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Commette il reato di truffa aggravata ai danni della pubblica amministrazione pubblico dipendente che faccia apparire la sua presenza in ufficio ma svolge attività lavorativa altrove
Pubblicata il 13/07/2008
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NARDI Domenico - Presidente
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere
Dott. OLDI Paolo - Consigliere
Dott. SCALERA Vito - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Al. Vi., nato il (OMESSO);
avverso la sentenza emessa il 29.11.07 dalla Corte di appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilta' del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 22.9.05 il Tribunale di Nola dichiarava Al. Vi. responsabile, quale impiegato presso il Comune di (OMESSO) :
a) di tentata truffa ex articolo 56 c.p., articolo 640 c.p., comma 2, n. 1, per avere posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre in errore il citato ente locale mediante artifici e raggiri, ossia facendo apparire la sua presenza in ufficio in determinati giorni ovvero il suo stato di malattia, mentre in realta' svolgeva attivita' presso un esercizio commerciale, per procurarsi l'ingiusto profitto consistente in indebita retribuzione di giornate lavorative, ai danni del Comune; B) di falso ex articoli 476 e 479 c.p., per avere falsamente attestato, mediante sistema di rilevazione delle presenze e tramite certificato medico, la sua presenza presso l'ufficio comunale o la propria malattia; con la continuazione e le generiche prevalenti lo condannava a pena ritenuta di giustizia.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza 29.11.07 avverso la quale ha a proposto ricorso per Cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione in punto responsabilita' con riguardo ad entrambi i reati.
La Corte osserva.
Le violazioni sub B non sussistono.
Invero i cartellini segnatempo e i fogli di presenza non costituiscono atto pubblico (Cass. S.U. 11.4.06 n. 15983 Rv. 233423); per quanto concerne il certificato e' indiscusso che in effetti l'imputato soffrisse di asma bronchiale e d'altro canto non risulta che in detto documento fosse attestata come effettuata una visita: stante la genericita' dello stesso deve escludersi la ricorrenza del falso.
Per il resto le censure sono infondate.
Invero, nel provvedimento impugnato v'e' richiamo a plurimi dati, rappresentati da deposizioni e servizi di appostamento, alla luce dei quali emerge che il prevenuto svolgeva attivita' presso il Bar Commercio, sia al banco sia alla cassa, mentre egli aveva fatto credere di essere in ufficio ovvero impedito per malattia.
In conclusione s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per i reati sub B perche' i fatto non sussiste; con riguardo ai fatti sub A il ricorso va rigettato e d, conseguenza s'impone l'annullamento della decisione con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non potendo a tanto provvedere questa Corte in quanto il reato piu' grave e stato eliminato.
P.Q.M.
LA CORTE
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati sub B (falsi) perche' il fatto non sussiste; annulla la medesima sentenza con rinvio per rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.