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Commette bancarotta fraudolenta il fallito che nell'ultimo periodo di esercizio dell'impresa, abbia riscosso i crediti maturati con puntualità lasciando inevasi i debiti contratti e senza destinare il denaro incassato all'acquisto di beni strumentali

Quando sia provato che l'imprenditore ha avuto a disposizione determinati beni o somme di denaro annotate in cassa, ove non sappia rendere conto del loro mancato reperimento o non sappia giustificarne la destinazione per le effettive necessità dell'impresa, si deve dedurre che li abbia dolosamente distratti. Il che è tanto più vero quando, nel corso dell'istruzione dibattimentale, sia rimasto provato che il fallito, nell'ultimo periodo di esercizio dell'impresa, abbia riscosso i crediti maturati con puntualità lasciando inevasi i debiti contratti e senza destinare il denaro incassato all'acquisto di beni strumentali.



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CROTONE

SEZIONE PENALE

Composto dai signori Magistrati:

Dott. ssa M. L. MINGRONE - Presidente

Dott. ssa M. R. DI GIROLAMO - Giudice

Dott. ssa O. MANUEL - Giudice Estensore

riunito in camera di consiglio;

con la partecipazione della Dott.ssa Daniela CARAMICO D'AURIA, sostituto Procuratore della Repubblica, e con l'assistenza di Giovanna MORABITO, cancelliere;

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

a seguito di dibattimento contro:

Pu.Ma., nato a Ci.Ma., il (...), ivi residente, in Vi.Ve., difeso di fiducia dall'A w. Ma.Bo. del Foro di Crotone

libero, contumace

imputato:

del reato di cui all'art. 216, comma 1, punto 1 R. D. 16.03.1942 n. 267, per avere, nella rivestita qualità di socio accomandatario della "Be.Ca. S.a.S. Pu. di Ma.Pu. ", distratto dall'attivo di cassa la somma di Euro 870.432,87 allo scopo di recare pregiudizio ai creditori.

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

- P. M.: dichiarazione di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascritto e condanna di Pu.Ma. alla pena di anni due di reclusione;- difensore dell'imputato: assoluzione dell'imputato dal reato ascritto per non aver commesso il fatto, ovvero assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. e, in subordine, minimo della pena e benefici di legge.

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 2 dicembre 2003 Pu.Ma. è stato tratto a giudizio di questo Tribunale per rispondere del delitto di cui in epigrafe.

Nel dibattimento, celebrato in più udienze davanti a Co. in diversa composizione e nella contumacia dell'imputato, sono stati esaminati il curatore fallimentare, Avv. Fr.So., ed il Ma.No.Fr., e prodotti documenti.

Nell'udienza del 9 gennaio 2008, tenutasi innanzi al Collegio oggi giudicante, il dibattimento è stato rinnovato; con il consenso delle parti le prove sino ad allora assunte sono state dichiarate utilizzabili mediante lettura.

Terminata l'assunzione delle prove, le parti hanno quindi discusso, concludendo come s'è sopra riportato.

La responsabilità dell'imputato Pu.Ma. è emersa - ad avviso del Collegio - evidente.

Dalle deposizioni del curatore fallimentare, Avv. Fr.So. e del teste d'accusa, Mar. No.Fr., nonché dalla lettura dei documenti in atti (in particolare sentenza dichiarativa di fallimento, relazione del curatore fallimentare e documentazione allegata), è risultato accertato, in fatto, quanto segue.

Con sentenza n. 6 del 17.05.2001, il Tribunale di Crotone dichiarò il fallimento della "Be.Ca. Pu. S.a.S. di Pu.Ma. & C", avente sede in Ci.Ma., Loalità Tr.

Il fallimento fu dichiarato anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile Pu.Ma., odierno imputato.

La società "Be.Ca. Pu. S.a.S. di Pu.Ma. & C. " fu costituita in data 5 dicembre 1990, con atto con firme autenticate dal Dott. Ca., Notaio in Cr., da Pu.Ma., socio accomandatario titolare del 49% del capitale sociale e da Pu.Lu., socio accomandante titolare del 51% delle quote del capitale sociale. Sebbene la compagine sociale subì nel tempo diversi mutamenti, Pu.Ma. mantenne la veste di socio accomandatario assunta all'atto della costituzione sino all'apertura della procedura concorsuale. Alla data della sentenza dichiarativa di fallimento risultavano, infatti, soci della società Pu. Ma., socio accomandatario con una quota pari a Lire 5.000.000, e Pu.Ma., socio accomandante con una quota pari a lire 5.000.000.

L'oggetto sociale, piuttosto ampio, spaziava dalla realizzazione e gestione di impianto di macellazione di animali di ogni genere, al confezionamento, refrigerazione e surgelamento di carni macellate, alla produzione di salumi ed insaccati, all'acquisto e all'allevamento del bestiame, all'incellamento e refrigerazione delle carni anche per conto terzi, alla lavorazione di carni di tutte le specie, nonché alla vendita al dettaglio ed all'ingrosso di carni e loro derivati.

Circa l'andamento degli affari della società, dalla relazione ex art. 33 e dall'esame del curatore fallimentare emerge che la stessa, pur disponendo di ridotte dotazioni strumentali (macchinari ed attrezzature), realizzava notevoli volumi di fatturato, oscillanti tra i quattro ed i cinque miliardi di lire annui.

Anche nell'anno precedente il fallimento la società realizzò, al netto dell'I.V.A., ricavi per Lire 5.001.405. 687 ed acquisti per Lire 5.272.829.198, e nei quattro mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento, Lire 689.913.064 di vendite e Lire 499.627.787 di acquisti.

Il curatore fallimentare nominato, Avv. Fr.So., escusso in dibattimento, ha riferito che, a fronte di tali significativi volumi di fatturato, pochi beni strumentali furono rinvenuti in sede di inventario (cfr. inventario redatto in sede fallimentare il 23 maggio, 22 e 27 giugno 2001) e che tale circostanza fu giustificata dal Pu. con l'esistenza di un contratto di locazione avente ad oggetto sia i locali sia le attrezzature utilizzate dalla società fallita. In sostanza, secondo il fallito, la società fece sempre uso, per la sua attività, di beni appartenenti a terzi legati ai soci da vincoli di parentela.

La società, in sede di inventario fallimentare, evidenziò un attivo praticamente nullo a fronte di esposizioni debitorie accertate per oltre tre miliardi di lire (in particolare, debiti totali per Euro 1.738.828,83 -pari a Lire 3.366.842.098- di cui Euro 79.018,30 per crediti privilegiati ed Euro 1.659.810.53 per crediti chirografari).

Il curatore ha affermato che apparve da subito alquanto singolare che una società con tali volumi di acquisti e di vendite fosse potuta giungere al fallimento.

Per chiarire le cause del dissesto effettuò, pertanto, una attenta analisi della documentazione contabile consegnata dalla quale emerse, attraverso la comparazione tra i ricavi di vendita ed il costo del venduto, che fino all'esercizio 1999 i ricavi superavano il costo del venduto, mentre per il 2000 e parte del 2001 i ricavi ottenuti dalla vendita delle merci erano inferiori al costo sostenuto per il loro acquisto. Ciò stava ad indicare che nell'esercizio immediatamente precedente il fallimento, e nei primi mesi del 2001 la società aveva venduto sottocosto la merce acquistata.

Fino all'esercizio 1999 la società realizzò, pertanto, volumi di ricavo sufficienti a garantire la copertura dei costi relativi agli acquisti di merce, lasciando altresì margini per affrontare le ulteriori componenti economiche negative.

Dal 1999, invece, i ricavi ottenuti non furono più sufficienti alla copertura del costo delle merci e si realizzarono le rilevanti perdite che finirono per erodere il capitale sociale. Circostanza di non poco rilievo è altresì che sempre dal 1999 la società iniziò ad accelerare l'incasso dei propri crediti e a non fare fronte ai propri debiti verso fornitori.

Il curatore fallimentare ha confermato che dall'esame dei dati registrati nella contabilità, ed in particolare dall'esame comparativo tra l'andamento dei crediti verso i clienti e i debiti verso fornitori e banche, è emerso un incremento nella riscossione dei crediti al quale non corrispondeva tuttavia il pagamento dei fornitori, con una conseguente impennata dell'esposizione debitoria. La società quindi non utilizzò le somme incassate per pagare i propri debiti ed accumulò un rilevante attivo di cassa.

L'esame del conto cassa ha consentito, infatti, di verificare che nell'anno 2001 la consistenza dello stesso ammontava a Lire 1.685.393.052

Tuttavia, al momento dell'effettuazione dell'inventario, non vi fu alcuna consegna del denaro presente in cassa, né fu resa nota al curatore fallimentare la destinazione delle risorse finanziarie annotate nel conto o la chiusura del conto medesimo. A fronte dell'ingente passivo fallimentare la curatela non era all'epoca in possesso di alcuna liquidità.

Il curatore fallimentare ha riferito che il mancato rinvenimento delle somme in questione non ha trovato giustificazione nell'acquisto di macchinari, né tanto meno nel pagamento di fornitori. Tale soluzione è stata attentamente verificata dal curatore, il quale, avendo appurato che alcuni dei debitori della società non si erano insinuati al passivo, ha provveduto a contattarli per verificare se le somme nella disponibilità della società fossero state destinate al pagamento degli stessi, ed ha ricevuto una risposta negativa.

L'imputato, interpellato dal curatore fallimentare, più volte evidenziò che l'insolvenza era stata determinata dalla crisi del mercato dovuta al cd. fenomeno mucca pazza, cui si era aggiunta la difficoltà incontrata nell'incassare i crediti maturati nei confronti di alcuni clienti. Tuttavia le tavole riassuntive consegnate al curatore dimostravano l'esatto contrario: non si evidenziano, infatti, dall'esame delle stesse diminuzioni di rilievo nelle vendite realizzate negli esercizi immediatamente precedenti la procedura concorsuale, così come negli acquisti.

Anche il teste Mar. No., in servizio presso la Guardia di Finanza di Ci.Ma., incaricata dalla Procura di ricostruire il volume d'affari e lo stato patrimoniale della "Be.Ca.Pu. S.a.S. di Pu.Ma. & C", ha riferito di aver riscontrato che nel 2000, ultimo esercizio concluso prima del fallimento, la società registrava perdite nello stato patrimoniale per 793.841,00 Euro, beni strumentali per 42.252,00 Euro, un attivo circolante pari a Euro 981.203,00 di cui oltre Euro 870.000., 00 quale attivo di cassa, ed una perdita di esercizio di Euro 315.000,00.

Il teste ha, poi, sottolineato che in concomitanza del cd. fenomeno della "mucca pazza" non si verificò un calo delle vendite, risultando dalle scritture contabili che nel 1999 vi fu addirittura un incremento, seppur lieve, delle stesse e che nel 2000 la quantità di carne rossa venduta, sia pure sottocosto, fu maggiore. Lo stesso ha altresì confermato che dal 1999 risulta una diminuzione dei crediti in quanto, di fatto, "il fallito si preoccupa di incassare i crediti verso i clienti, ma contemporaneamente non ottempera ai pagamenti dei debiti verso i fornitori" e che per quanto riguarda il conto denominato cassa ci sarebbe dovuto essere contante per oltre Euro 870.000,00 non consegnato al curatore senza alcuna spiegazione da parte del Pu.

Alla luce di codeste emergenze in fatto, il Collegio svolge, in diritto, le osservazioni che seguono.

Come s'è detto, l'imputato è stato socio accomandatario amministratore della "Be.Ca.Pu. S.a.S. di Pu.Ma. & C. " sino alla dichiarazione di fallimento. A seguito del fallimento praticamente nessuna liquidità fu reperita dal curatore a fronte di debiti accertati per oltre tre miliardi di Lire, sicché i creditori insinuatisi ed iscritti nella massa passiva restarono sicuramente insoddisfatti.

Dato certo ed inconfutabile emerso nel dibattimento è che nell'attivo di cassa erano annotati Euro 870.432,87, mai rinvenuti dal curatore. Né l'imputato ha fornito giustificazione alcuna in merito all'impiego di tali somme per fini relativi all'attività sociale.

Gravissime furono, dunque, le inadempienze dell'imputato Pu.Ma. con riferimento agli obblighi su di lui incombenti quale amministratore della società, specialmente per quanto riguarda la cura nella conservazione di adeguate garanzie patrimoniali nei confronti dei creditori. Ed un'oggettiva valutazione delle emergenze convince - alla luce dell'id quod plerumque accidit ed ai sensi dell'art. 192 comma 2 c.p.p. - che la sua condotta fu finalizzata alla sottrazione delle somme esistenti in cassa in pregiudizio ai creditori al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto e recare pregiudizio ai creditori.

Si ricorda, difatti, che la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente affermato che quando sia provato che l'imprenditore ha avuto a disposizione determinati beni, ove non abbia saputo rendere conto del loro mancato reperimento o non abbia saputo giustificarne la destinazione per le effettive necessità dell'impresa, si deve dedurre che li abbia dolosamente distratti, posto che il fallito ha l'obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione data ai beni acquisiti al suo patrimonio, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della distrazione o dell'occultamento (in tal senso, Cass. Pe. n. 2876 del 1999, n. 854 del 1999, n. 7569 del 1999) e che in tema di bancarotta fraudolenta, il mancato reperimento dei beni sicuramente acquisiti dal fallito o del loro controvalore in danaro, valutato in relazione alla mancanza di indicazioni da parte del fallito circa la destinazione dei beni stessi ed il successivo impiego del denaro ricavato, fanno ritenere legittimamente raggiunta la prova della distrazione (così, Cass. Pe., Sez. V, 29 maggio 1991, Nu., Cass. pen. 1992, 2467; nella stessa ottica, Cass. Pe., Sez. V, 17 maggio 1993, Br., ivi 1994, 2542, per tutte).

Orbene, da quanto chiarito risulta provato che Pu.Ma. quale socio accomandatario e amministratore della "Be.Ca.Pu. S.a.S. di Pu.Ma. & C. " ebbe a propria disposizione le ingenti somme di denaro registrate quale attivo di cassa e che di tale patrimonio nulla è rimasto a garanzia degli innumerevoli debiti contratti dalla società, senza che alcuna plausibile giustificazione riguardo a tali mancanze sia stata mai fornita dal fallito. In particolare, è emerso che nell'ultimo periodo di esercizio dell'impresa i crediti maturati furono riscossi con puntualità, mentre i debiti contratti rimasero volutamente inevasi, e che il denaro incassato non fu destinato all'acquisto di beni strumentali.

Quanto all'elemento soggettivo, va ricordato che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, per integrare l'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta non occorre il dolo specifico, ma è sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevole volontà di dare al patrimonio dell'impresa una destinazione diversa rispetto alle sue finalità e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori anche quando l'agente, pur non perseguendo direttamente tale risultato, tuttavia lo preveda e ciononostante agisca, consentendo la sua realizzazione. Un elemento soggettivo di tal fatta ha innegabilmente sorretto la condotta del Pu. il quale nella veste di socio accomandatario della società fallita ha volontariamente destinato le attività sociali a scopi estranei all'impresa, tanto da preoccuparsi di incamerare i crediti maturati senza, per converso, saldare i debiti assunti e tanto da svuotare prima del subentro del curatore fallimentare le pingui casse della "Be.Ca. Pu. S.a.S. di Pu.Ma. & C", prefigurandosi sicuramente che dalla sua condotta sarebbe derivato un danno per i creditori della società privati dei beni su cui potersi rivalere.

Deve, pertanto, ritenersi pienamente integrata a carico dell'imputato Pu.Ma., sia sul piano dell'elemento oggettivo che su quello dell'elemento soggettivo, la condotta del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (artt. 216 comma 1 n. 1 L. Fall.).

In favore dell'imputato Pu.Ma. sussistono le circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.) avendo l'imputato riportato una sola condanna (v. il certificato penale in atti).

Tenuto conto, quindi, della gravità dei fatti, dell'intensità del dolo e della personalità dell'imputato, pena equa appare - giusta l'art. 133 c.p. - quella di anni due di reclusione (p.b.: anni tre, ridotta a quanto sopra per le circostanze attenuanti generiche).

Di diritto conseguono la condanna alle spese processuali (art. 535 c.p. p.) e le pene accessorie dell'inabilitazione per dieci anni all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa (art. 216, comma 4, L.Fall.).

L'imputato Pu. non appare meritevole del beneficio della sospensione condizionale della pena, non sussistendo i presupposti di fatto e di diritto (artt. 163 e 164 c.p.) per disporre in tal senso.

Il contemporaneo impegno di questo Giudice quale componente del Collegio Penale in processi DDA con imputati detenuti ha reso necessario riservare la motivazione della presente sentenza nel termine di giorni novanta.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p., 62 bis c.p. e 216, comma 4, L.Fall dichiara Pu.Ma. colpevole del reato ascrittogli e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni due di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali, e lo dichiara inabilitato per dieci anni all'esercizio di impresa commerciale ed incapace, per la stessa durata, ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Motivazione riservata in giorni novanta.





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