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Commette il reato di istigazione alla corruzione colui che offre buoni benzina ad un pubblico ufficiale

E' responsabile del reato di cui all'articolo 322 c.p. (istigazione alla corruzione), colui che abbia per consegnato, in una busta chiusa, una decina di carnet di buoni di benzina da dieci euro ciascuno, per un valore complessivo di euro mille, al coadiutore giudiziario nel procedimento di cui è parte per indurre lo stesso ad adoperarsi a liquidare in suo favore i crediti vantati. Difatti, l'offerta, anche se modesta, è idonea a configurare il reato di cui all'articolo 322 Cp: mediante la stessa, infatti, si propone un'alterazione in proprio favore di una procedura in violazione dei doveri di imparzialità e correttezza dell'amministrazione.

Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 16 settembre 2010, n. 33724



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco - Presidente

Dott. COLLA Giorgio - Consigliere

Dott. CONTI Giovanni - Consigliere

Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CA. Fi. , nato a (OMESSO);

avverso la sentenza del 27 febbraio 2008 emessa dalla Corte d'appello di Palermo;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;

udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Stabile Carmine, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso; sentito l'avvocato Scuderi Enrico, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. - Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del 2 luglio 2007 con cui il G.u.p. in sede, all'esito di giudizio abbreviato, aveva riconosciuto Ca. Fi. responsabile del reato di cui all'articolo 322 c.p. (istigazione alla corruzione), per avere consegnato, in una busta chiusa, una decina di carnet di buoni di benzina da dieci euro ciascuno, per un valore complessivo di euro mille, a Po. Ri. , coadiutore giudiziario nel procedimento davanti al Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, procedimento relativo all'amministrazione di alcune aziende operanti nel settore del gas, fra le quali la Ce. Ga. s.p.a., per indurre lo stesso ad adoperarsi a liquidare in suo favore, quale amministratore della As. s.a.s., i crediti vantati nei confronti della Ce. Ga. .

2. - Nell'interesse dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

- contraddittorieta' della motivazione in ordine al raggiungimento della prova circa la responsabilita' dell'imputato;

- erronea applicazione dell'articolo 322 c.p. e mancanza di motivazione circa l'idoneita' della condotta posta in essere dall'imputato ad integrare il reato contestato;

- violazione dell'articolo 322 c.p. e mancanza di motivazione circa la sussistenza della qualita' di pubblico ufficiale del Po. .

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. - Il primo motivo e' manifestamente infondato.

Entrambe le sentenze di merito hanno indicato, con estrema precisione, che le fonti di prova a carico dell'imputato sono costituite, in primo luogo, dalle dichiarazioni dello stesso Po. Ri. , nonche' da quelle rese da Sp.Ma. , altro coadiutore giudiziario nella medesima procedura, ed Co. El. , amministratore giudiziario che venne immediatamente informato dell'accaduto dal Po. . Si tratta di dichiarazioni sostanzialmente convergenti, dalle quali e' risultato che l'imputato avrebbe offerto i buoni di benzina al fine di agevolare la rapida liquidazione del credito vantato dalla propria societa' nei confronti delle imprese sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Il ricorrente insiste su alcune incongruenze delle testimonianze in questione, relative al mese e all'ora del giorno in cui si sarebbe verificato l'episodio oggetto dell'imputazione, rispetto alle quali la Corte d'appello ha avuto modo di precisarne la natura assolutamente secondaria, tale da non mettere minimamente in dubbio la coerenza e la credibilita' del racconto, tenuto conto che i tre testimoni sono concordi nel far risalire il fatto all'estate del (OMESSO).

4. - Anche il secondo motivo e' manifestamente infondato.

Il ricorrente assume che i giudici hanno ritenuto configurabile il reato di cui all'articolo 322 c.p., senza considerare che l'utilita' offerta (i buoni di benzina) non fosse idonea alla realizzazione dello scopo, nel senso che non avrebbe mai potuto indurre il destinatario al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, stante la evidente sproporzione tra il valore dell'offerta e il vantaggio che l'imputato avrebbe potuto realizzare con l'ottenimento del credito vantato.

Anche in questo caso la risposta offerta dalla sentenza impugnata appare del tutto corretta. Infatti, i giudici d'appello hanno ritenuto pienamente idonea l'offerta a configurare il reato di istigazione alla corruzione, in quanto con essa l'imputato non intendeva ottenere il mero adempimento di un'obbligazione, a cui invero aveva diritto, ma mirava ad ottenere il pagamento del credito "in tempi e modi anticipati e preferenziali rispetto agli altri creditori", in altri termini proponendo un'alterazione in proprio favore di quella che avrebbe dovuto essere una corretta e trasparente definizione delle pendenze debitorie della societa', "in violazione dei doveri di imparzialita' e correttezza" gravanti sull'amministrazione giudiziaria.

5. - Il terzo motivo e' infondato.

Il ricorrente ritiene che il Po. non avesse la qualifica di pubblico ufficiale, spettante solo all'amministratore giudiziario e non anche al coadiutore, chiamato a svolgere un'attivita' di carattere tecnico-contabile, priva di valenza esteriore nei rapporti tra l'amministrazione e gli altri soggetti.

Al contrario, deve ritenersi che per il coadiutore giudiziario, nominato nell'ambito di una procedura di amministrazione giudiziaria, debba riconoscersi la qualifica di pubblico ufficiale in quanto svolge, su specifica autorizzazione del giudice, una qualificata funzione di collaborazione alla realizzazione della procedura giudiziaria, unitamente all'amministratore giudiziario (nello stesso senso, con riferimento alla figura del coadiutore tecnico-contabile del curatore fallimentare, Sez. 6, 21 gennaio 2009, n. 13107, Zelli; Sez. 6, 16 ottobre 2000, n. 11752, Puma).

D'altra parte, anche a volere ritenere che il coadiutore non fosse pubblico ufficiale, ma solo incaricato di pubblico servizio, non per questo verrebbe meno la configurabilita' del reato di cui all'articolo 357 e 358 c.p..

6. - L'infondatezza di tutti i motivi proposti comporta il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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