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Commette il reato di ingiuria colui che nel corso di una assemblea condominiale dà ad un altro del "bandito"

In tema di ingiuria, il mero contesto di un'assemblea condominiale, pur definito come infuocato, di per sé solo non può dare corpo alla causa di non punibilità delle offese reciproche o dello stato d'ira per fatto ingiusto altrui, neppure nella forma putativa, a meno che non si alleghino precise espressioni ingiuriose pronunciate nei propri confronti dalla persona offesa o un suo comportamento qualificabile come ingiusto ai sensi e ai fini dell'articolo 599 del codice penale. Ne deriva che configura l'ipotesi di reato pronunciare la parola "bandito".

Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 9 febbraio 2010, n. 5339



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana - Presidente

Dott. BEVERE Antonio - Consigliere

Dott. OLDI Paolo - Consigliere

Dott. BRUNO Paolo Antoni - Consigliere

Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) DI. CH. RO. N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 3505/2008 TRIB.SEZ.DIST. di MANFREDONIA del 12/11/2008;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per l'inammissibilita'.

FATTO E DIRITTO

Propone ricorso per cassazione Di. Ch. Ro. avverso la sentenza del Tribunale di Foggia - Sez. dist. di Manfredonia - in data 12 novembre 2008 con la quale e' stata confermata quella di primo grado, affermativa della sua responsabilita' in ordine al reato di ingiurie aggravate a di danni di De. Pa. Ma. , fatti dell'(OMESSO).

La vicenda aveva avuto luogo nel corso di una seduta condominiale durante la quale, secondo la tesi della persona offesa e di due testimoni, l'imputato aveva dato del "bandito" al condomino De. Pa. .

Deduce la erronea applicazione della legge penale (articoli 594 e 599 c.p.) e il vizio di motivazione.

I giudici hanno fondato la tesi accusatoria sulla deposizione, tra le altre, della persona offesa, senza valutare il suo interesse alla condanna dell'imputato: era infatti emersa la esistenza di liti giudiziarie tra i due, divisi da grave inimicizia. Anche gli ulteriori testi della accusa erano profondamente legati alla persona offesa, e tale circostanza era stata parimenti pretermessa dai giudici del merito.

Il Tribunale avrebbe dovuto quindi valorizzare il contesto della vicenda e valorizzare il fatto della "infuocata assemblea condominiale" per ritenere provata o l'esimente della reciprocita' delle offese o quella dello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui, quantomeno nella forma putativa.

Anche la valenza offensiva dell'espressione "bandito" era tutta da dimostrare, essendo doveroso apprezzarla in relazione al contesto, dal quale sarebbe emerso che essa era stata, semmai, la manifestazione di uno sfogo critico da parte di chi si sentiva vessato da una situazione offensiva e pregiudizievole per i suoi interessi di condomino.

In relazione alla liquidazione dei danni morali il Tribunale aveva operato una inammissibile integrazione della statuizione, altrimenti immotivata, del primo giudice.

Il ricorso e' inammissibile sia perche' con esso vengono dedotte ragioni diverse da quelle che possono essere sottoposte al giudice della legittimita', sia per la genericita' di talune doglianze, sia, infine, per la manifesta infondatezza delle restanti.

Il ricorrente dimostra di conoscere e condividere la giurisprudenza secondo cui e' assolutamente legittimo porre a fondamento del costrutto accusatorio della sentenza di condanna la deposizione della persona offesa costituita parte civile, purche' tale deposizione venga sottoposta alla necessaria ed opportuna valutazione critica da parte del giudice che, cosi', dimostri di avere adeguatamente soppesato le ragioni del sospetto di interesse che potrebbe avere mosso la stessa alla denuncia dell'imputato.

Ebbene, nella specie risulta dalla sentenza che i giudici del merito hanno applicato tale regola di giudizio ed hanno dato atto, da un lato, della attendibilita' soggettiva del dichiarante, saggiata attraverso talune sue affermazioni circostanziali (ad esempio quella sulla esistenza di contenziosi giudiziari con l'imputato) ritenute significative. Inoltre gli stessi giudici hanno dato atto del la acquisizione di due deposizioni ugualmente utili ai fini della tenuta della ipotesi accusatoria ed atte a costituire riscontro anche oggettivo della deposizione della persona offesa.

Ne risulta una completa valutazione degli elementi probatori che rende da un lato manifestamente infondata la censura del ricorrente e, dall'altro, inapprezzabili i vizi denunciati in tema di idoneita' probatoria delle prove raccolte.

Per quanto concerne la doglianza finalizzata al riconoscimento delle cause di non punibilita' di cui all'articolo 599 c.p., e' appena il caso di sottolineare che essa e' stata formulata come mera ripetizione del corrispondente motivo di appello e senza minimamente agganciarsi alla motivazione della sentenza impugnata.

Tale evenienza rende il motivo di ricorso, in base alla giurisprudenza costante, inammissibile per genericita' non essendo stato formulato nel rispetto dell'articolo 581 c.p.p. che richiede la indicazione specifica delle ragioni in fatto e in diritto per le quali un preciso capo o punto della motivazione sarebbero censurabili.

E' vero invece che il Tribunale ha escluso che ricorressero le dette cause di non punibilita' per mancanza di allegazione e, ancor piu', di dimostrazione di specifiche circostanze di fatto sulle quali basare la configurazione delle dette scriminanti.

Il mero contesto della assemblea condominiale, per quanto infuocato - come sostiene il ricorrente - non puo' di per se' dare corpo alla causa di non punibilita' della reciprocita' delle offese o dello stato d'ira per un fatto ingiusto altrui dal momento che l'una o l'altra delle situazioni puo' o puo' anche non verificarsi in un contesto del genere di quello evocato.

Nella specie resta insuperata, anche alla luce del ricorso, la osservazione che il ricorrente non ha allegato precise espressioni ingiuriose pronunciate dalla persona offesa nei suoi confronti o un suo comportamento qualificabile come "ingiusto" nei sensi ed ai fini di cui all'articolo 599 c.p..

Infine e' generica e quindi inammissibile la censura con la quale si chiede di attribuire alla espressione "bandito", valenza meramente indicativa di una critica.

La contestualizzazione della offesa, ai fini di apprezzarne o meno la valenza offensiva, e' attivita' che non risulta realizzata nel ricorso, nel quale la censura e' ancora una volta formulata in modo astratto, senza che siano spesi argomenti significativi, atti a dimostrare, in concreto, la dinamica e la evoluzione del contrasto culminato nella espressione obiettivamente offensiva.

Infine manifestamente infondata e' la doglianza riguardante la integrazione della motivazione sulla liquidazione del danno morale.

Il codice di rito prevede che allorche' il provvedimento impugnato con l'appello sia inadeguatamente o erroneamente motivato, il giudice d'appello non puo' disporne l'annullamento, ma deve giudicare in secondo grado, motivando adeguatamente la decisione (Rv. 201721). Correttamente pertanto il Tribunale ha integrato la motivazione carente per le ragioni rappresentate dalla difesa nell'atto di appello.

Alla inammissibilita' consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1.000.
 

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