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Ai fini della riabilitazione da misura di prevenzione la valutazione della personalita' dell'istante va fatta tenendo conto del complessivo stile di vita del reo

Ai fini della riabilitazione da misura di prevenzione la valutazione della personalita' dell'istante va effettuata sulla base non gia' della mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato, sibbene della istaurazione e del mantenimento di uno stile di vita improntato al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalita' dei consociati (Cass. sez. 1, 3.12.2002 n. 196), attraverso la acquisizione di indici che abbiano un significato univoco di recupero del soggetto ad un corretto modello di vita. Ed a tal fine e' necessaria la dimostrazione di fatti o di comportamenti sintomatici in chiave positiva atti a costituire prova idonea, come richiesto dal legislatore, di una condotta improntata, con effettivita' e costanza, al rispetto delle regole della convivenza sociale.



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RIZZO Aldo - Presidente

Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere

Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

Dott. DAVIGO Piercamill - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di PALERMO;

nei confronti di:

1) GU. AN., N. IL (OMESSO);

avverso ORDINANZA del 31/10/2007 CORTE APPELLO di PALERMO;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ZAPPIA PIETRO;

lette le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza del 31.10.2007 la Corte di Appello di Palermo, in accoglimento della richiesta di riabilitazione presentata da Gu. An., gia' sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza applicatagli dal Tribunale di Trapani per la durata di anni due ai sensi della legge 575/65 con decreto del 6.4.1999, dichiarava l'interessato riabilitato dalla suddetta misura di prevenzione.

Avverso tale provvedimento propone ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, lamentando violazione della Legge n. 327 del 1988 articolo 15.

Osserva in particolare il Procuratore ricorrente che in sede di pronuncia sulla domanda di riabilitazione occorre procedere ad una valutazione globale della personalita' del richiedente, al fine di rinvenire non tanto una assenza di ulteriori elementi negativi bensi' l'esistenza di prove effettive e costanti buona condotta; e pertanto, non evidenziando il provvedimento impugnato la presenza di elementi positivi in tal senso, si impone l'annullamento dello stesso, con la adozione delle consequenziali statuizioni.

Il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, con nota a firma del Dott. Antonio Gialanella, ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorso e' fondato.

Sul punto occorre innanzi tutto evidenziare che nel procedimento di prevenzione, e quindi anche nel procedimento per riabilitazione, il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento della Corte di Appello e' ammesso solo per violazione di legge, in forza della disposizione di cui alla Legge n. 1423 del 1956, articolo 4 comma 11, alla quale rinvia espressamente la Legge n. 575 del 1965, articolo 3 ter, comma 2.

Ne consegue che, in sede di legittimita', non e' deducibile il vizio di motivazione, a meno che essa non sia totalmente carente ovvero sia puramente apparente, essendo il giudice di merito venuto meno all'obbligo di provvedere, con decreto motivato, in ordine ad un provvedimento di applicazione di una misura di prevenzione personale e patrimoniale (Cass. sez. 2, 10.3.2000, n. 703; Cass. sez. 6, 17.12.2003 n. 15107).

Pertanto, il sindacato devoluto alla Corte di Cassazione ha un ambito di applicazione piu' ristretto rispetto a quello di cui all'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e); ne consegue che, in sede di ricorso alla Corte di legittimita' avverso i provvedimenti di cui sopra, la motivazione deve ritenersi censurabile soltanto quando essa non presenti i caratteri minimi di coerenza, di completezza e logicita' richiesti, perche' assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico attraverso il quale il giudice di merito e' pervenuto alla conclusione adottata, ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici, in maniera tale da far risultare oscure le ragioni che avevano giustificato il provvedimento medesimo.

Fatta tale premessa, rileva il Collegio che nel caso di specie il provvedimento impugnato, sostanzialmente disattendendo le previsioni di cui alla Legge 3 agosto 1988, n. 327, articolo 15 che fa riferimento alla esistenza di prove costanti ed effettive di buona condotta, con motivazione apodittica che non consente di ricostruire l'iter logico che ha portato alla decisione adottata, e che pertanto e' censurabile in sede di legittimita' sotto il profilo della violazione di legge, ha ritenuto che l'istanza dell'interessato fosse suscettibile di accoglimento.

Osserva in proposito il Collegio che ai fini della riabilitazione da misura di prevenzione la valutazione della personalita' dell'istante va effettuata sulla base non gia' della mera astensione dal compimento di fatti costituenti reato, sibbene della istaurazione e del mantenimento di uno stile di vita improntato al rispetto delle norme di comportamento comunemente osservate dalla generalita' dei consociati (Cass. sez. 1, 3.12.2002 n. 196), attraverso la acquisizione di indici che abbiano un significato univoco di recupero del soggetto ad un corretto modello di vita. Ed a tal fine e' necessaria la dimostrazione di fatti o di comportamenti sintomatici in chiave positiva atti a costituire prova idonea, come richiesto dal legislatore, di una condotta improntata, con effettivita' e costanza, al rispetto delle regole della convivenza sociale.

Siffatta valutazione non si riscontra nel provvedimento impugnato la cui motivazione si esaurisce nella affermazione che, successivamente alla espiazione della misura di prevenzione, il Gu. non risultava essersi evidenziato negativamente con la sua condotta in genere, siccome risultante tra l'altro dalla assenza di annotazioni nel certificato dei carichi pendenti; e pertanto il giudizio prognostico sulla non pericolosita' sociale del ricorrente viene, in violazione della precisa disposizione normativa sul punto, ancorato alla assenza di ulteriori elementi negativi senza alcuna verifica in ordine alla effettiva e concreta sussistenza, in positivo, di prove di buona condotta.

Deve ritenersi pertanto che l'obbligo di motivazione da parte del giudice che ha accolto la richiesta di riabilitazione non e' soddisfatto essendosi egli limitato a prendere in considerazione l'assenza di ulteriori elementi negativi.

Va di conseguenza disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Palermo.

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