CODICE                                 DI PROCEDURA PENALE
                                                  
                            
                                Legge 23 dicembre 1993,                                     n. 547 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 305). -- Modificazioni ed integrazioni alle                                     norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità                                     informatica.                                     
                             
                         
                        
                            Preambolo                                 
                         
                        
                            
                                La Camera dei deputati ed                                     il Senato della Repubblica hanno approvato;                              
                            
                                Il Presidente della Repubblica:                                                              
                            
                                Promulga la seguente legge:                                     
                             
                         
                        
                        
                        
                            Articolo 1
                        
                            
                                1. All'art. 392 del codice                                     penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:                              
                            
                                «Si ha, altresì, violenza                                     sulle cose allorchè un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato                                     in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema                                     informatico o telematico».
                         
                        
                        
                        
                                                             
Articolo 2
                        
                            
                                1. L'art. 420 del codice                                     penale è sostituito dal seguente:                              
                            
                                «Art. 420 (Attentato                                     a impianti di pubblica utilità). -- Chiunque commette un fatto diretto a                                     danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto                                     costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.                              
                            
                                La pena di cui al primo                                     comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere                                     sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni                                     o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.
                            
                                Se dal fatto deriva la distruzione                                     o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o                                     dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto                                     o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni».                              
                         
                        
                        
                        
                                                             
Articolo 3
                        
                            
                                1. Dopo l'art. 491 del codice                                     penale è inserito il seguente:                              
                            
                                «Art. 491-bis                                     (Documenti informatici). -- Se alcuna delle falsità previste                                     dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano                                     le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e                                     le scritture private.                                 A tal fine per documento informatico si intende qualunque                                     supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria                                     o programmi specificamente destinati ad elaborarli».                              
                         
                        
                        
                        
                                                             
Articolo 4
                        
                            
                                1. Dopo l'art. 615-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:                              
                            
                                «Art. 615-ter                                     (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico).                                     -- Chiunque abusivamente si introduce in un sistema                                 informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro                                 la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione                                 fino a tre anni.                                                              
                            
                                La pena è della reclusione                                     da uno a cinque anni:                              
                            
                                1) se il fatto è commesso                                     da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei                                     poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi                                     esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso                                     della qualità di operatore del sistema;                              
                            
                                2) se il colpevole per commettere                                     il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;                                                              
                            
                                3) se dal fatto deriva la                                     distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del                                     suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni                                     o dei programmi in esso contenuti.                              
                            
                                Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.                              
                            
                                Nel caso previsto dal primo                                     comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si                                     procede d'ufficio.                              
                            
                                (Detenzione                                     e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici). -- Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.                              
                            
                                La pena è della reclusione                                     da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre                                     taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617quater.                              
                            
                                (Diffusione                                     di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico).                                     -- Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso                                     o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema                                     informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti,                                     ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento,                                     è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire venti milioni».                                                              
                         
                        
                        
                        
                                                             
Articolo 5
                        
                            
                                1. Nell'art. 616 del codice                                     penale, il quarto comma è sostituito dal seguente:                              
                            
                                «Agli effetti delle disposizioni                                     di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica,                                     telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione                                     a distanza».                              
                         
                        
                        
                        
                                                             
Articolo 6
                        
                            
                                1. Dopo l'art. 617-ter del codice penale sono inseriti i seguenti:                              
                            
                                «Art. 617-quater                                     (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni                                         informatiche o telematiche). -- Chiunque fraudolentemente intercetta                                     comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra                                     più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da                                     sei mesi a quattro anni.                              
                            
                                Salvo che il fatto costituisca                                     più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi                                     mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni                                     di cui al primo comma.                              
                            
                                I delitti di cui ai commi                                     primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.                              
                            
                                Tuttavia si procede d'ufficio                                     e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:                              
                            
                                1) in danno di un sistema                                     informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa                                     esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;                              
                            
                                2) da un pubblico ufficiale                                     o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione                                     dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità                                     di operatore del sistema;                              
                            
                                3) da chi esercita anche                                     abusivamente la professione di investigatore privato.                              
                            
                                (Installazione                                     di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni                                     informatiche o telematiche). -- Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla                                     legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni                                     relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi,                                     è punito con la reclusione da uno a quattro anni.                              
                            
                                La pena è della reclusione                                     da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater.                                                              
                            
                                (Falsificazione,                                     alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche).                                     -- Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di arrecare ad                                     altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte,                                     il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni                                     relative ad un sistema informatico o telematico o intecorrenti tra più sistemi,                                     è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione                                     da uno a quattro anni.                              
                            
                                La pena è della reclusione                                     da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater».                                                              
                         
                        
                        
                        
                                                             
Articolo 7
                        
                            
                                1. Nell'art. 621 del codice                                     penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:                              
                            
                                «Agli effetti della disposizione                                     di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico                                     contenente dati, informazioni o programmi».                              
                         
                        
                        
                        
                                                             
Articolo 8
                        
                            
                                1. L'art. 623-bis                                     del codice penale è sostituito dal seguente:                              
                            
                                «Art. 623-bis                                     (Altre comunicazioni e conversazioni). -- Le disposizioni                                     contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche,                                     telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra trasmissione                                     a                                 distanza di suoni, immagini od altri dati».                              
                         
                        
                        
                        
                                                             
Articolo 9
                        
                            
                                1. Dopo l'art. 635 del codice                                     penale è inserito il seguente:                              
                            
                                «Art. 635-bis                                 (Danneggiamento di sistemi informatici e telematici).                                     -- Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi                                     informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è                                     punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei                                     mesi a tre anni.                              
                            
                                Se ricorre una o più delle                                     circostanze di cui al secondo comma dell'art. 635, ovvero se il fatto è commesso                                     con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da                                     uno a quattro anni».                              
                         
                        
                        
                        
                            Articolo 10
                        
                            
                                1. Dopo l'art. 640-bis del codice penale è inserito il seguente:                              
                            
                                «Art. 640-ter                                     (Frode informatica). -- Chiunque, alterando in qualsiasi                                     modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza                                     diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un                                     sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sè o ad altri un                                     ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre                                     anni e con la multa da lire centomila a due milioni.                              
                            
                                La pena è della reclusione                                     da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre                                     una delle circostanze previste dal n. 1) del secondo comma dell'art. 640, ovvero                                     se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.                              
                            
                                Il delitto è punibile a                                     querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui                                     al secondo comma o un'altra circostanza aggravante».                              
                         
                        
                        
                        
                                                             
Articolo 11
                        
                            
                                1. Dopo l'art. 266 del codice                                     di procedura penale è inserito il seguente:                              
                            
                                «Art. 266-bis                                 (Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche).                                     -- 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'art.                                     266, nonchè a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche,                                     è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici                                     o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi».                              
                         
                        
                        
                        
                                                             
Articolo 12
                        
                            
                                L'art. 268 del codice di                                     procedura penale è così modificato:                              
                            
                                a)                                     dopo il comma 3 è inserito il seguente:                              
                            
                                «3-bis.                                     Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche,                                     il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante                                     impianti appartenenti a privati»;                              
                            
                                b)                                     i commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:                              
                            
                                «6.                                     Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato                                     a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni                                     ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.                                     Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei                                     flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non                                     appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle                                     registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero                                     e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno                                     ventiquattro ore prima.                              
                            
                                7.                                     Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa                                     in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni                                     informatiche o telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie                                     previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite                                     nel fascicolo per il dibattimento.                              
                            
                                8.                                     I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione                                     della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di                                     comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su                                     idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal                                     comma 7».                              
                         
                        
                        
                        
                                                             
Articolo 13
                                                     
                                1.                                 Al comma 1 dell'art.                                     25-terdel decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,                                     con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «e di altre                                     forme di telecomunicazione» sono inserite le seguenti: «ovvero del flusso di comunicazioni                                     relativo a sistemi informatici o telematici».