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Commette il reato di peculato l'impiegata che si appropria dei pagamenti delle multe invece che versarli

Ai fini della integrazione del reato di peculato, e' irrilevante che l'agente sia entrato nel possesso del bene nel rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell'ufficio, potendo lo stesso derivare anche dall'esercizio di fatto o arbitrario di funzioni, dovendosi escludere il peculato solo quando esso sia meramente occasionale, ovvero dipendente da evento fortuito o legato al caso (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la configurabilita' del reato di peculato in luogo di quello di truffa relativamente al fatto del dipendente dell'(OMISSIS) che riscuoteva dagli utenti soldi dovuti all'ente in violazione delle regole che disciplinano i pagamenti) (Cass. Sez. 6, n. 11419 del 21/02/2003, Sannia Rv. 224051; Cass. Sez. 6, n. 11505 del 14/11/1997, Striato P, Rv. 209477). Ancora, si e' ribadito che, in tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non e' solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilita' della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento; nella specie la Corte ha precisato che la disponibilita' puo' essere conseguita anche da un esercizio di fatto o arbitrario delle funzioni (Cass. Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, Di Marzio e altri Rv. 259500; Sez. 6, n. 12368 del 17/10/2012, Medugno e altro Rv. 255998; Cass. Sez. 6, n. 20952 del 13/05/2009, P.G. in proc. Ingravalle Rv. 244280).

Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 29 aprile 2015, n. 18015



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MILO Nicola - Presidente

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere

Dott. BASSI Alessandr - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1299/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 22/11/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E. V. Scardaccione, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito, per la parte civile, l'Avv. (OMISSIS), in sostituzione dell'Avv. (OMISSIS), ha insistito per il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese, come da conclusioni scritte e nota spese a verbale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 novembre 2013, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del 10 luglio 2009, con la quale il Gup del Tribunale di Nola ha condannato, a seguito di rito abbreviato, (OMISSIS) alla pena di anni sei di reclusione per i reati di peculato continuato (capo 1) e falso (capo B), commessi fino al gennaio 2009 (per essersi l'imputata, impiegata presso la Polizia Municipale del Comune di (OMISSIS), appropriata di somme di denaro consegnatele dagli utenti per pagare le multe, falsificando le ricevute di pagamento, somme che non venivano mai versate all'ufficio (OMISSIS) delle (OMISSIS)).

In risposta ai motivi d'appello, la Corte ha evidenziato: a) che (OMISSIS) non si limitava a svolgere una mansione meramente materiale ma, a prescindere dalla qualifica formale, svolgeva un'attivita' di tipo impiegatizio che comportava la cura del settore dei pagamenti delle sanzioni amministrative; b) che, in ogni caso, l'appellante appariva agli utenti titolata a ricevere le somme corrispondenti all'importo delle sanzioni elevate e veniva pertanto in possesso del denaro per ragioni del suo ufficio o servizio, mentre i bollettini falsificati di pagamento consegnati agli utenti erano volti a dissimulare l'avvenuta appropriazione; c) che non ricorrono i presupposti del falso grossolano - prospettata fra l'altro del tutto genericamente -, dal momento che i bollettini non apparivano ictu oculi contraffatti; d) che la pena base e gli aumenti per la continuazione sono congrui; e) che correttamente il giudice ha applicato gli aumenti per i reati ai quali e' applicabile l'indulto dal momento che l'istituto estingue la sanzione ma non il reato; f) che non sussistono i presupposti per la circostanza attenuante del risarcimento del danno.

2. Nel ricorso avverso la sentenza, l'Avv. (OMISSIS), difensore di fiducia di (OMISSIS), chiede l'annullamento della sentenza per violazione dell'articolo 62 c.p., n. 6, articoli 81 cpv. e 314 c.p., per violazione della Legge n. 241 del 2006, nonche' per manifesta infondatezza, insufficienza e contraddittorieta' della motivazione ed erronea applicazione di legge penale.

Rileva il ricorrente che (OMISSIS) non e' pubblico ufficiale ne' incaricata di un pubblico servizio e non svolge in concreto la funzione di addetta alla ricezione del denaro delle contravvenzioni: nella specie e' dunque integrato, non il reato di peculato, ma il reato di truffa, laddove l'imputata ha indotto in errore gli utenti in merito al fatto di essere il soggetto deputato a ricevere le somme ad estinzione delle contravvenzioni loro elevate. Sotto diverso profilo, il ricorrente evidenzia che i bollettini di pagamento consegnati agli utenti quale ricevuta di versamento sono affetti da falso grossolano, essendo costituiti da fotocopie sulle quali erano scritti a penna ad inchiostro blu o nero l'importo, la causale ed i dati di chi aveva eseguito il versamento. Infine, il ricorrente lamenta il difetto assoluto di motivazione sulla continuazione e l'erronea quantificazione degli aumenti ex articolo 81 c.p., comma 2, in quanto operati in misura superiore al triplo della pena base nonche' in relazione a reati per i quali sarebbe applicabile l'indulto perche' precedenti al 2 maggio 2006.

3. Avverso la sentenza ha presentato ricorso anche l'Avv. (OMISSIS), difensore di fiducia di (OMISSIS), e ne ha chiesto l'annullamento per le seguenti ragioni:

3.1. violazione di legge processuale in relazione all'articolo 420 quater c.p.p., per avere la Corte rigettato l'istanza del 5 novembre 2013 di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento nonostante lo stesso difensore avesse documentato un concomitante impegno professionale con imputati detenuti;

3.2. violazione del diritto di difesa, per essere stata l'imputata erroneamente dichiarata "assente" e non "contumace", con conseguente diritto della stessa ad avere la notifica dell'avviso di deposito della sentenza;

3.3. violazione di legge penale in relazione all'articolo 62 c.p., n. 6, articoli 81 cpv. e 314 c.p., facendo difetto sia la qualifica soggettiva, sia la condotta materiale del reato di peculato;

3.4. eccessiva gravosita' della pena inflitta ed assenza di motivazione in ordine all'entita' degli aumenti per la continuazione nonche' omesso riconoscimento della circostanza attenuante dell'articolo 62 c.p., n. 6, a fronte dell'offerta di risarcimento del danno rigettata dall'ente pubblico.

4. In udienza, il Procuratore generale Dott. (OMISSIS) ha chiesto che il ricorso sia rigettato. L'Avv. (OMISSIS), in sostituzione dell'Avv. (OMISSIS) per la parte civile comune di San Giuseppe Vesuviano, ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputata al pagamento delle spese, come da conclusioni scritte e nota spese depositate a verbale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e' fondato con limitato riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

2. Infondato e' il primo motivo di natura processuale con il quale la ricorrente ha eccepito la nullita' della sentenza per omesso rinvio dell'udienza camerale del giudizio abbreviato d'appello per legittimo impedimento del difensore, in quanto impegnato quale patrocinante in altro procedimento con detenuti.

3. Al riguardo giova rammentare che, secondo i consolidati principi di questa Corte regolatrice, il legittimo impedimento del difensore, quale causa di rinvio dell'udienza, non rileva nei procedimenti in camera di consiglio, per i quali e' previsto che i difensori, il pubblico ministero e le altre parti interessate, siano sentiti solo se compaiono, sicche', ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, e' sufficiente che vi sia stata la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la richiesta di differimento dell'udienza fissata dinanzi al tribunale di sorveglianza per adesione del difensore all'astensione collettiva non imponga il rinvio ad altra udienza).

(Cass. Sez. 1, n. 5722 del 20/12/2012, Morano, Rv. 254807). Ancora, piu' specificamente, questo giudice di legittimita' ha affermato che al procedimento camerale del giudizio abbreviato di appello non si applica l'articolo 420 ter c.p.p., comma 5, che impone il rinvio del procedimento in caso di impedimento del difensore. (In motivazione la Corte ha chiarito che, nella menzionata udienza camerale, la presenza delle parti e' facoltativa e solo per l'imputato e' espressamente previsto, dall'articolo 599 c.p.p., comma 2, che, ove abbia manifestato la volonta' di presenziare alla udienza, questa deve essere rinviata in caso di suo legittimo impedimento). (Cass. Sez. 4, n. 33392 del 14/07/2008 - dep. 12/08/2008, Menoni, Rv. 240901).

4. Inammissibile e' il motivo con il quale il ricorrente ha eccepito la violazione del diritto di difesa, per essere stata l'imputata dichiarata erroneamente "assente" anziche' "contumace", con conseguente diritto dell'appellante a ricevere la notifica dell'avviso di deposito della sentenza.

Come questa Corte ha gia' avuto modo di affermare, nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato non trova applicazione l'istituto della contumacia dell'imputato che, in caso di assenza, e' rappresentato dal suo difensore; con la conseguenza che il termine per impugnare la decisione decorre, anche per l'imputato che non vi abbia presenziato, dalla data della lettura del dispositivo e della motivazione contestuale. (Fattispecie nella quale la Corte ha dichiarato intempestivo il ricorso dell'imputato, ritenendo irrilevante la circostanza che la sentenza gli fosse stata notificata in epoca successiva alla pubblicazione avvenuta mediante lettura in udienza). (Cass. Sez. 6, n. 14830 del 26/02/2014 - dep. 31/03/2014, Alaimo, Rv. 259502).

5. Infondati sono anche i motivi con i quali il ricorrente contesta l'integrazione della fattispecie di peculato ponendo in luce, per un verso, che in capo ad (OMISSIS) difetta la qualifica di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di un pubblico servizio; per altro verso, che la condotta fraudolenta era strumentale ad ottenere disponibilita' del denaro oggetto del reato e costituisce dunque un antecedente rispetto all'appropriazione, di tal che nella specie risulterebbe integrato il reato di truffa.

6. Con riguardo al primo profilo di doglianza, va posto in luce come, secondo i consolidati principi di legittimita', il reato di peculato e' configurabile nella ipotesi in cui l'agente si appropri di somme di pertinenza della pubblica amministrazione che siano da lui riscosse dai privati, indipendentemente dalle modalita' di riscossione ed anche a prescindere dall'irritualita' del mezzo di pagamento perche' in contrasto con le disposizioni normative ed organizzative dell'ufficio, laddove a costituire il possesso "per ragioni di ufficio" e' sufficiente un qualsiasi rapporto che, comunque, si ricolleghi, anche di fatto, alle mansioni esercitate dall'agente.

In particolare, questa Corte ha affermato in una fattispecie sovrapponibile a quella di specie che, ai fini della integrazione del reato di peculato, e' irrilevante che l'agente sia entrato nel possesso del bene nel rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell'ufficio, potendo lo stesso derivare anche dall'esercizio di fatto o arbitrario di funzioni, dovendosi escludere il peculato solo quando esso sia meramente occasionale, ovvero dipendente da evento fortuito o legato al caso (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la configurabilita' del reato di peculato in luogo di quello di truffa relativamente al fatto del dipendente dell'(OMISSIS) che riscuoteva dagli utenti soldi dovuti all'ente in violazione delle regole che disciplinano i pagamenti) (Cass. Sez. 6, n. 11419 del 21/02/2003, Sannia Rv. 224051; Cass. Sez. 6, n. 11505 del 14/11/1997, Striato P, Rv. 209477). Ancora, si e' ribadito che, in tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio non e' solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilita' della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento; nella specie la Corte ha precisato che la disponibilita' puo' essere conseguita anche da un esercizio di fatto o arbitrario delle funzioni (Cass. Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, Di Marzio e altri Rv. 259500; Sez. 6, n. 12368 del 17/10/2012, Medugno e altro Rv. 255998; Cass. Sez. 6, n. 20952 del 13/05/2009, P.G. in proc. Ingravalle Rv. 244280).

Sotto diverso profilo, questa Corte ha evidenziato che il delitto di peculato, quale reato istantaneo, si consuma nel momento stesso in cui l'agente, in possesso di un bene altrui per ragioni di ufficio, ne dispone "uti dominus". In caso di riscossione di denaro per conto della P.A., posto che tale denaro diviene subito di proprieta' pubblica, l'agente non puo' confonderlo con il proprio, assumendo l'obbligo di erogare all'amministrazione l'equivalente, o scambiarlo con titoli di credito di sua pertinenza, perche' gia' tale comportamento assume valenza appropriativa, almeno quando il tempo trascorso tra la riscossione ed il versamento ecceda quello ragionevolmente necessario in relazione alla complessita' delle operazioni da compiere. (Fattispecie nella quale agenti di polizia municipale avevano versato nella cassa comunale, in luogo delle somme riscosse per contravvenzioni stradali, assegni bancari privi di data dei quali avevano la disponibilita', per altro a lungo trattenuti senza presentazione per l'incasso). (Cass. Sez. 6, n. 1256 del 03/11/2003, P.G. in proc. Bosinco ed altri, Rv. 229766).

7. Di tali condivisibili coordinate ermeneutiche ha fatto buon governo il giudice d'appello nel ritenere integrata, nel caso di specie, la fattispecie criminosa di peculato. Ed invero, in virtu' del ruolo ricoperto in seno alla pubblica amministrazione - in ogni caso, di natura non meramente esecutiva ma di tipo impiegatizio, quale addetta al settore dei pagamenti ed alla riscossione, anche coattiva, delle sanzioni amministrative -, (OMISSIS) appariva agli utenti titolata a ricevere il denaro ad estinzione delle sanzioni elevate nei loro confronti, sicche', nel versare le somme, essi erano convinti di estinguere il loro debito verso l'amministrazione. All'atto della ricezione delle somme, (OMISSIS) entrava dunque in possesso di denaro di pertinenza della pubblica amministrazione per ragioni del suo ufficio o servizio, e cio' sebbene, secondo i poteri conferitile e le disposizioni organizzative interne, ella non avrebbe potuto materialmente riceverlo. In altri termini, (OMISSIS) si appropriava di denaro di cui ella aveva il possesso in ragione della posizione stabilmente ricoperta nell'ufficio, esercitando di fatto - rectius arbitrariamente - funzioni che ella, secondo le vigenti disposizioni organizzative dell'ufficio, non avrebbe potuto svolgere, dovendo il peculato essere escluso - in linea con il costante insegnamento di questo giudice di legittimita' - solo quando l'agente sia venuto in possesso di beni della pubblica amministrazione solo occasionalmente, ovvero per un evento fortuito o legato al caso, dunque in presenza di situazioni che - per le ragioni bene esposte dal giudice a quo - non ricorrono nella specie.

8. Con riguardo al secondo profilo di doglianza, va rammentato che, secondo il consolidato insegnamento di questo giudice di legittimita', il delitto di peculato e' configurabile quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio pone in essere la condotta fraudolenta al solo fine di occultare l'illecito commesso, avendo egli gia' il possesso o comunque la disponibilita' del bene oggetto di appropriazione, per ragione del suo ufficio o servizio; se, invece, la medesima condotta fraudolenta e' finalizzata all'impossessamento del denaro o di altra utilita', di cui egli non ha la libera disponibilita', risulta integrato il delitto di truffa, aggravato ai sensi dell'articolo 61 c.p., n. 9 (In applicazione del principio la Corte ha ravvisato il delitto di truffa aggravata nella condotta del pubblico ufficiale il quale, al fine di conseguire indebitamente la disponibilita' di un telefono cellulare ulteriore rispetto a quello risultante dalla fattura rilasciata dal venditore, aveva presentato una fattura falsa al funzionario contabile, per ottenere un rimborso maggiore rispetto alla spesa sostenuta). (Cass. Sez. 6, n. 15795 del 06/02/2014 - dep. 08/04/2014, Campanile, Rv. 260154). Ancora, si e' affermato che l'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'articolo 61 c.p., n. 9, va individuato con riferimento alle modalita' del possesso del denaro o d'altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone gia' il possesso o comunque la disponibilita' per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di peculato nei confronti di dirigenti di una ASL che avevano autorizzato pagamenti per prestazioni inesistenti fatturate da una societa', sulla base di un preventivo accordo illecito) (Cass. Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, Baglivo e altri, Rv. 256595).

9. Sulla scorta dei principi sopra delineati, del tutto correttamente la Corte d'appello ha ritenuto nel caso di specie integrato il reato di peculato. Giusta la natura istantanea del reato de quo, il delitto veniva invero a consumazione nello stesso momento in cui gli utenti consegnavano il denaro all'imputata nella convinzione della doverosita' del pagamento a mani della stessa, mentre l'induzione in errore mediante il rilascio dei falsi bollettini di pagamento interveniva in una fase successiva al perfezionamento della fattispecie, allorche' - mediante la consegna di tali documenti contraffatti - la ricorrente faceva loro credere di aver regolarmente onorato il debito verso l'amministrazione al fine di "coprire" e consolidare l'avvenuta appropriazione.

L'attivita' fraudolenta posta in essere dall'agente interveniva dunque a valle e non a monte dell'appropriazione del denaro, era funzionale a mantenere il possesso dei beni di cui l'imputata aveva la disponibilita' per ragione del suo ufficio o servizio e di cui ella si era appropriata, e non anche al fine di acquisirne il possesso. Il che, secondo il discrimen fra le fattispecie ex articoli 314 e 640 c.p., tracciato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, rende non revocabile in dubbio l'integrazione del reato di peculato.

10. Al pari infondato e' il motivo con il quale il ricorrente ha contestato l'integrazione del reato di falso di cui al capo 2), sostenendo la grossolanita' della contraffazione dei bollettini di pagamento.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte in tema di falso documentale, ai fini dell'esclusione della punibilita' per inidoneita' dell'azione ai sensi dell'articolo 49 c.p., occorre che la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da impedire la stessa eventualita' di un inganno alla pubblica fede (Cass. Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011 - dep. 30/01/2012, Baldin, Rv. 252946). Ancora, si e' ribadito che il reato impossibile di cui al comma secondo dell'articolo 49 cod. pen. e' configurabile allorche' la difformita' dell'atto dal vero risulti riconoscibile "ictu oculi", ovvero in base alla mera disamina dello stesso (Cass. Sez. 2, n. 5687 del 06/12/2012, P.G. in proc. Rahman Ataur, Rv. 255680; Cass. Sez. 2, n. 36631 del 15/05/2013, Procopio, Rv. 257063).

11. Conforme ai consolidati principi di questa Corte e' la decisione in verifica nella quale i decidenti di merito hanno argomentato, con motivazione adeguata e dunque non sindacabile in questa sede di legittimita', come la falsificazione dei bollettini di pagamento non potesse ritenersi rilevabile ictu oculi, tanto che i contravventori che li avevano ricevuti a fronte del versamento delle somme nelle mani della (OMISSIS) mai avevano mosso dubbi in tale senso.

Ne' la grossolanita' della falsita' dei documenti potrebbe evincersi - come invece argomentato dal ricorrente - dalla circostanza che le ricevute di pagamento fossero costituite da bollettini di versamento in fotocopia sui quali venivano apposti a mano i dati relativi ai contravventori ed alle somme a loro versate. Costituisce invero dato di comune esperienza che negli uffici pubblici vengano spesso utilizzati - per evidenti ragioni di risparmio di spesa - mere fotocopie di bollettini da riempire con i dati del singolo utente. Giusta tale prassi e la provenienza dei documenti da un soggetto che - per quanto sopra chiarito - appariva agli utenti come legittimato alla ricezione dei pagamenti, legittimamente i giudici di merito hanno ritenuto detti documenti non affetti da falso grossolano, in quanto idonei a sorprendere la buona fede dei destinatari, i quali venivano per tale via indotti a ritenere di avere compiutamente assolto al pagamento della sanzione. In altri termini, la scritturazione parzialmente a mano delle ricevute di pagamento su fotocopie di bollettini non puo' considerarsi, di per se' e senz'altro, un indice di falsita' talmente evidente da impedire la stessa eventualita' di un inganno alla pubblica fede, giacche' essa e' suscettibile di apparire una modalita' di formazione delle quietanze forse irregolare, ma non un'illecita falsificazione grossolanamente compiuta.

12. Manifestamente infondato e' anche il motivo concernente l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante dell'articolo 62 c.p., n. 6, a fronte della motivazione svolta dal giudicante di merito sul punto, da ritenere adeguata e non sindacabile in questa Sede. Ed invero, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimita', ai fini della concessione dell'attenuante del risarcimento del danno, la riparazione deve essere integrale (ex plurimis Cass. Sez. 5, n. 13282 del 17/01/2013 - dep. 21/03/2013, Sanchez Jimenez, Rv. 255187).

13. Fondato e' invece il motivo concernente la dosimetria della pena, con specifico riguardo alla determinazione degli aumenti per la continuazione.

Nel commisurare la pena, i giudici di merito hanno fissato la pena base in anni tre e mesi due di reclusione; hanno ridotto detta pena per le circostanze attenuanti generiche in anni due e mesi cinque di reclusione; hanno poi aumentato la pena di un mese per il falso e, quindi, di mesi due per ciascun episodio in continuazione per complessivi anni sei e mesi sei, pervenendo alla pena complessiva di anni nove, poi ridotta per la diminuente del rito abbreviato.

Secondo il chiaro disposto normativo dell'articolo 81 c.p., commi 1 e 2, ai fini della determinazione della pena del reato continuato, si deve innanzitutto procedere alla commisurazione della pena per il reato piu' grave - id est la cosiddetta pena base - e su di essa si deve poi operare l'aumento sino al triplo (della pena individuata quale base) per i cosiddetti reati satelliti. E' ovvio che il concetto di "pena base" per l'illecito piu' grave si riferisca alla sanzione come determinata tenendo conto delle eventuali circostanze aggravanti o attenuanti concorrenti nel reato maggiore.

Ne discende che, nel caso di specie, fissata la pena base per il reato piu' grave in anni due e mesi cinque di reclusione, il decidente di merito non avrebbe potuto determinare l'aumento per i cosiddetti reati satelliti in misura superiore al triplo, vale a dire in misura complessivamente superiore a sette anni e tre mesi.

La sentenza deve pertanto essere annullata sul punto con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuova determinazione della pena.

14. In sede di nuova determinazione della pena, il giudice di rinvio potra' verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'indulto in relazione a talune delle condotte criminose in continuazione. Nel valutare la ricorrenza dei presupposti dell'istituto, la Corte territoriale dovra' nondimeno tenere conto dei principi affermati da questa Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'indulto ai fatti commessi anteriormente al termine di efficacia previsto nel decreto di concessione, occorre procedere alla scissione del reato continuato al fine di procedere i fatti riacquistano la loro autonomia, onde e' possibile che quelli commessi successivamente a quel termine integrino causa di revoca del condono applicato alle pene inflitte per quelli commessi in precedenza. (Fattispecie relativa all'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1986, n. 865, in ordine alla quale la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto infondata la tesi difensiva, secondo la quale la revoca dell'indulto sarebbe stata ammissibile solo in caso di sua gia' avvenuta applicazione, anche perche' essa creerebbe disparita' di trattamento tra chi viene condannato con la stessa sentenza per tutti i fatti in continuazione e chi, invece, per altri fatti ritenuti in continuazione, viene condannato con sentenza successiva a quella che ha applicato il condono) (Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996 - dep. 15/03/1996, Panigoni ed altri, Rv. 203976).

15. Trattandosi di annullamento limitatamente alla determinazione della pena e di rigetto nel resto del ricorso, con conseguente consolidamento del giudizio di penale responsabilita' per i reati in contestazione da cui discende la responsabilita' civile, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile; comune di San Giuseppe Vesuviano, spese che liquida in complessivi 2.800,00, euro, oltre a IVA e CPA.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli; rigetta nel resto il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile(comune di San Giuseppe Vesuviano, spese che liquida in complessivi 2.800,00, euro, oltre a IVA e CPA.

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