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Misure alternative alla detenzione

L'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e l'esecuzione della pena in regime di semilibertà.

Le misure alternative alla detenzione sono l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e l'esecuzione della pena in regime di semilibertà.

Tali misure costituiscono un beneficio riconosciuto ai condannati che, in presenza di determinati requisiti, ne appaiano meritevoli, pertanto qualora ne vengano meno i presupposti, le stesse misure possono essere revocate.

In ogni caso, competente a decidere circa la concessione o revoca delle predette misure è il Tribunale di Sorveglianza del luogo in cui la pena viene eseguita.

L'affidamento in prova al servizio sociale consiste nell'affidamento di chi sia stato condannato ad una pena detentiva al servizio sociale, al di fuori dell'istituto carcerario, per un periodo pari alla pena da scontare. È in genere valutata in modo favorevole l'istanza di chi possa dimostrare di poter svolgere al di fuori dell'istituto una stabile occupazione lavorativa.

L'affidamento può essere concesso se la pena detentiva da scontare non superi i 3 anni, oppure i 4 anni, solo in casi particolari, vale a dire se la pena debba essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che intenda sottoporvisi (lo stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza deve essere dimostrato mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica)

L'istanza di affidamento può esser proposta nel corso dell'esecuzione della pena (semprechè rientrante nei limiti di tre anni, in tal caso di pena residua da scontare) e deve essere preceduta da un periodo di osservazione della personalità del condannato in istituto per il periodo della durata di almeno un mese che, ai fini della concessione, deve avere ovviamente un esito positivo.

L'istanza di affidamento può essere altresì proposta prima dell'esecuzione della pena. In tal caso l'istanza è rivolta direttamente al Pubblico Ministero che, sospende l'esecuzione della pena fino alla decisione del Tribunale di Sorveglianza, notificando al condannato l'ordine di carcerazione con contestuale avviso della facoltà di poter richiedere il beneficio di una delle misure alternative mediante la presentazione della relativa istanza nel termine di 30 giorni dalla avvenuta notifica.

Nel caso di concessione del beneficio, il servizio sociale dovrà controllare la condotta del soggetto e riferire periodicamente al Tribunale di Sorveglianza. L'esito positivo della periodo di prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale.

La detenzione domiciliare consiste nella possibilità di espiare la pena nella propria abitazione o altro luogo di privata dimora.

Analogamente all'affidamento, il beneficio della detenzione domiciliare può essere concesso nei casi in cui la pena detentiva, anche residua di maggior pena, non superi i tre anni. Tuttavia, a differenza dell'affidamento, la detenzione domiciliare può essere concessa solo in casi particolari, vale a dire: nei confronti di donne in cinta o che allattano la prole o che abbiano figli conviventi di età inferiore a 5 anni; nei confronti di persone che versino in grave stato di salute; nei confronti di persone di età superiore a 60 anni e nei confronti dei minori di anni 21 per motivi di studio, di lavoro o di famiglia.

Tale beneficio, a parità degli altri, è revocato quando il soggetto ha un comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni imposte con la concessione della misura.

Il regime di semilibertà consiste nella possibilità per il condannato a pena detentiva di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative.

Tale beneficio è riconosciuto obbligatoriamente per le pene detentive derivanti dalla conversione delle pene pecuniarie.

Il beneficio, invece, può essere concesso quando la pena da espiare non superi i sei mesi di arresto o di reclusione, sempre che il condannato non sia già affidato al servizio sociale e, comunque solo dopo l'espiazione di almeno metà della pena, o di un terzo della pena per le condanne derivanti dalla commissione di reati più gravi, indicati dalla legge (art. 4 bis Ordinamento Penitenziario)

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà solo dopo aver espiato 20 anni di pena.
La liberazione anticipata è il beneficio concesso all'internato che abbia osservato con buona condotta il periodo di carcerazione e consiste in una detrazione di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata.

Leggi piu' impportanti in materia

Artt. 44 e ss. Legge 26 luglio 1975 n° 354 (Ordinamento Penitenziario)
Art. 677 e 678 codice di procedura penale

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