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Aggiungere il termine "italiano" ad una parola ingiuriosa non integra l'aggravante della discriminazione

Il termine "italiano", accoppiato ad una parola ingiuriosa, puo' essere letto come individualizzazione di una persona singola (per fatti relativi ad una situazione eminentemente personale e familiare), nei cui confronti si ha disistima, piuttosto che come riferimento ad una identita' etnica in quanto facente parte di una comunita' nazionale, quella italiana, che proprio nel nostro paese non puo' essere correlata ad una situazione di inferiorita' o suscettibile di essere discriminata. La giuridica conseguenza è che non si riscontra l'aggravante di cui al Decreto Legge n. 122 del 1993, articolo 3 conv., con modificazioni, in Legge 25 giugno 2005, n. 205

Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 25 marzo 2010, n. 11590



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente

Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere

Dott. AMATO Alfonso - Consigliere

Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere

Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE, nei confronti di:

1) SI. ON. N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 252/2008 GIUDICE DI PACE di PORDENONE, del 10/12/2008;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARROZZA Arturo;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe che conclude per l'annullamento senza rinvio e trasmissione atti al P.M..

FATTO E DIRITTO

1.- Il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pordenone che ha dichiarato il Si. colpevole dei reati di ingiuria, percosse e minaccia, nei confronti di Co. Ma. deducendo:

a.-incompetenza per materia, in quanto, avendo l'ingiuria, "italiano di merda", una connotazione razzista, il reato sarebbe aggravato ai sensi del Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, articolo 3, convertito in Legge n. 205 del 1993;

b.- violazione dell'articolo 81 c.p., perche', per i fatti di cui al capo b), ingiuria, percosse e minaccia, commessi il (OMESSO), non sarebbe stata applicata la continuazione interna.

2.- Il ricorso e' infondato.

A.- Il Decreto Legge n. 122 del 1993, articolo 3, convertito con modificazioni in Legge 25 giugno 1993, n. 205 (in Gazz. Uff., 26 giugno 1993, n. 148), prevede che "per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalita' di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attivita' di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalita', la pena sia aumentata fino alla meta'".

Tale norma, anche alla luce della Convenzione di New York del 7 marzo 1966, resa esecutiva in Italia con la Legge n. 654 del 1975 secondo cui i termini di "discriminazione ed odio stanno ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine etnica che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parita', dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali" in ogni settore della vita pubblica, sia politica che economica, sociale e culturale, deve essere intesa nel senso che e' sufficiente che l'azione si manifesti come consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui e' maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l'origine etnica o il colore (Cass., sez. 5, 11 luglio 2006, n. 37609): cioe' di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parita'.

Secondo tale interpretazione e' stato ritenuto che l'espressione "sporca negra" rivolta a persona di pelle scura integrasse gli estremi di ingiuria aggravata dalle finalita' di discriminazione o di odio etnico e razziale, in quanto essa era correlata nell'accezione corrente, adottata nel nostro territorio, proprio ad un pregiudizio di inferiorita' razziale (anche Cass., sez. 5, 20 gennaio 2006, n. 9381).

Orbene, dalla sentenza impugnata non si desume che la frase ingiuriosa "italiano di merda" fosse stata pronunciata consapevolmente per finalita' di discriminazione, di odio nazionale razziale o di conflitto tra persone a causa della etnia, non risultando che l'imputato avesse manifestato, nel contesto in cui erano state profferite, odio e sentimenti similari connaturati ad una situazione di inferiorita' degli italiani. Anche perche' non si puo' ritenere che il riferimento all'"italiano", nel comune sentire, nel nostro territorio, in cui l'"italiano" e' stragrande maggioranza e classe dirigente, sia correlato ad un sentimento che puo' dare luogo ad un pregiudizio corrente di inferiorita'.

Per cui il termine "italiano", accoppiato alla parola ingiuriosa, puo' essere letto come individualizzazione di una persona singola (per fatti relativi ad una situazione eminentemente personale e familiare), nei cui confronti si ha disistima, piuttosto che come riferimento ad una identita' etnica in quanto facente parte di una comunita' nazionale, quella italiana, che proprio nel nostro paese non puo' essere correlata ad una situazione di inferiorita' o suscettibile di essere discriminata.

Di conseguenza, non si riscontra l'aggravante di cui al Decreto Legge n. 122 del 1993, articolo 3 conv., con modificazioni, in Legge 25 giugno 2005, n. 205 e non si ha incompetenza ex articolo 6 Legge cit..

B.- E', pure, infondato il secondo motivo, in quanto dalla sentenza implicitamente si desume che e' stata applicata la continuazione interna per i fatti commessi il (OMESSO), essendo stata applicata la pena di 900,00 euro di multa, quando il minimo edittale e' di euro 258,00.

Il ricorso va, quindi, rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
 

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