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Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo 660 del Cp, per petulanza non può che intendersi un atteggiamento di insistenza eccessiva e fastidiosa

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'articolo 660 del Cp, per petulanza non può che intendersi un atteggiamento di insistenza eccessiva e perciò di fastidiosa, arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell'altrui sfera; in questa prospettiva derivandone che non possa costituire espressione di petulanza nel senso anzidetto l'effettuazione di due soli contatti telefonici. (Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, sentenza del 6 novembre 2007, n. 40748)



- Leggi la sentenza integrale -

IR. Er. propone, tramite difensore, ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale il GIP presso il Tribunale di Roma, dichiarato inammissibile la opposizione dal predetto proposta avverso richiesta di archiviazione avanzata dal PM nel proc. pen. 56144/02 c/ ignoti con riferimento ai reati ex articoli 494 e 660 c.p., ha disposto appunto l'archiviazione.

Deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullita', inutilizzabilita', inammissibilita' o decadenza in relazione all'articolo 410 c.p.p., atteso che, con l'atto di opposizione, veniva indicato l'oggetto della investigazione suppletiva e veniva anche chiarito quali accertamenti avrebbero potuto essere svolti per la identificazione dell'autore delle telefonate evidenziate dal tabulato acquisito. Il GIP tuttavia, anticipando valutazioni di merito (laddove, con l'opposizione si chiede semplicemente la instaurazione del procedimento in contraddittorio, in luogo della decisione de plano), ha ritenuto infondati i temi di indagine segnalati, anche per una pretesa insussistenza dell'elemento psicologico del delitto ex articolo 494 c.p..

Il ricorso e' inammissibile per manifesta infondatezza. Il ricorrente va condannato alle spese del grado e al versamento di somma a favore della cassa ammende, somma che si stima equo determinare in euro 500,00.

Il delitto di sostituzione di persona e' delitto contro la fede pubblica.

Orbene, anche se lo si volesse considerare plurioffensivo, il privato offeso dovrebbe essere identificato nella persona le cui generalita' sono state abusivamente spese (nel caso in esame, tale sig. ZU. ) e non nella persona nei confronti della quale la falsa identita' viene declinata.

Ne consegue che lo IR. , cosi' come non aveva titolo per richiedere l'avviso ex articolo 408 c.p.p., comma 2, non aveva ovviamente titolo, con riferimento al delitto ex articolo 494 c.p., per proporre opposizione alla richiesta di archiviazione.

Quanto alla contravvenzione ex articolo 660 c.p., e' stato ritenuto (ASN 199807044 - RV 210723) che, per "petulanza", ai fini della configurabilita' del reato in questione, non puo' che intendersi un atteggiamento di insistenza eccessiva e percio' di fastidiosa,di arrogante invadenza e di intromissione continua e inopportuna nell'altrui sfera;

Deve escludersi che l'effettuazione di due soli contatti telefonici possa costituire espressione di petulanza nel senso anzidetto.

Correttamente dunque il GIP, oltre a rilevare la intervenuta prescrizione, ha ritenuto insussistente il reato de quo (ne' puo' far Differenza che, nel caso in esame, le telefonate non siano state "mute", ma che il sedicente ZA. abbia chiesto informazioni all'avv. IR. .

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro cinquecento a favore della cassa delle ammende.



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