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capo cantiere, anche in assenza di una formale delega in materia di sicurezza sul lavoro, risponde penalmente della morte dell'operaio

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, cosi' da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, articolo 4, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo. Per tale ragione il capo cantiere, anche in assenza di una formale delega in materia di sicurezza sul lavoro, risponde penalmente della morte dell'operaio.

Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 26 gennaio 2011, n. 2578



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere

Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) MA. AN. N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 6274/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 21/04/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ma. An. e Ve. Si. venivano tratti a giudizio dinanzi al Tribunale di Monza per rispondere del reato di cui all'articolo 589 c.p., perche', il primo quale capocantiere ed il secondo (giudicato separatamente) quale amministratore della Societa' Co. Ge. S. r. I. - che aveva ricevuto in appalto lavori di ristrutturazione ambientale dalla Bo. Sa. Fr. SpA - avevano cagionato la morte del lavoratore Go. Mu. Se. Ma. , il quale, mentre stava eseguendo lavori di completamento della stuccatura di alcuni pilastri con mattoni a vista ad un'altezza superiore a due metri, era caduto al suolo riportando gravi lesioni cranio - cerebrali cui era seguito il decesso; agli imputati erano stati addebitati i seguenti profili di colpa: negligenza e violazione della normativa antinfortunistica per non aver predisposto adeguate precauzioni idonee ad eliminare i pericoli di caduta dei lavoratori, consentendo l'utilizzo di un ponteggio privo di dispositivi di sicurezza (parapetto, tavole fermapiedi).

Il Tribunale, per la parte che in questa sede rileva, dichiarava il Ma. colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena di anni due di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

A seguito di gravame ritualmente interposto dal Ma. , la Corte d'Appello di Milano, dopo aver richiamato analiticamente il percorso motivazionale seguito dal Tribunale ed aver illustrato i motivi di appello, confermava l'affermazione di colpevolezza pronunciata dal primo giudice e motivava il proprio convincimento richiamando integralmente "per relationem" le considerazioni svolte dal primo giudice, e disattendendo le tesi difensive, prospettate con i motivi di appello, con argomentazioni che possono cosi' sintetizzarsi: a) appariva infondata l'eccezione di nullita' della notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato, effettuata presso il difensore di fiducia e non personalmente all'imputato, sussistendo a carico del difensore l'obbligo di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti: in ogni caso, avendo il difensore proposto appello, e stante l'unicita' del diritto di impugnazione, si era consumato il diritto degli altri eventuali soggetti legittimati a proporla, essendo stato conseguito l'effetto dell'avviso; b) anche se il lavoratore che aveva subito l'infortunio fosse stato dipendente del Di. Bi. - volendo seguire l'impostazione difensiva secondo cui a quest'ultimo sarebbero stati dati in subappalto i lavori - non sarebbe venuta meno la posizione di garanzia del Ma. , con conseguente penale responsabilita' per l'accaduto, in ragione della qualifica di capocantiere che il Ma. ricopriva nell'ambito dei lavori che la Co. Ge. aveva in corso, qualifica non contestata ne' contestabile: era emerso che il Ma. dava in concreto le disposizioni circa i lavori da eseguire, redigeva il giornale del cantiere, si recava in cantiere anche allorquando era infortunato; d) il Di. Bi. non era titolare di un'impresa dotata di reali mezzi propri, ma era un lavoratore autonomo coadiuvato "in nero" dall'operaio poi rimasto vittima dell'infortunio: il Ma. aveva consentito che quest'ultimo utilizzasse il ponteggio senza le protezioni idonee ad evitare pericoli di caduta, allestito alcuni giorni prima del sinistro e quindi certamente visto dal Ma. ; e) tutte le considerazioni suesposte inducevano a ritenere non configurabile l'attenuante della minima partecipazione al fatto ex articolo 114 c.p., e dell'attenuante dell'avvenuto risarcimento del danno, essendo stata pagata ai congiunti della vittima integralmente la provvisionale; D) eccessivita' della pena, anche per il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, ad avviso del ricorrente negato senza adeguata motivazione; E) il ricorrente si duole infine della mancata conversione della pena in quella pecuniaria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza delle doglianze dedotte. Mette conto sottolineare, preliminarmente, che il Ma. con il ricorso ha sostanzialmente riproposto le tesi difensive gia' sostenute in sede di merito e disattese dal Tribunale prima e dalla Corte d'appello poi. Al riguardo giova ricordare che nella giurisprudenza di questa Corte e' stato enunciato, e piu' volte ribadito, il condivisibile principio di diritto secondo cui "e' inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni gia' discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificita' del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericita', come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificita' conducente, a mente dell'articolo 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilita'" (in termini, Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000 Ud. - dep. 03/05/2000 - Rv. 216473; CONF: Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, dep. 25/03/2005, Rv. 231708).

E va altresi' evidenziato che il primo giudice aveva affrontato e risolto le questioni sollevate dal Ma. seguendo un percorso motivazionale caratterizzato da completezza argomentativa e dalla puntualita' dei riferimenti agli elementi probatori acquisiti e rilevanti ai fini dell'esame della posizione del Ma. stesso; di tal che, trattandosi di conferma della sentenza di primo grado, i giudici di seconda istanza legittimamente hanno richiamato anche la motivazione addotta dal Tribunale a fondamento del convincimento espresso, senza peraltro limitarsi ad un semplice richiamo meramente ricettizio a detta motivazione, non avendo mancato di fornire autonome valutazioni a fronte delle deduzioni dell'appellante: e' principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruita' della motivazione ("ex plurimis", Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994 Ud. - dep. 23/04/1994 -Rv. 197497).

Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta dunque formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali - quali sopra riportati (nella parte relativa allo "svolgimento del processo") e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l'infortunio oggetto del processo: la Corte distrettuale, dopo aver analizzato tutti gli aspetti della vicenda (dinamica dell'infortunio e posizione di garanzia del Ma. ) ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la penale responsabilita' del Ma. .

Per completezza argomentativa si impongono solo talune ulteriori precisazioni in relazione alle tesi difensive prospettate dal ricorrente.

Per quel che riguarda l'eccepita nullita' per l'asserita irritualita' della notifica dell'avviso del deposito della sentenza di primo grado all'imputato contumace, trattasi di censura infondata avendo questa Corte piu' volte precisato che "la mancata notifica all'imputato dell'avviso di deposito di sentenza (o di qualunque altro provvedimento impugnabile) configura una nullita' di ordine generale "a regime intermedio" e non assoluta, che resta sanata, per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'articolo 114 c.p., e' configurabile a condizione che sia possibile, attraverso l'esame delle modalita' di commissione del fatto, stabilire che l'imputato abbia svolto un ruolo assolutamente marginale di efficacia causale cosi' lieve nella determinazione dell'evento criminoso da risultare del tutto trascurabile" (in termini, "ex plurimi", Sez. 2, n. 38492 del 23/09/2008 Ud. - dep. 09/10/2008 - Rv. 241461).

Infondata e' la censura circa il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 6; il ricorrente ha precisato di aver sollecitato il riconoscimento di detta attenuante muovendo dal presupposto dell'avvenuto pagamento della provvisionale alla parte civile, e quindi cosi' implicitamente riconoscendo l'avvenuto versamento di una somma non satisfattiva dell'integrale risarcimento del danno, tale non potendo ritenersi, infatti, il pagamento della sola provvisionale: mette conto sottolineare che questa Corte ha piu' volte precisato che ai fini della configurabilita' dell'attenuante di cui all'articolo 62 c.p., n. 6, il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo, quindi, della totale riparazione di ogni effetto dannoso (cfr.: Sez. 1, n. 11207 del 29/09/1994 Ud. - dep. 09/11/1994 - Rv. 199623; Sez. 5, n. 46866 del 29/11/2005 Ud. - dep. 22/12/2005 -Rv. 233048).

Passando infine ad esaminare le censure relative al trattamento sanzionatorio, va rilevata la manifesta infondatezza delle stesse in quanto concernenti apprezzamenti di merito incensurabili in questa sede perche' prive di qualsiasi connotazione di illogicita': la Corte distrettuale ha infatti ancorato il suo convincimento, circa il diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, alle modalita' dei fatti che il primo giudice aveva posto a base della mancata concessione delle attenuanti stesse, ed in proposito non puo' che richiamarsi quanto innanzi si e' avuto modo di dire circa la integrazione delle motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado. Per quel che riguarda la mancata conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, la censura e' stata dedotta con mera enunciazione assertiva, cosi' come con i motivi di appello la richiesta di conversione della pena era stata solo enunciata; quale considerazione tranciante ed assorbente, giova peraltro sottolineare che l'entita' della pena inflitta al Ma. - anni uno e mesi sei di reclusione - non consentiva la richiesta conversione in pena pecuniaria, essendo cio' possibile, ai sensi della Legge n. 689 del 1981, articolo 53, per una pena detentiva entro il limite di sei mesi.

Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 

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