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A fronte di un tradimento si può anche godere della esimente della provocazione

A fronte di un tradimento si può anche godere della esimente della provocazione. E' qaunto stabilit dalla Corte di Cassazione Sezione 5 Penale
Sentenza del 20 ottobre 2008, n. 39236.



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente

Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere

Dott. PIZZUTI Giuseppe - Consigliere

Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere

Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) MA. AN., N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 07/12/2007 CORTE APPELLO di PERUGIA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO; (Ndr: testo originale non comprensibile);

Sentita la requisitoria del procuratore generale Dott. CONSOLO Santi, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;

Osserva:

IN FATTO ED IN DIRITTO

MA. An., a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione contro la sentenza della corte d'appello di Perugia che, in data 7 dicembre 2007, ha confermato la condanna a lui inflitta dal tribunale monocratico della stessa Citta' per i reati di cui agli articoli 594 e 612 c.p., uniti dal vincolo della continuazione, per avere offeso l'onore ed il decoro di D'. Gi. e per averlo minacciato di ingiusto danno profferendo in sua presenza le seguenti frasi "ti avevo detto di che tu qui non devi venire, merda, stronzo, ... Vieni fuori che ti faccio veder io se lo capisci, non hai le palle, ti spacco la faccia, ti faccio sparire dalla faccia della terra".

Il ricorrente denuncia la illogicita' della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilita' della persona offesa, nonche' il mancato riconoscimento della provocazione ai sensi dell'articolo 599 c.p., comma 2 o articolo 62 c.p., n. 2.

Quanto al primo motivo sostiene che i giudici di merito non avrebbero tenuto conto delle dichiarazioni dei testi a difesa da lui addotti che non avevano "accertato" alcuna lite tra lui e il D'. e che quest'ultimo sarebbe stato ritenuto attendibile malgrado l'esistenza di interessi antagonistici e malgrado che il teste di riscontro (D.) non avesse assistito ai fatti.

Quanto al secondo motivo che non sarebbe stato considerato che gli epiteti offensivi da lui pronunziati nei confronti del D'. trovavano giustificazione, come era reso evidente dal loro stesso tenore, nello strato d'ira determinato dal fatto che la persona offesa, che aveva avuto una relazione con la moglie si era recata nuovamente presso la sede della Te. dove lui e la moglie lavoravano, provocando cosi' in lui un legittimo turbamento.

Il primo motivo di ricorso e' infondato.

Nessuna manifesta illogicita' e', infatti, ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata, avendo la corte perugina precisato che le dichiarazioni della persona offesa avevano trovato valido riscontro, ancorche' non ve ne fosse bisogno in diritto, nel teste D. che, anche se non era stato presente all'incontro tra i due, aveva avuto modo di parlare sia con il D'. che gli aveva riferito delle offese e delle minacce ricevute, sia con il Ma., al quale si era avvicinato per mettere pace, che continuava a ripetere nei confronti della persona offesa espressioni offensive dello stesso tenore di quelle riportate nel capo di imputazione.

Fondato e', invece, il secondo motivo di ricorso.

La corte ha escluso la esistenza della provocazione in quanto mancherebbe la prova del fatto ingiusto "visto che non risulta che la condotta del Ma. era determinata da una situazione iniziale aggressiva e comunque illecita del D'., non di certo ravvisabile nella presenza di costui nei locali della Te. di cui e' dipendente. Questo permette di ritenere che non e' provato che la presenza del D'. dei locali era finalizzata a molestare la Ca. (moglie dell'imputato) ". Difetterebbe, peraltro, anche la prova della contestualita' temporale tra il fatto ingiusto e lo stato d'ira.

Ha affermato recentemente questa corte che "ai fini della configurabilita' dell'attenuante della provocazione occorrono: a) lo stato d'ira, costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi; b) il fatto ingiusto altrui, costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto ma anche dall'inosservanza di norme sociali o di costume regolanti la ordinaria, civile convivenza; c) un rapporto di causalita' psicologica tra l'offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalita' tra le stesse" (cfr. Cass. 1 febbraio 2008, RV. 239176).

Nel caso di specie la sentenza impugnata ha ritenuto ininfluente ai fini della decisione le circostanze dedotte dall'imputato: a) che vi era stata o comunque presumeva che vi fosse stata una relazione tra la moglie e la p.o.; b) che quest'ultima continuasse a molestare la moglie; c) che il D'. si era recato presso la sede Te. senza alcun legittimo motivo salvo appunto quello di incontrare nuovamente la Ca., scatenando con cio' l'ira del marito presente.

E' evidente, pertanto, l'errore in cui e' ancora la sentenza. I giudici d'appello, prima di dichiarare ininfluente la prova, avrebbero dovuto porsi proprio la domanda se potesse o meno costituire fatto ingiusto il volere rivedere una donna, con la quale si assumeva avere avuto una relazione, contro la sua volonta', alla presenza del marito, nei locali di lavoro nei quali si era recato, senza legittimo motivo - secondo l'assunto difensivo - e, in particolare, se in tale condotta potesse configurarsi - ove provata - una inosservanza di norme sociali o di costume; se la reazione avuta dal Ma. potesse trovare giustificazione nello stato d'ira, nuovamente rinfocolato nell'imputato, dalla vista del presunto amante della moglie che continuava a disturbare la loro vita di coppia, ovvero se la reazione potesse essere attribuita ad altri sentimenti non giustificati dall'ordinamento.

La sentenza deve quindi essere annullata limitatamente a tale punto con rinvio alla corte d'appello di Firenze, non essendovi a Perugia altre sezioni penali, affinche' riesamini sulla base dei principi indicati la sussistenza della dedotta provocazione, adottando i provvedimenti conseguenti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza della provocazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla corte d'appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso.

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