Penale: Guide e Consulenze Legali

Consulenza legale

Ricevi una consulenza in Diritto Penale
in 48 ore comodamente tramite email

Ai fini dell'integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente che il soggetto ponga in essere una condotta atta ad impedire o comunque ostacolare l'esecuzione dell'atto di ufficio o di servizio

Ai fini dell'integrazione dei reati di cui agli artt. 336 e 337 C.p. è sufficiente che il soggetto ponga in essere una condotta atta ad impedire o comunque ostacolare l'esecuzione dell'atto di ufficio o di servizio. Qualora, peraltro, tale condotta sfoci anche nella lesione del bene dell'integrità fisica del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio si verserà altresì nella ulteriore fattispecie di reato di cui all'art. 582 C.p.





- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 19 del mese di giugno DUEMILAOTTO

IL GIUDICE MONOCRATICO DR. C. MORFINI

PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

PRIMA SEZIONE PENALE

Con la presenza del P.M. DR. MAZZOLI

Con l'assistenza della Sig. C. Spedicato

Ha pronunciato mediante lettura integrale, la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

Contro

TU.GI. (omissis) libero contumace dif. Avv. Da.Gu. di fid.

IMPUTATO

A) Art. 337 c.p. perché usava violenza, consistita nell'aver colpito a mani nude l'ass. Ci.Gi., per opporsi al suddetto pubblico ufficiale mentre cercava di impedire al Tu. di aggredire Sc.Fi.;

B) Artt. 582, 585 c.p. perché, al fine di eseguire il delitto di cui al capo B) e con la medesima condotta, cagionava in danno di Ci.Gi. lesioni giudicate guaribili in gg. 5;

Con recidiva reiterata infraquinquennale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto del 27.3.07 il PM in sede citava a giudizio, innanzi al Tribunale di Bari in composizione monocratica, Tu.Gi., chiamato a rispondere dei reati indicati in epigrafe.

All'odierna udienza, nella contumacia dell'imputato ritualmente citato e non comparso, veniva dichiarato aperto il dibattimento ed ammesse le prove richieste dalle parti; veniva escusso il teste Pi.Vi. ed acquisita certificazione medica relativa alle lesioni riportate dal Ci.; all'esito dell'esame, avendo le parti rinunciato concordemente rinunciato all'escussione degli altri testi di lista, veniva dichiarata l'utilizzabilità degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento e pronunciata sentenza di cui al dispositivo sulle conclusioni delle parti.

Il teste del PM Pi.Vi., agente di PS, ha dichiarato di essere intervenuto il 14 agosto del 2005 presso l'abitazione dell'imputato a seguito della richiesta di intervento da parte della moglie dell'imputato, Sc., la quale aveva segnalato un'aggressione in suo danno da parte del marito; giunto sul posto insieme al suo collega di pattuglia, aveva trovato la Sc. ferita al volto e sanguinante, mentre il Tu. nonostante la presenza sua e del collega, aveva continuato a tentare di aggredire la moglie, respingendo sia loro che gli agenti dell'altra pattuglia di cui avevano richiesto l'ausilio, tra cui il Ci., tutti impegnati nel tentativo di bloccare il prevenuto; nel cercare di fermare il Tu. il Ci. si era procurato delle lesioni alla mano.

Sussistono gli estremi del reato di resistenza, attesa la condotta violenta tenuta dal Turbini e descritta dal teste, univocamente finalizzata ad impedire il compimento di un atto dell'ufficio.

Va aggiunto che, per la configurabilità dell'elemento materiale della violenza nel reato di resistenza e violenza a P.U., non è necessario che la condotta violenta ponga in pericolo l'integrità fisica del soggetto passivo, poiché i delitti di cui agli artt. 336 e 337 c.p. sono reati contro la P.A. e non contro la persona; pertanto è sufficiente l'esistenza di una condotta idonea ad impedire la esecuzione dell'atto di ufficio o ad ostacolare l'esplicazione della pubblica funzione. (Cass., 3.03.1983, An., Riv. pen., 1983, 1022; Cass. 21.11.1988, Tr., Riv. Pen., Riv. pen., 1989, 1191; Cass., 27.01.1981, 839); nel caso di specie, tuttavia, la condotta posta in essere dal prevenuto è stata idonea a ledere anche il bene giuridico dell'integrità fisica dell'agente operante, provocando le conseguenze suddette; infatti in relazione al reato sub B) va osservato che risulta provato, come si evince dal referto in atti, che con la sua condotta il Tu. ha cagionato al Ci. lesioni personali, quali la distorsione della mano dx, giudicate guaribili in giorni cinque, perfettamente compatibili con la dinamica dell'aggressione riferita dal teste; risulta integrato, pertanto, anche il reato di cui agli 582-585-cp., procedibile d'ufficio in ragione della aggravante, contestata in fatto, di cui all'art. 61 n. 2 cp, atteso che per giurisprudenza costante, la violenza di cui all'art. 337 c.p. assorbe solo l'energia fisica che si concreta nelle percosse.

La personalità dell'imputato, come desumibile dai suoi numerosi precedenti penali, non consente la concessione delle attenuanti genetiche.

Affermata, pertanto, la penale responsabilità dell'imputato e tenuto conto dei criteri tutti indicati dall'art. 133 c.p.p., pena equa da irrogare, è quella di mesi sei e giorni dieci di reclusione (p.b. mesi 6 di reclusione + aum ex art. 81 cp)

I precedenti penali del Tu. ostano alla concessione di qualsiasi beneficio.

La affermazione di responsabilità comporta anche la condanna del prevenuto a rivalere lo Stato delle spese anticipate per il procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, visti gli artt. 533, 535 c.p.p. dichiara Tu.Gi. colpevole dei reati a lui ascritti in epigrafe e ritenuta la continuazione tra i reati, lo condanna alla pena di mesi tre di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Bari il 19 giugno 2008.

Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2008.

INDICE
DELLA GUIDA IN Penale

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3808 UTENTI