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Alla diffamazione televisiva non è applicabile, in via analogica, la pena pecuniaria privata prevista per il reato commesso a mezzo stampa

La Legge 8 febbraio 1948, n. 47, articolo 12, nel prevedere una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata per la diffamazione a mezzo stampa, non e' suscettibile di applicazione analogica a casi diversi da quelli espressamente contemplati; conseguentemente, in mancanza di un espresso richiamo alla suddetta disposizione da parte della Legge 7 agosto 1990, n. 223, che disciplina i reati commessi con il mezzo televisivo, non e' applicabile a questi ultimi (Cass. 6490/10).

Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 10 maggio 2011, n. 10214



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto - Presidente

Dott. FILADORO Camillo - Consigliere

Dott. D'ALESSANDRO Paolo - rel. Consigliere

Dott. ARMANO Uliana - Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30847/2006 proposto da:

RT. -. RE. TE. IT. SPA, (OMESSO), in persona del suo procuratore speciale avv. Lo. St. , elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell'avvocato LEPRI Fabio, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

BO. IL. , (OMESSO), considerata domiciliata "ex lege" in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati SOVERA Matteo Ugo, LAIS FABIO MASSIMO, MORVILLO SALVATORE e MASTROSANTI ROBERTO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

contro

SG. VI. ;

- intimato -

sul ricorso 31435/2006 proposto da:

SG. VI. , (OMESSO), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo studio dell'avvocato PREVITI STEFANO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

BO. IL. , (OMESSO), considerata domiciliata in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati LAIS FABIO MASSIMO, MORVILLO SALVATORE e MASTROSANTI ROBERTO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

RT. RE. TE. IT. SPA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 299/2006 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, Sezione Seconda Civile, emessa il 25/10/2005, depositata il 15/03/2006; R.G.N. 1604/2001.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/04/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D'ALESSANDRO;

udito l'Avvocato LEPRI FABIO;

udito l'Avvocato PREVITI CARLA (per delega dell'Avvocato PREVITI STEFANO);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per l'accoglimento del 5 motivo del ricorso, rigetto degli altri, accoglimento 2 motivo ricorso Sg. , rigetto degli altri.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La RT. - Re. Te. It. S.p.A. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la ha condannata, in solido con Sg.Vi. , al pagamento, in favore di Bo. Il. , della somma di lire 52.000.000, pari ad euro 26.855,76, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di risarcimento del danno e di riparazione pecuniaria conseguente alla diffamazione, posta in essere dallo Sg. nella trasmissione televisiva "(OMESSO)" del (OMESSO).

Resiste con controricorso la Bo. .

Avverso la medesima sentenza propone ricorso per cassazione, in base a due motivi, illustrato da successiva memoria, anche Sg. Vi. .

Anche avverso il ricorso dello Sg. la Bo. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell'articolo 335 cod. proc. civ..

2.- Con il primo motivo la RT. , sotto i profili della violazione dell'articolo 68 Cost., comma 1.

2.1.- Il primo motivo e' inammissibile per difetto di interesse.

Questa Corte ha infatti affermato (Cass. 6325/10, 16382/10) che l'immunita' ex articolo 68 Cost., comma 1, riguarda solo i parlamentari e non anche coloro che a qualsiasi titolo rispondono dello stesso illecito.

Le ulteriori censure eventualmente ravvisabili nel corpo del motivo sono inammissibili, in quanto non tradotte in quesiti di diritto ex articolo 366 bis cod. proc. civ..

3.- Con il secondo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la RT. censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le dichiarazioni dell'on.le Sg. , rese extra moenia, non fossero coperte da insindacabilita'.

3.1.- Anche il secondo motivo e' inammissibile, non potendo la RT. giovarsi, per quanto rilevato in relazione al primo motivo, delle prerogative eventualmente spettanti al parlamentare.

4.- Con il terzo motivo, sostanzialmente uguale al primo dello Sg. , la RT. censura la sentenza impugnata quanto all'esclusione dell'esimente del diritto di critica e di cronaca, assumendo che le circostanze di fatto enunciate dallo Sg. sarebbero tratte da un intervento effettuato dinanzi al CSM e da precedenti articoli di stampa.

4.1.- Il mezzo e' infondato. Il giudice di merito ha respinto il secondo motivo di appello della RT. (di contenuto identico al secondo e terzo motivo dello Sg. ) sul rilievo che il deputato Sg. "ha superato, abbondantemente i limiti della continenza" per le ragioni dettagliatamente esposte alle pagg. 18-21 della sentenza, quanto all'affare S. , mentre, per quanto riguarda le notizie riguardanti il figlio, ha esposto questioni non aventi alcun interesse pubblico. La motivazione risulta pertanto congrua e nemmeno sussiste la violazione di legge lamentata dallo Sg. .

5. Con il quarto motivo la RT. assume, censurando la sentenza sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, che la responsabilita' dell'emittente televisiva per il contenuto delle trasmissioni sussiste solo in quanto vi sia "concorso intenzionale nell'illecito eventualmente commesso nelle trasmissioni", esercitando essa in difetto, ricorrendone i presupposti, il diritto di cronaca, ed assume che comunque il giudice di merito non avrebbe tenuto conto della "discrezionalita' ed estemporaneita' del comportamento tenuto dall'On.le Sg. , quale conduttore del programma (OMESSO)".

5.1. Il quarto motivo e' inammissibile, non risultando che la questione sia mai stata prospettata al giudice di merito.

6.- Con il quinto motivo (sostanzialmente uguale al secondo dello Sg. ) la RT. assume, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, che la condanna al pagamento di somme prevista dall'articolo 12 della legge sulla stampa non e' applicabile ad una emittente televisiva.

6.1.- Il mezzo e' fondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la Cass. 6490/10).

7.- Accolti il quinto motivo del ricorso della RT. ed il secondo dello Sg. , la sentenza impugnata va cassata in relazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, risultando dalla sentenza che tale pena pecuniaria e' stata liquidata in lire 2.000.000, la causa puo' essere decisa nel merito, riducendo la condanna solidale degli odierni ricorrenti a lire 50.000.000 (pari ad euro 25.822,84), oltre accessori come liquidati in sentenza, ferma restando la statuizione relativa alle spese.

8.- Appare equo disporre la compensazione delle spese di Cassazione nella misura di un terzo, ponendo i rimanenti due terzi a carico solidale dei ricorrenti, in ragione della prevalente soccombenza. Spese liquidate, nella loro interezza, in complessivi euro 3.000,00 di cui euro 2.800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; accoglie il quinto motivo del ricorso della RT. S.p.A. ed il secondo del ricorso di Sg. Vi. , rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, riduce la condanna solidale dei ricorrenti nei confronti di Bo.Il. a lire 50.000.000 (pari ad euro 25.822,84), con gli interessi legali dalla domanda al saldo, fermo il resto; compensa le spese di cassazione - liquidate nella loro interezza in complessivi euro 3.000,00 di cui euro 2.800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge - nella misura di un terzo, ponendo i rimanenti due terzi a carico solidale dei ricorrenti.
 

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