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Commette il reato di peculato il Maresciallo dei Carabinieri che porta con sè taluni oggetti a suo tempo da lui sequestrati a cittadini extracomunitari di cui aveva il possesso per ragioni del proprio ufficio

In tema di peculato, l'appropriazione della cosa mobile o denaro di cui il p.u. ha il possesso per ragioni del suo ufficio e/o servizio (come nella specie per le cose a suo tempo sequestrate dall'imputato nei confronti di terzi, secondo i termini del capo d'imputazione) si verifica tutte le volte che la condotta del soggetto attivo, pur essendo in condizione di assicurare la necessaria conservazione, tutela ed intangibilita' ex adverso delle cosa mobile (e/o denaro) di cui ha il possesso per ragioni del suo ufficio o servizio, ricorre a condotte tutt'altro che compatibili con i predetti fini, come il trascurare il deposito degli oggetti o del denaro a termini di legge (presso competenti uffici preposti a tal fine), arrivando addirittura a portarli con se', all'atto del trasferimento ad altra sede, a prescindere da intenti utilitaristici o meno, stante la necessaria indagine in punto di dolo, non utilmente scriminante per contingenti ragioni di inefficienza organizzativa dell'Ufficio di appartenenza del p.u.. Pertanto commette il reato di peculato il Maresciallo dei Carabinieri che porta con sè taluni oggetti a suo tempo da lui sequestrati a cittadini extracomunitari di cui aveva il possesso per ragioni del proprio ufficio.

Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 2 novembre 2010, n. 38454



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente

Dott. SERPICO Frances - rel. Consigliere

Dott. CORTESE Arturo - Consigliere

Dott. MATERA Lina - Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DAPPELLO DI PERUGIA;

nei confronti di:

1) PA. FR. N. IL (OMESSO) C/;

avverso la sentenza n. 4122/2005 GIP TRIBUNALE di PERUGIA, del 06/02/2008;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO SERPICO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A. DI POPOLO intese all'annullamento con rinvio;

Udito il difensore Avv. F. LIBORI che ha concluso per il rigetto del ricorso, previa verifica della tempestivita' dello stesso.

OSSERVA

Avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Perugia in data 6-02-2008 con la quale era stato dichiarato non luogo a procedere nei confronti di PA. FR. in relazione al reato di peculato continuato di taluni oggetti a suo tempo da lui sequestrati a cittadini extracomunitari di cui aveva il possesso per ragioni del proprio ufficio di Maresciallo capo dei CC. in. servizio presso la stazione di (OMESSO), perche' il fatto non sussisteva PROCURATORE GENERALE della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia ha proposto ricorso per cassazione deducendo, a motivi del gravame, la violazione dell'articolo 314 c.p. per erronea applicazione della legge penale, non avendo colto la valenza antigiuridica della condotta dell'imputato evocando a sua scusante "il caos" che imperava nella gestione dei corpi di reato presso, la Stazione dei CC. in cui era in servizio all'epoca dei fatti. In particolare, il PG ricorrente segnalava l'evidente interversione del possesso delle cose mobili a suo tempo sequestrate, nell'aver omesso di trasferire immediatamente gli oggetti al competente Ufficio corpi-reato di (OMESSO), tenendoli a lungo nel suo ufficio di (OMESSO) dopo avere aderto la busta contenevate tali oggetti, portandoseli con se, una volta trasferito ad altra Stazione dei CC.

Il ricorso e' fondato e va accolto, con il conseguente annullamento della impugnata sentenza, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia (in persona di giudice diverso da quello che ha pronunciato tale sentenza, ex articolo 623 c.p.p., lettera d)).

Va innanzitutto rilevata la tempestivita' dell'impugnazione del PG, avuto riguardo ai termini di legge per tale impugnazione ex articolo 585 c.p.p., in relazione alla data di comunicazione/notificazione, desumibile in atti all'ufficio del PG di Perugia, del deposito della sentenza de qua.

Tanto premesso, non sembra che l'impugnata decisione abbia fatto corretto e motivato buon governo della lettura dei fatti in rapporto al titolo del reato contestato, pacifico essendo che, in tema di peculato, l'appropriazione della cosa mobile o denaro di cui il p.u. ha il possesso per ragioni del suo ufficio e/o servizio (come nella specie per le cose a suo tempo sequestrate dall'imputato nei confronti di terzi, secondo i termini del capo d'imputazione) si verifica tutte le volte che la condotta del soggetto attivo, pur essendo in condizione di assicurare la necessaria conservazione, tutela ed intangibilita' ex adverso delle cosa mobile (e/o denaro) di cui ha il possesso per ragioni del suo ufficio o servizio, ricorre a condotte tutt'altro che compatibili con i predetti fini, come il trascurare il deposito degli oggetti o del denaro a termini di legge (presso competenti uffici preposti a tal fine), arrivando addirittura a portarli con se', all'atto del trasferimento ad altra sede, a prescindere da intenti utilitaristici o meno, stante la necessaria indagine in punto di dolo, non utilmente scriminante per contingenti ragioni di inefficienza organizzativa dell'Ufficio di appartenenza del p.u..

In tali termini si impone una rivalutazione dei fatti in rapporto alla sussistenza del reato contestato, segnatamente riferito all'elemento psicologico dello stesso. Di tanto se ne vorra' fare motivato carico il giudice di rinvio, previo annullamento della decisione impugnata.

P.Q.M.

ANNULLA la sentenza impugnata e RINVIA per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia.

 

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