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Ai fini della configurabilità della condotta materiale della detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, il termine «detenzione» non implica necessariamente un contatto fisico immediato con la sostanza stupefacente

Ai fini della configurabilità della condotta materiale della detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, il termine «detenzione» non implica necessariamente un contatto fisico immediato con la sostanza stupefacente, ma va inteso come disponibilità di fatto di questa, realizzata anche senza l'esercizio continuo di un potere manuale - continuo e/o immediato - su di essa da parte del soggetto attivo. è detentore, in buona sostanza, non solo chi «ha» la droga presso di sé, fisicamente, ma anche chi, pur in assenza di alcun contatto materiale, ne può liberamente «disporre», conoscendo il luogo di custodia e avendone libero accesso. (Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 22 dicembre 2008, n. 47472)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. MAISANO Giulio - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BOLOGNA;

nei confronti di:

MA. AR. , N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 10/07/2002 CORTE APPELLO di BOLOGNA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PICCIALLI PATRIZIA;

Udito il Procuratore Generale in persona del S.P.G., Dr. Di Popolo Angelo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo esame.

FATTO E DIRITTO

Il Procuratore generale di Bologna ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, ha mandato MA. AR. assolto dal reato di detenzione a fini di spaccio di eroina.

La Corte di secondo grado motivava l'assoluzione sulla equivocita' degli elementi acquisiti in atti che potessero ricollegare al prevenuto la disponibilita' e, quindi, la detenzione di un quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto occultato in un terreno.

L'accertata presenza in loco del medesimo in assenza di piu' adeguati riscontri non consentiva di pervenire ad una pronuncia di responsabilita'.

Il ricorrente prospetta l'illogicita' della motivazione e l'erroneita' nell'applicazione della legge penale.

Sotto il primo profilo, contesta il contenuto della pronuncia liberatoria, analizzando quelli che, a suo dire, erano gli elementi che avrebbero dovuto essere valorizzati.

Sotto l'altro profilo, sostiene l'inesatta applicazione della legge penale in punto di ricostruzione della condotta di detenzione di sostanze stupefacenti, ritenendo che ai fini dell'integrazione di tale condotta sarebbe sufficiente che l'agente abbia o abbia avuto a qualsiasi titolo la materiale disponibilita' della droga, essendo irrilevante sia l'appartenenza della stessa che il lasso di tempo di tale disponibilita'.

Il ricorso e' fondato, essendo sussistente il denunciato vizio di motivazione.

Il giudicante, infatti, ha prima valorizzato tutti gli elementi della fattispecie inquadrabili come "a carico" del prevenuto (il comportamento dell' Ar. , il quale, percorso un breve tratto a piedi nella pineta, si chinava verso terra, tenendo in pugno qualcosa di azzurro; il successivo rinvenimento nel medesimo luogo, a seguito di un servizio di appostamento, che non aveva fornito alcun risultato, nella parte in cui il terreno appariva smosso, di un sacchetto di plastica azzurra contenente la droga), ma poi ha ritenuto, in modo illogico, di non poter pervenire alla condanna, sul rilievo che nessun elemento diretto consentiva di collegare materialmente il prevenuto alla droga, risultando equivoca la sola accertata presenza in loco, a fronte della giustificazione fornita e di un contesto temporale non conciliabile con la ipotizzabile manipolazione della droga.

Tale conclusione e' illogica e non regge al vaglio di legittimita', tenuto conto della nozione di detenzione accolta dalla giurisprudenza di legittimita'.

E' in effetti pacifico, in ordine alla condotta materiale della detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, che il termine "detenzione" non implica necessariamente un contatto fisico immediato con la sostanza stupefacente, ma va inteso come disponibilita' di fatto di questa, realizzata anche senza l'esercizio continuo di un potere manuale - continuo e/o immediato - su di essa da parte del soggetto attivo.

E' detentore, in buona sostanza, non solo chi "ha" la droga presso di se', fisicamente, ma anche chi, pur in assenza di alcun contatto materiale, ne puo' liberamente "disporre", conoscendo il luogo di custodia ed avendone libero accesso (tra le tante, Sezione 6, 27 febbraio 1995, Malservigi; Sezione 6, 9 giugno 1997, Satanassi ed altro; Sezione 5, 4 dicembre 2002, Nobile ed altro; Sezione 4, 17 marzo 2005, Arenzani, per la quale, in particolare, il concetto di detenzione comprende, oltre il fatto della "relazione materiale" con la sostanza stupefacente, anche la "possibilita' di disporre" della droga, pur senza alcun contatto con la stessa, in virtu' di un titolo attributivo di detta facolta').

Proprio alla luce della rilevata condotta di detenzione, appare apodittica e non satisfattiva la non valorizzazione degli elementi "a carico" su cui prima ci si e' soffermati, la cui eventuale non concludenza dovra' semmai essere valorizzata attraverso una piu' attenta e complessiva disamina di tutte le circostanze fattuali e del surrichiamato principio di diritto.

La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio al giudice competente, che si atterra' ai principi sopra indicati.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo esame.

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