un intero residence già in attività da due anni: oltre all'ampliamento di - unità abitative quasi concluse, vengono sequestrate anche altre -- unità abitative già attive da due anni. Così impedendo lo svolgimento di alcuna attività commerciale per due intere stagioni, con notevole perdita economica, oltre che causando problemi di salute durante l'intera vicenda alla titolare.
All'esito del dibattimento, il tribunale ordinario, con sentenza ora passata in giudicato e irrevocabile il -- ottobre ----,assolve tutti gli imputati perchè il fatto non sussiste e ordina l'immediato dissequestro del residence.
A tal riguardo mi chiede se:
- si possa chiedere il risarcimento danni;
- nei confronti di chi;
- quali siano le possibilità di successo da parte dei danneggiati;
- quali siano i termini di prescrizione all'azione civile.
Al fine di rispondere al primo quesito occorre passare in rassegna le norme del codice di procedura penale che disciplinano tali ipotesi.
Viene in rilievo innanzitutto l'art. --- del Codice di procedura penale che prevede l'istituto della revisione del processo. A differenza dell'appello e del ricorso per cassazione, la revisione è un mezzo di impugnazione straordinario in quanto esperibile senza limiti di tempo a favore dei condannati. Tale revisione può essere richiesta solo in tre casi:
- se viene dimostrato che la cond---- è stata pronunciata a seguito di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto che la legge prevede come reato;
- se i fatti posti a fondamento della sentenza di cond---- o del decreto penale di cond---- non sono conciliabili con quelli di un'altra sentenza penale irrevocabile;
- se interviene la revoca di una sentenza civile o amministrativa di carattere pregiudiziale che è stata posta a fondamento della sentenza di cond---- o del decreto penale di condanna;
- se sopravvengono nuove prove che da sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto.
Nel caso di accoglimento della richiesta di revisione, l'art. --- c.p.p. prevede per colui che è stato prosciolto a seguito della domanda di revisione il diritto ad una "riparazione commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena" nonché alle conseguenze personali e familiari che ne sono derivate. La domanda di riparazione deve essere proposta, personalmente o per mezzo di un procuratore speciale, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di revisione a pena di inammissibilità e va presentata per iscritto, insieme ai documenti ritenuti utili, presso la cancelleria della Corte di Appello che ha pronunciato la sentenza (art. --- c.p.p.). La Corte di Appello deciderà sulla domanda di riparazione in camera di consiglio (art. --- c.p.p.).
Come potrà notare da sé, però, tale istituto non rileva nel caso di specie che, some mi ha detto, si è concluso con una assoluzione.
Passiamo quindi ad esaminare l'altro istituto che potrebbe venire in rilievo. Infatti, si può anche chiedere un risarcimento per aver patito la custodia cautelare in fase di giudizio, attraverso l'istituto della "riparazione per ingiusta detenzione" (articolo --- c.p.p), ma solo dopo essere stati prosciolti nel merito (cioè non per motivi procedurali o per intervenuta prescrizione) e dopo che la sentenza sia passata in giudicato (quindi o al termine dei tre gradi di giudizio o in caso di mancato appello).
Tuttavia, nemmeno tale norma ritengo sia applicabile al caso di specie nel quale, in realtà, non vi è stata una restrizione della libertà personale bensì un sequestro preventivo dei beni immobili.
Un'altra strada percorribile è quella prevista dalla legge -- aprile ---- n° --- varata sulla scia del referendum dell'anno precedente, che ha introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità civile a carico di giudici e pubblici ministeri per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per ottenerlo, è necessario provare che il magistrato ha agito con dolo o colpa grave, mentre non è sufficiente il "semplice" errore per negligenza, per quanto clamoroso esso sia.
Tuttavia, ritengo che tale strada sia difficilmente percorribile nel caso di specie, dal momento che la misura cautelare risulta essere stata confermata anche dal tribunale del riesame in sede di appello. In ogni caso, una tale conclusione richiederebbe un esame approfondito di tutti gli atti di causa per verificare se vi sia stato un effettivo errore clamoroso da parte dei giudici.
La norma consente a chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.
Tuttavia il secondo comma precisa che, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.
Costituiscono colpa grave:
a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.
Come potrà comprendere le ipotesi sono molto molto tassative e di difficile configurazione.
In questa ipotesi la causa dovrebbe essere fatta direttamente nei confronti del Ministero della Giustizia. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Competente è il tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello, da determinarsi a norma dell'articolo -- del codice di procedura penale e dell'articolo - delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo -- luglio ----, n. ---- -.
L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni che decorrono dal momento in cui l'azione è esperibile.
L'azione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto che ha cagionato il danno se in tal termine non si è concluso il grado del procedimento nell'ambito del quale il fatto stesso si è verificato.
In questi casi l'azione deve essere promossa entro due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.
In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto.
Tanto precisato ritengo che una valutazione circa la sussistenza in concreto nel caso di specie della percorribilità di tale azione debba necessariamente passare attraverso una disamina di tutti gli atti processuali.
Premessa la difficoltà di percorrere una strada simile, le consiglio vivamente di confrontarsi, alla luce delle conclusioni qui esposte con l'avvocato che l'ha seguita nel procedimento penale al fine di capire se possa ravvisarsi un errore per colpa grave o dolo da parte dei giudici.
A disposizione per eventuali chiarimenti ed integrazioni, porgo distinti saluti.

Avv. ---- Gubello

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