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Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone), è necessario che le emissioni sonore rumorose siano idonee ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone), è necessario che le emissioni sonore rumorose siano idonee ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone. (Nella specie, la Corte ha escluso l'esistenza del reato in considerazione dell'idoneità del rumore - consistente in schiamazzi, anche in ore destinate al riposo, ad opera di bambini in ambito condominiale - a recare disturbo unicamente a coloro che abitavano nell'appartamento sottostante e non acnhe ad un numero indeterminato di persone).
(Cass. pen., sez. I, 7 gennaio 2008, n. 246)




- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCALI Piero - Presidente

Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere

Dott. CULOT Dario - Consigliere

Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere

Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) GU. AN. N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 22/06/2006 TRIB. SEZ. DIST. di PORRETTA TERME;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;

Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Gialanella chiedeva l'annullamento con rinvio;

Rilevato che il difensore non e' comparso.

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Bologna condannava Gu. An. per il reato di cui all'articolo 659 c.p. per aver arrecato disturbo al riposo e alle occupazioni di altri abitanti nello stabile impedendo che i figli minori producessero rumori e schiamazzi anche in ore destinate al riposo. Riteneva provato il reato alla luce delle deposizioni delle persone offese e del verbalizzante che aveva constato tali fatti alle 6 della mattina ed aveva rilevato che il rumore prodotto era idoneo a disturbare il riposo di chiunque, nonche' per le dichiarazioni dell'imputata che aveva affermato a sua discolpa di non poter legare i figli.

Avverso la decisione presentava ricorso l'imputata e deduceva contraddittorieta' della motivazione nella parte in cui aveva attribuito alla stessa la colpa dei rumori e nella parte in cui aveva ritenuto tali rumori superiori ai limiti della normale tollerabilita'; inoltre rilevava che il reato sussisteva solo quando i rumori erano idonei a disturbare il riposo di una pluralita' indeterminata di persone, mentre nel caso di specie gli unici ad essere disturbati erano i vicini, cioe' coloro che abitavano nell'appartamento sottostante.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto e la sentenza annullata senza rinvio. Pur risultando provato, mediante le deposizioni delle persone lese e gli accertamenti di P.G., che i bambini venivano lasciati liberi di gettare a terra biglie e altri giocattoli, di trascinare oggetti sul pavimento in orari, 5 e 6 del mattino, destinati al riposo delle persone, nonche' il totale disinteresse per il disturbo arrecato e piu' volte segnalato, deve rilevarsi che per la sussistenza del reato deve essere provato, non l'effettivo disturbo a piu' persone, ma l'idoneita' del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone (Sez. 1 8 ottobre 2004 n. 40393, rv. 230643; Sez. 3 1 dicembre 2005 n. 3678, rv. 233290); nel caso di specie i rumori provocati erano idonei ad arrecare disturbo solo a coloro che abitavano nell'appartamento sottostante e, pertanto, i fatti erano privi di rilevanza penale e potevano trovare tutela solo in sede civile.

P.Q.M.

La Corte Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' il fatto non sussiste.

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