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Ai fini della sussistenza del reato di falso in scrittura privata (art. 485 c.p.), il consenso o acquiescenza della persona di cui sia falsificata la firma non svolge alcun rilievo

Sul piano oggettivo, ai fini della sussistenza del reato di falso in scrittura privata (art. 485 c.p.), il consenso o acquiescenza della persona di cui sia falsificata la firma non svolge alcun rilievo, in quanto la tutela penale ha per oggetto non solo l'interesse della persona offesa, apparente firmataria del documento, ma anche la fede pubblica, la quale è compromessa nel momento in cui l'agente faccia uso della scrittura contraffatta per procurare a sé un vantaggio o per arrecare ad altri un danno; pertanto anche l'erroneo convincimento sull'effetto scriminante del consenso costituisce una inescusabile ignoranza della legge penale; sul piano soggettivo, nel delitto in questione, per l'integrazione del dolo specifico non occorre il perseguimento di finalità illecite, poiché l'oggetto di esso è costituito dal fine di trarre un vantaggio di qualsiasi natura, legittimo od illegittimo.

Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 27 agosto 2013, n. 35543



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARASCA Gennaro - Presidente

Dott. ZAZA Carlo - Consigliere

Dott. MICHELI Paolo - Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nata a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 27/03/2012 della Corte d'appello di Catania R.G. n. 3825/2010;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;

udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27/03/2012 la Corte d'appello di Catania ha confermato l'affermazione di responsabilita' di (OMISSIS), in relazione al reato di cui all'articolo 485 cod. pen., per avere formato una richiesta di prestito indirizzata alla (OMISSIS) con la falsa sottoscrizione del marito, (OMISSIS), ha rideterminato la pena, ha confermato la condanna dell'imputata al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.

La Corte territoriale ha ritenuto la tempestivita' della querela proposta dall' (OMISSIS) in data 08/03/2007, per avere quest'ultimo appreso della falsita' commessa dalla moglie solo in epoca prossima al (OMISSIS). Nel merito, ha ritenuto: a) che la falsita' delle firme emergesse con estrema evidenza dal raffronto con le sottoscrizioni certamente riconducibili all' (OMISSIS), presenti in atti; b) che era irrilevante il fatto che, all'epoca i coniugi, fossero in regime di comunione legale dei beni; c) che del pari irrilevante era il fatto che la firma potesse essere stata apposta con il consenso del titolare.

2. Nell'interesse dell' (OMISSIS) e' stato proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo si lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale. In primo luogo, con riferimento alla ritenuta tempestivita' della querela, si deduce che dagli atti risultava evidente che l' (OMISSIS) era venuto a conoscenza quantomeno dell'uso del titolo bancario, in data (OMISSIS).

In secondo luogo, si osserva: a) che la partecipazione dell' (OMISSIS) al deposito del titolo deponeva in ragione della non esclusivita' del vantaggio conseguito dall' (OMISSIS), all'epoca coniuge convivente del primo; b) che non era dimostrato che la diversita' della firma fosse attribuibile all'imputata o alle ordinarie variabilita' grafiche del marito.

2.2 Con il secondo motivo, si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La prima articolazione del primo motivo di ricorso, da esaminarsi nonostante quanto si dira' al punto 2 della motivazione, alla luce della prevalenza del proscioglimento per mancanza di querela rispetto alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (Sez. 4, n. 3601 del 01/04/1985, Censi, Rv. 168768; Sez. 5, n. 14769 del 10/03/1989, Fossati, Rv. 182419), e' manifestamente infondato, dal momento che, secondo la stessa ricostruzione del ricorrente, perfettamente aderente a quella accolta dalla Corte territoriale, il querelante apprese dell'esistenza del falso in data (OMISSIS), ossia in epoca compresa nei tre mesi precedenti la data di presentazione della querela (08/03/2007).

2. Cio' posto, in assenza di evidenti cause di inammissibilita', va rilevata l'intervenuta prescrizione del reato in data 27/07/2012 (per effetto dei 35 giorni di sospensione registrati in secondo grado), ossia in data successiva alla pronuncia d'appello. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, agli effetti penali, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

3. Tuttavia, la presenza della domanda risarcitoria della parte civile impone di delibare anche la seconda articolazione del primo motivo di ricorso, che e' infondato.

3.1. Al riguardo, osserva la Corte, che, in virtu' del principio della liberta' della prova e del libero convincimento del giudice, la prova dell'autenticita' o falsita' di un documento puo' essere desunta da elementi diversi dalla consulenza grafica, allorche' l'esame diretto della firma addebitata all'imputato, raffrontata con altre sottoscrizioni che gli sono certamente riferibili, convincano il giudice motivatamente che si tratta di documento attribuibile allo stesso imputato. (Sez. 2, n. 12839 del 20/01/2003, Rinaldi, Rv. 224744; Sez. 5, n. 42679 del 14/10/2010, Geremia, Rv. 249143).

Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione che non esibisce alcuna manifesta illogicita' ha sottolineato l'evidente diversita' della sottoscrizione in esame con quelle, presenti in atti, apposte dall' (OMISSIS).

Tale accertamento e' posto in discussione in modo assolutamente generico dalla ricorrente, la quale fa riferimento alle ordinarie destrutturazioni dei tratti grafici che si possono produrre nel tempo, senza indicare e dimostrare le ragioni della concreta applicabilita' del principio nel caso di specie.

3.2. A fronte di tale premessa, l'ulteriore censura mossa dalla ricorrente e' priva di rilievo, dal momento che: a) sul piano oggettivo, ai fini della sussistenza del reato di falso in scrittura privata (articolo 485 cod. pen.), il consenso o l'acquiescenza della persona di cui sia falsificata la firma, non svolge alcun rilievo, in quanto la tutela penale ha per oggetto non solo l'interesse della persona offesa, apparente firmataria del documento, ma anche la fede pubblica, la quale e' compromessa nel momento in cui l'agente faccia uso della scrittura contraffatta per procurare a se' un vantaggio o per arrecare ad altri un danno; pertanto anche l'erroneo convincimento sull'effetto scriminante del consenso costituisce una inescusabile ignoranza della legge penale (Sez. 5, n. 16328 del 10/03/2009 - dep. 17/04/2009, Livi, Rv. 243342); sul piano soggettivo, nel delitto in questione, per l'integrazione del dolo specifico non occorre il perseguimento di finalita' illecite, poiche' l'oggetto di esso e' costituito dal fine di trarre un vantaggio di qualsiasi natura, legittimo od illegittimo (Sez. 5, n. 22578 del 16/03/2012, Lupi, Rv. 252968).

4. In conclusione il ricorso va rigettato agli effetti civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili. In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalita' e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

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