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Commette il reato di spaccio colui che esibisce ai passanti un cutter con tracce di hashish

Il gesto consistente nel mostrare ai passanti un “cutter” che presenti in maniera evidente frammenti di sostanza stupefacente sulla lama, può senz’altro ritenersi diretto ad invitare terze persone all’acquisto dello stupefacente e, pertanto, indice di un’attività di spaccio, quando sulla persona dell’agente siano rinvenute anche dosi di sostanza stupefacente già preparate. Invero una simile condotta non può avere alcun senso se non quello di comunicare ai potenziali acquirenti, i quali sono perfettamente in grado di riconoscere gli strumenti usualmente utilizzati per il taglio di stupefacenti, la detenzione di droga ad uso di terzi. (Tribunale Bologna Penale
Sentenza del 6 marzo 2008, n. 655)



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE-DI BOLOGNA

SEZIONE PENALE

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

il Giudice dott. Pier Luigi di Bari

all'udienza dibattimentale del 21/02/08

Con l'intervento del P.M. Dott.ssa Bucciarelli (VPO)

e

con l'assistenza del cancelliere Gheri ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo

la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

DE.RO.CR.

elett. dom. c/o avv. Fr.Li. con studio in Diamante

Pres., det. p. a.c.

IMPUTATO

a) del reato p. e p. dall'art. 73 c. I, IV, V dpr 309/90 perché illecitamente deteneva ai fini di spaccio sostanza stupefacente tipo hashish del peso di gr. 2,2;

b) per il reato p. e p. dall'art. 4 L 18/4/1975 n. 110, perché portava con sé fuori dalla propria abitazione un cutter, della lunghezza complessiva di 23 cm. e con lama della lunghezza di 8 cm., con il quale tagliava la sostanza stupefacente per il reato di cui al precedente capo a).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ex art. 429 c.p.p. datato 6.3.07 l'Ufficio Gip presso il Tribunale di Bologna disponeva il giudizio nei confronti di De.Ro.Cr. in ordine ai reati di cui in rubrica.

Le prove erano ammesse all'udienza del 26.9.07.

L'istruttoria si svolgeva all'udienza del 21.2.08 con l'esame della teste Ga.Al. (operante di P.G.) e dell'imputato, detenuto per altra causa presente. All'esito le parti concludevano come da verbale.

Va affermata la penale responsabilità dell'imputato per entrambi i reati ascrittigli. La teste Ga. (agente della Polizia Municipale) ha spiegato come si era giunti al sequestro in capo al prevenuto di tre frammenti di sostanza stupefacente del tipo hashish, nonché di un cutter (con lama di cm. 8 su una lunghezza complessiva di 23), come da verbale 16.10.04 in atti.

La teste (unitamente ad un collega) aveva operato un controllo mentre era di passaggio in Via Zamboni ovvero in zona universitaria, luogo notorio di mercato locale di stupefacenti come confermato dall'esperienza giudiziaria. Nell'occasione aveva notato il prevenuto (già conosciuto per una precedente denuncia per violazione della disciplina delle armi) che avvicinava un terzo passante e gli mostrava qualcosa che aveva in mano.

Il passante andava oltre, faceva come un gesto per rifiutare, non si fermava. Chiesto al De.Ro. cosa avesse in mano l'interessato mostrava loro il cutter che presentava segni di sostanza o meglio frammenti della stessa sulla lama. Portato in ufficio per gli adempimenti relativi all'identificazione in ordine al primo reato accertato con sicurezza fino a quel punto ovvero la violazione dell'art. 4, l. n. 110.75, nel tirare fuori dalla tasca il documento d'identità il De.Ro. lasciava uscire dai pantaloni l'involucro unico contente i tre frammenti di droga. Le analisi chimiche indicano, su un peso di gr. 2,14, una percentuale di principio attivo al 6,77% pari a gr. 0,145 di Thc.

Veniva così ritenuto fondatamente l'accertamento anche del reato di detenzione illegale di stupefacente.

L'imputato in sede di esame ha ammesso che il cutter gli era appena servito per tagliare la sostanza e farsi una "canna" (in origine unitaria), ma ha asserito che ciò era stato fatto per uso esclusivamente personale.

Per sostenere ciò ha negato di aver fatto alcun gesto verso il passante. Ma tale interessata affermazione, resa nella consapevolezza della natura compromettente di quel gesto e del contesto in cui si inseriva, è smentita da quanto osservato dagli operanti (che il prevenuto a sua volta conosceva, ma evidentemente non aveva fatto in tempo a notare prima di compiere il gesto, proprio perché in transito) e dal fatto che gli stessi non trovano il prevenuto in attività preparatoria rispetto al consumo di una canna, bensì nell'atto di offrire qualcosa già pronto per la cessione avendo nel medesimo tempo il possesso dello strumento (il cutter) che era servito per suddividere la droga moltiplicando le dosi commerciali e consentendone la vendita tutte insieme o se del caso separatamente.

L'imputato si era guardato bene dall'esibire inizialmente agli operanti l'hashish ovvero il materiale (cartine) utile a farsi veramente una canna (e che lo stesso non risulta possedesse).

Aveva provato (tenuto conto del tempo avuto per muoversi e mettere le mani in tasca prima dell'intervento della P.G.) ad uscirne con una denuncia per la più modesta contravvenzione ex art. 4. l. cit.

Del resto non aveva senso che egli mostrasse al passante il cutter, mentre quel gesto era coerente con la detenzione di droga ad uso di terzi.

Le risultanze già menzionate della consulenza chimica in atti giustificano la concessione dell'attenuante ex art. 73, cp. 5, d.P.R. n. 309/90 tenuto conto anche delle modalità da strada, da segmento marginale del mercato illegale, della condotta.

I fatti, tra loro cronologicamente contestuali e strettamente connessi, sono da unificarsi ex art. 81, cpv., cp.

Il prevenuto non è meritevole di attenuanti generiche.

A prescindere dal motivo dichiarato per il quale è attualmente in custodia cautelare (per un'accusa di lesioni con rapina ai danni della sua ex ragazza) ancora sub iudice, ha due precedenti specifici per stupefacenti in concreto ostativi anche perché recenti (reati commessi nel novembre 2005 e nell'ottobre 2006), come da certificato del casellario giudiziale.

Per l'ultimo di essi il prevenuto ha riferito di aver subito arresti domiciliari per circa alcuni mesi.

Dunque la condotta sub A) oggetto del presente processo non è occasionale, come dimostrato da quelle analoghe successive.

La denuncia a piede libero non ha dissuaso l'interessato dalla reiterazione delittuosa.

Di tutto quanto sopra va tenuto conto ai sensi dell'art. 133 cp., pur nella modestia oggettiva della quantità di stupefacente detenuta.

Stimasi in proposito equa la pena di mesi nove di reclusione e Euro 1.600,00 di multa (p.b. per il più grave reato sub A) mesi 8 e 1.500 Euro; aumentata ex art. 81, cpv., cp. per il capo B) come sopra).

Ai sensi dell'art. 168, c. 1 n. 2, cp. va revocato di diritto (superandosi il limite di due anni con la pena applicata in questa sede per reato anteriormente commesso) il beneficio della sospensione condizionale della pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione e 1.500 Euro di multa, concesso al De.Ro. con la sentenza 17.12.05 del Tribunale di Bologna (irrevocabile il 9.1.06).

Va rimessa alla pertinente sede esecutiva, in difetto di dati aggiornati sulle pendenze processuali, la determinazione relativa all'applicazione dell'indulto ex l. n. 241/06.

Seguono le altre statuizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533 - 535 c.p.p.,

dichiara De.Ro.Cr. colpevole dei reati ascrittigli e, unificati gli stessi ex art. 81, cpv., c.p., e lo condanna alla pena di mesi nove di reclusione e Euro 1.600,00 di multa, oltre il pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 240 c.p.,

dispone la confisca e distruzione del cutter e dello stupefacente in sequestro.

Visto l'art. 168, c. 1 n. 2, c.p.,

revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al predetto imputato con sentenza Tribunale Bologna 17/12/05 (irrevocabile 9/1/06).

Così deciso in Bologna il 21 febbraio 2008.

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2008.

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