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Comette il reato di furto colui che sottrae merce dai banchi di esposizione di un supermercato ove si pratichi il sistema del cosiddetto self service

Costituisce furto consumato e non tentato il sottrarre merce dai banchi di esposizione di un supermercato ove si pratichi il sistema del cosiddetto self service evitando il pagamento alla cassa. Il momento consumativo del reato, in tal caso, è ravvisabile nel momento dell'apprensione della merce, che si realizza certamente quando l'agente abbia superato la barriera delle casse senza pagare il prezzo. (Tribunale Bologna Penale, Sentenza del 10 giugno 2008, n. 1677)



- Leggi la sentenza integrale -

TRIBUNALE DI BOLOGNA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott.ssa Mery De Luca

all'udienza dibattimentale del 27.05.2008

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa F. Malengo

e

con l'assistenza del cancelliere M. Starace

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo

la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

Ca.Fl.

nato il (omissis) in (omissis)

elettivamente domiciliato c/o lo studio

dell'Avv. Aldo Savoi Colombis del foro di Bologna,

CONTUMACE

IMPUTATO

reato p.p. dall'art. 624 CP perché si appropriava di merce (32 confezioni di lamette da barba per un valore di 211,84 euro) esposta sui banchi di vendita del supermercato Ip.Ce.Bo. avendo oltrepassato le casse senza pagare la merce stessa.

Atto aggravato ai sensi dell'art. 625 nr. 2 CP, per aver rotto la placca antitaccheggio.

In (omissis) il (omissis)

In esito all'odierna udienza, sentiti:

il P. M. che ha concluso come in atti

Il difensore dell'imputato Ca.Fl. che ha concluso come in atti

Motivazione

Ca.Fl. veniva tratto a giudizio avanti al Tribunale di Bologna in composizione monocratica per rispondere del reato ascrittogli in rubrica con decreto di citazione del 21.02.2007.

All'udienza dell'11.01.2008, nella contumacia dell'imputato, venivano ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti.

Alla successiva udienza del 27.05.2008 le parti prestavano il consenso alla produzione, ai fini della loro integrale utilizzazione, ex art. 493, comma 3, c.p.p. dei seguenti documenti: atto di denuncia querela (e relativo allegato) presentata da St.Wi., quale procuratore speciale di Co.Ad.Sc., relazione di servizio a firma dell'assistente St.Da. della polizia di stato in data 14.08.2002, verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da Bo.Bi.Sa.; dichiaravano altresì, congiuntamente, di rinunziare all'esame dei testi d'accusa la cui ammissione veniva pertanto revocata.

Così esaurita l'istruttoria dibattimentale, le parti venivano invitate alla discussione; esse concludevano come in atti ed il Giudice, ritiratosi in camera di consiglio, decideva dando immediata lettura del solo dispositivo della sentenza.

***

Dal compendio probatorio raccolto in sede dibattimentale (pienamente utilizzabile, in ragione dell'accordo fra le parti, per l'acquisizione degli atti) risulta pienamente provata la responsabilità di Ca.Fl. in relazione al delitto ascrittogli in rubrica.

I fatti possono così essere riassunti: alle ore 09.00 circa del (omissis) un uomo, poi identificato nell'odierno imputato, veniva notato da uno degli addetti alla vigilanza, Bo.Bi.Sa., aggirarsi fra le corsie del supermercato Co.Ad.Sc. di via (omissis), in (omissis), unitamente ad altro giovane; quest'ultimo, dopo aver riempito un cestello della spesa con numerose confezioni di lamette da barba, le occultava all'interno della valigetta di cuoio che il primo teneva in mano; insieme si erano poi diretti verso l'uscita.

Bo.Bi.Sa. aveva perciò avvertito la collega Br.So.Ma., in servizio nei pressi delle casse.

Dopo che le avevano oltrepassate le casse senza pagare la merce, venivano affrontati da Br.So.Ma. la quale riusciva a fermare solo il giovane con la valigetta, poi identificato nell'odierno imputato, mentre l'altro complice riusciva ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.

Ca.Fl. non frapponeva alcuna resistenza e subito consegnava quanto appena sottratto.

Qualche minuto dopo, egli aveva consegnato ad una pattuglia della Squadra Volante della Questura, fatta intervenire.

La merce, del valore commerciale di euro 211,84, veniva restituita al responsabile del negozio.

Discende dalle precedenti considerazioni la piena responsabilità di Ca.Fl. in ordine al reato ascrittogli, aggravato ex art. 625 comma 1, n. 2 c.p., per l'uso di mezzo fraudolento integrato dalle modalità di occultamento della merce come sopra descritte ed emergenti dagli atti acquisiti con l'accordo delle parti (il riferimento alla diversa ipotesi di cui all'art. 625 n. 2 c.p. - violenza alle cose - è frutto di evidente errore).

Trattasi di reato consumato, nonostante i diversi asserti della difesa secondo la quale la condotta descritta dovrebbe essere riqualificata come tentativo di furto aggravato, in considerazione del fatto che l'azione delittuosa era stata seguita dall'addetto alla sicurezza.

Ed infatti, come ritenuto dal maggioritario indirizzo della Suprema Corte (cfr., in termini, Cass. SEZ. IV, sent. n. 7235/2004), costituisce furto consumato e non tentato il sottrarre merce dai banchi di esposizione di un supermercato ove si pratichi il sistema del cosiddetto "self service" evitando il pagamento alla cassa. Il momento consumativo del reato, in tal caso, è ravvisabile nel momento dell'apprensione della merce che si realizza certamente quando l'agente, come nella presente fattispecie, abbia superato la barriera delle casse senza pagare il prezzo.

Ciò premesso, quanto al trattamento sanzionatorio, possono essere concesse a

Ca.Fl., incensurato, le attenuati generiche, ex art. 62 bis c.p., con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, e ciò anche in ragione del corretto comportamento serbato sin nell'immediatezza del suo controllo da parte dell'addetta alla vigilanza e del contegno remissivo assunto nel processo.

Non è invece concedibile l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p.: secondo la costante giurisprudenza di legittimità l'attenuante in parola può essere accordata infatti solo ove il danno sia di rilevanza minima, non essendo invece sufficiente che esso sia lieve, rilevanza minima che va esclusa nel caso di specie trattandosi di beni del valore di euro 211,84 (cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 1857/1999).

Avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 c.p., ed alla personalità dell'imputato - immune da condanne e privo di pendenze, compiutamente identificato con il documento esibito in questura, stimasi congrua la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 103,00 di multa (pena base, pari al minimo edittale, di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa, ridotta come sopra per le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. concesse con giudizio di prevalenza).

Consegue, ex lege, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. L'incensuratezza, protratta a lunga distanza dai fatti, il remissivo comportamento processuale, la certa identificazione inducono a formulare prognosi positiva, ex art. 164 c.p., in ordine alla futura astensione dal delitto da parte di Ca.Fl. al quale va pertanto concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, ex art. 163 c.p.

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 533 - 535 c.p.p., dichiara Ca.Fl. responsabile del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. con giudizio di prevalenza sull'aggravante contestata, lo condanna alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 103,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa.

Bologna, 27.05.2008

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