Penale: Guide e Consulenze Legali

Consulenza legale

Ricevi una consulenza in Diritto Penale
in 48 ore comodamente tramite email

Ai fini della qualificazione del reato di detenzione di sostanze stupefacenti, la rilevanza del dato quantitiavo, tale da escludere l'uso personale, deve essere valutata tenuto conto delle circostazne del caso concreto

In relazione alle condotte di detenzione di sostanza stupefacente, nelle quali quindi l'uso della sostanza non è ancora avvenuto, è richiesto al giudice di determinare quale fosse la finalità della detenzione, onde apprezzarne l'eventuale rilevanza penale. Al riguardo, essendo in questione un atteggiamento interiore, la sua ricostruzione non può che avvenire in chiave indiziaria e quindi valutando tutte le contingenze del caso concreto. A tal fine, l'indagine ricostruttiva non può mancare di attribuire forte rilievo al dato ponderale e al numero di dosi ricavabili, giacché, di fronte a quantitativi di rilievo, la destinazione a uso personale può essere ritenuta solo quando si sia in presenza di emergenze probatorie che spieghino in modo concludente le ragioni per cui l'agente si sia indotto a detenere, per uso personale, stupefacente che eccede i bisogni di un breve arco temporale. La Corte ha ritenuto corretta e congruamente motivata la sentenza che aveva ravvisato il reato di cui all'articolo 73 del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, escludendo quindi la finalità di uso personale, nei confronti di un soggetto che era stato sorpreso, di ritorno dall'India, in possesso di un quantitativo di hashish, utile al confezionamento di 1.756 dosi. (Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 20 ottobre 2008, n. 39268)



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARINI Lionello - Presidente

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere

Dott. LICARI Carlo - Consigliere

Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) MA. GI. AN. N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 08/05/2002 CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA Rocco Marco;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. FALCETTA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Roma ha affermato la responsabilita' di MA. Gi. An. in ordine al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 articolo 73. La sentenza e' stata confermata dalla corte d'appello di Roma. L'imputazione attiene all'importazione di 430 g circa di hashish.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo due motivi.

1. Con il primo si deduce la mancata assunzione di prova decisiva. Si espone che l'imputato ha spiegato di essere consumatore inveterato di hashish, di essersi recato in India e di esservisi trattenuto a lungo in relazione alla sua attivita' di musicista e scultore, di aver fatto uso della sostanza stupefacente per stimolare la propria creativita', di aver acquistato l'hashish solo per scorta personale. A fronte di tale difesa il giudice non ha fornito alcuna prova della destinazione illecita della sostanza sequestrata. Tra l'altro, la Corte ha tratto argomento a favore della tesi accusatoria dalla presunta volatilita' del principio attivo presente nell'hashish, che non trova alcuna base scientifica essendo al contrario vero che il principio stupefacente si conserva durevolmente a condizione che si curi una corretta conservazione. La stessa Corte ha del tutto ingiustificatamente trascurato di dar corso all'integrazione probatoria richiesta, relativa al tema scientifico in questione.

2. Con il secondo motivo si prospetta vizio della motivazione.

La pronunzia ha omesso di prendere in considerazione alcune significative circostanze indicative della non illiceita' della condotta. Infatti l'imputato non fece nulla per sottrarsi ai controlli, era abbigliato in modo insolito e trascurato, di marcata ispirazione orientale, a denotare un atteggiamento ingenuo e non proprio di un importatore di droga. Egli, inoltre, superati i controlli doganali non si e' allontanato in fretta ma si e' seduto nell'area dell'aeroporto in attesa. Pure tale condotta e' incompatibile con quella dello spacciatore. Il Ma., infine, aveva all'epoca del fatto una eta' matura, versa in condizioni economiche buone, svolge una attivita' regolare e soddisfacente. Tutte tali emergenze avrebbero dovuto indurre il giudice ad escludere che si fosse in presenza di importazione per finalita' di lucro. Su tutte tali circostanze, dedotte in appello, il giudice ha omesso di esprimere qualunque valutazione dando quindi luogo a carenza di motivazione.

3. Il ricorso e' infondato.

3.1 La pronunzia impugnata evidenzia che l'imputato, al rientro dall'India, fu trovato in possesso di hashish con principio attivo di valore medio, utile al confezionamento di 1756 dosi. Si espone altresi' la tesi difensiva secondo cui la sostanza sarebbe stata detenuta a scopo terapeutico e per propiziare l'ispirazione e non per fini illeciti, come dimostrato anche dal fatto che il ritorno in Italia dall'India ebbe luogo dopo una lunga permanenza in quel -paese. Pur in presenza delle emergenze dedotte dalla difesa, la Corte d'appello ritiene che esse non siano in grado di porre nel nulla il dato oggettivo altamente significativo costituito dall'elevato numero di dosi ricavabili dalla sostanza sequestrata. Come ritenuto dalle Sezioni unite, si afferma, non si puo' prescindere da una valutazione della quantita' di sostanza detenuta, in considerazione del rischio di cessione a terzi correlato all'accumulo di esse. D'altra parte proprio l'elevatissimo numero di dosi ricavabili dalla sostanza rende sostanzialmente irrilevante la discussione sulla volatilita' del principio attivo, sicche' non vi e' necessita' di rinnovazione dell'istruttoria.

Tale approccio alla questione e' corretto. In relazione alle situazioni nelle quali l'uso della sostanza stupefacente non e' ancora avvenuto e' richiesto al giudice di determinare quale fosse la finalita' della detenzione. Si tratta di un'indagine su quale sarebbe stato l'uso futuro dello stupefacente, sui progetto presente nella mente dell'agente. Essendo quindi in questione un atteggiamento inferiore, la sua ricostruzione non puo' che avvenire in chiave indiziaria e quindi valutando tutte le contingenze del caso concreto. Peraltro, come gia' ritenuto dalla giurisprudenza delle Sezioni unite (S.U. Primavera) gia' evocata dal giudice di merito, anche in considerazione della natura e della gravita dell'illecito, nonche' dei molteplici pericoli per la collettivita' che esso sottende, l'indagine di cui si discute non puo' mancare di attribuire forte rilievo al dato ponderale ed al numero di dosi ricavabili. Di fronte a quantitativi di rilievo, la destinazione ad uso personale puo' essere conseguentemente ritenuta solo quando si sia in presenza di emergenze probatorie che spieghino in modo concludente le ragioni per cui l'agente si sia indotto a detenere, per uso personale, stupefacente che eccede i bisogni di un breve arco temporale.

Nel caso di specie il giudice di merito si e' fatto carico del problema, ha esaminato le deduzioni difensive ed e' pervenuto a ritenere che la detenzione per uso personale di oltre 1.700 dosi non trovasse plausibile giustificazione. Si tratta di valutazione di merito conforme ai principi e fondata su significative emergenze probatorie che non puo' essere sindacata nella presente sede di legittimita'.

3.2 Quanto alla questione inerente all'indagine sulla volatilita' del principio attivo, si e' in presenza di apprezzamento congruamente motivato, che ha escluso l'utilita' del richiesto approfondimento proprio in considerazione del dato obiettivo ed insuperabile costituito dal numero esorbitante di dosi detenute. Dunque, pure tale valutazione si sottrae alle indicate censure.

Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Segue ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

INDICE
DELLA GUIDA IN Penale

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3546 UTENTI