Penale: Guide e Consulenze Legali

Consulenza legale

Ricevi una consulenza in Diritto Penale
in 48 ore comodamente tramite email

Al marito che aggredisce la moglie per gelosia non si applica l'aggravante del futile motivo

I futili motivi ricorrono solo quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato da apparire, secondo il comune sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da sembrare addirittura un mero pretesto per fare del male. Nel valutare questi parametri, inoltre, si deve tenere conto di con chi si ha a che fare, cioè delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si è verificato, nonché dei fattori ambientali che possono avere condizionato la condotta criminosa.

Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 13 luglio 2012, n. 28111



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO' Antonio S. - Presidente

Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 8810/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 17/02/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POMPEO VIOLA Alfredo che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 12 luglio - 19 luglio 2010 all'esito di un giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, il G.U.P. del Tribunale di Napoli ha dichiarato (OMISSIS) colpevole dei reati di maltrattamenti in famiglia di cui all'articolo 572 c.p. (capo B) e lesioni aggravate (capo A) - cosi' diversamente qualificata l'originaria contestazione del reato di tentato omicidio - commessi in danno della convivente (OMISSIS) fino alla data del (OMISSIS), condannandolo alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione ed applicata la diminuente del rito.

2. Con sentenza del 17 febbraio - 5 marzo 2011 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la predetta sentenza del G.U.P. del Tribunale di Napoli, condividendo integralmente il percorso motivazionale della gravata sentenza, sia in ordine alla riqualificazione del fatto di cui al capo sub A) (non inquadrabile nel paradigma della volonta' omicidiaria, ma solo in quello di un dolo teso alla punizione fisica ed alla violenza spropositata), sia in ordine alla condotta integrativa del delitto di maltrattamenti (ravvisata nella continuita' di comportamenti vessatori eretti a regime di vita per la donna, nel quadro di una convivenza familiare improntata alla sopraffazione fisica e psicologica, segnata peraltro da una serie di episodi particolarmente cruenti, alcuni dei quali gravi ed allarmanti, quali un tentato omicidio denunziato nel (OMISSIS) e l'episodio di aggressione oggetto del presente procedimento).
  3. Avverso la predetta sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo:

a) l'illogicita' della motivazione e la violazione di legge in relazione all'articolo 585, articolo 577, comma 1, n. 4, che richiama l'articolo 61 c.p., n. 1, e articolo 533 c.p.p., in ordine alla richiesta difensiva di esclusione della ritenuta aggravante dei futili motivi, non avendo l'impugnata sentenza concretamente identificato i reali motivi che indussero l'imputato a delinquere;

b) la mancanza della motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), non avendo la Corte d'appello fornito alcuna risposta in merito alla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, motivata sul presupposto dell'analisi della personalita' dell'imputato - contrassegnata da una fragilita' acclarata dalla deposizione della stessa persona offesa - della corretta condotta processuale e delle obiettive conseguenze fisiche subite dalla persona offesa a seguito della realizzazione della condotta delittuosa ascrittagli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e' solo parzialmente fondato, nei limiti qui di seguito esposti.

5. Il profilo di doglianza oggetto del primo motivo di ricorso deve essere accolto, rilevandosi al riguardo come questa Suprema Corte abbia da tempo chiarito, sulla base di una pacifica linea interpretativa, i presupposti per la configurabilita' della circostanza aggravante dei futili motivi di cui all'articolo 61 c.p., n. 1, che ricorre quando la determinazione criminosa sta stata causata da uno stimolo esterno cosi' lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravita' del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, piu' che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale (ex multis, v. Sez. 1, n. 39261 del 13/10/2010, dep. 05/11/2010, Rv. 248832). La spinta al reato, dunque, deve risultare priva di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento logicamente accettabile con l'azione commessa, in guisa da risultare assolutamente sproporzionata all'entita' del fatto e rappresentare, piu' che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto, un'occasione per l'agente di dare sfogo al suo impulso criminale (Sez. 1, n. 4453 del 11/02/2000, dep. 12/04/2000, Rv. 215806; Sez. 1, n. 35369 del 04/07/2007, dep. 21/09/2007, Rv. 237686).

5.1. Entro tale prospettiva ermeneutica, tuttavia, e' pur sempre necessario che il giudizio sulla futilita' del motivo non sia riferito ad un comportamento medio, stante la difficolta' di definire i contorni di un simile astratto modello di agire, ma sia piu' opportunamente ricondotto agli elementi concreti del caso, tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, del contesto sociale e del particolare momento in cui il fatto si e' verificato, nonche' dei fattori ambientali che possono avere condizionato la condotta criminosa (Sez. 1, n. 42846 del 18/11/2010, dep. 02/12/2010, Rv. 249010).

5.2. A tale rigoroso quadro di principi non si e' attenuta l'impugnata pronuncia, che, da un lato, ha correttamente escluso che il motivo della gelosia possa integrare la contestata aggravante (v., Sez. 5, n. 35368 del 22/09/2006, dep. 23/10/2006, Rv. 235008), dall'altro lato ha tuttavia affermato, ricorrendo ad una locuzione del tutto generica, che i futili motivi "sfumano in una confusa reattivita'", imputandola, contraddittoriamente, alla stessa gelosia, ovvero alla volonta' di non assumersi le responsabilita' paterne, cosi' omettendo di identificare in concreto la natura e la portata della ragione giustificatrice della condotta delittuosa posta in essere, quale univoco indice di un istinto criminale piu' spiccato e di un piu' elevato grado di pericolosita' dell'agente. Cosi' come configurata, dunque, la sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 61 c.p., n. 1, deve essere esclusa.
6. Infondato, di contro, deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, ove si consideri che l'iter motivazionale dell'impugnata pronuncia trova congrua consistenza a fronte della sua integrazione con la sentenza di primo grado, ove il trattamento sanzionatorio adottato e' stato giustificato con riferimento alla particolare gravita' dei fatti, tenuto conto sia della durata dell'aggressione che del grado e della forma di violenza esercitata sulla persona offesa, argomenti, questi, che la Corte territoriale ha mostrato di ritenere adeguati, richiamandosi al giudizio gia' espresso dal Giudice di primo grado, tenuto altresi' conto del fatto che l'onere motivazionale da soddisfare al riguardo non richiede necessariamente, ne' in tema di attenuanti generiche (Sez. 1, n. 33506 del 7.7.2010, Rv.247959), ne' in materia di determinazione della pena (Sez. 6, n. 35346 del 12.6.2008, Rv.241189), l'esame di tutti i parametri fissati dall'articolo 133 c.p..

7. Conclusivamente, sulla base delle su esposte considerazioni, l'impugnata pronuncia deve essere annullata limitatamente al profilo della configurabilita' della circostanza aggravante di cui all'articolo 61 c.p., n. 1, con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale interessata, che dovra' conseguentemente provvedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio in ragione dell'intervenuta esclusione della suddetta aggravante. Il ricorso dell'imputato va rigettato nel resto.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante dei futili motivi che esclude e rinvia per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli.

INDICE
DELLA GUIDA IN Penale

OPINIONI DEI CLIENTI

Vedi tutte

ONLINE ADESSO 3454 UTENTI