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Commette il reato di truffa aggravata il curatore fallimentare che attraverso l'utilizzazione fraudolenta di mandati di pagamento falsificati appropri di somme di denaro di pertinenza della procedura fallimentare

Commette il reato di truffa aggravata ex articolo 61, numero 9, del Cp, e non quello di peculato, il curatore fallimentare che attraverso l'utilizzazione fraudolenta di mandati di pagamento falsificati e in apparenza provenienti dall'ufficio del giudice delegato al fallimento si appropri di somme di denaro di pertinenza della procedura fallimentare. Infatti, il curatore non ha né la disponibilità materiale, né quella giuridica di tali somme, in quanto per conseguirla necessita di apposito provvedimento di autorizzazione del giudice delegato (cfr. articolo 34 della legge fallimentare), onde la falsificazione dei mandati costituisce proprio lo strumento fraudolento mediante il quale si ottiene l'impossessamento del denaro.

Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 11 febbraio 2010, n. 5447



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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO' Antonio S. - Presidente

Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere

Dott. CORTESE Arturo - Consigliere

Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) Do. Vi. , nato il (OMESSO);

2) Ot. Ga. , nata il (OMESSO);

avverso la sentenza 11/6/2007 della Corte d'Appello di Perugia;

Visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;

Udita in udienza pubblica la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;

udito il Procuratore Generale in persona del Dr. E. Selvaggi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;

uditi, per le parti civili, l'avvocato dello Stato Fachetti Massimo e l'avv. G. La Spina, che hanno concluso per il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alle ulteriori spese in favore delle parti rispettivamente rappresentate;

uditi, per i ricorrenti, l'avv. F. Coppi e l'avv. S. Egidi (anche in sostituzione dell'avv. G. Casoli), che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi proposti nell'interesse dei rispettivi rappresentati.

FATTO

1- Il Gup del Tribunale di Perugia, con sentenza 11/3/2005, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava Ot.Ga. e Do. Vi. (marito della prima) colpevoli dei seguenti reati.

- a) peculato continuato e aggravato ai sensi dell'articolo 61 c.p., n. 7, per essersi appropriati, in concorso tra loro, della complessiva somma di euro 5.656.234,00, della quale la Ot. aveva il possesso per ragioni del suo ufficio di curatore di varie procedure fallimentari (IC. spa, Sa. Be. srl, Va. spa, An. - Ma. - Ep. , Ov. spa, sdf Gi. Se. e Sa. Fa. , At. snc) o di commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo " Bl. Te. sas", prelevandola in piu' riprese, nel corso di circa un decennio, dai depositi di pertinenza di tali procedure, anche mediante l'utilizzo di mandati di pagamento abusivamente compilati e falsificati con l'apposizione delle firme apocrife del giudice delegato e del dirigente della sezione fallimentare del Tribunale di Perugia, nonche' del sigillo autentico di tale ufficio (reati commessi fino al (OMESSO));

- b) falsita' continuata in atto pubblico, aggravata ai sensi dell'articolo 61 c.p., n. 9, per avere formato abusivamente, in concorso tra loro, numerosi mandati che autorizzavano il prelievo delle somme, falsificandoli con l'apposizione delle firme apocrife del giudice delegato e del cancelliere (fino al (OMESSO));

- c) uso abusivo, continuato e aggravato ex articolo 61 c.p., nn. 2 e 9, del sigillo del Tribunale di Perugia, per convalidare i mandati falsi di cui al punto che precede e conseguire cosi' l'illecito profitto (fino al (OMESSO));

dichiarava, inoltre, il Do. , nella qualita' di avvocato che aveva curato gli interessi della " F. Fi. spa" in alcune procedure esecutive pendenti dinanzi al Tribunale di Perugia, colpevole di:

- a) appropriazione indebita continuata e aggravata ex articolo 61 c.p., n. 11 della somma complessiva di euro 323.597,78 in danno della detta societa' (fino all'anno (OMESSO), denunzia-querela del (OMESSO));

- b) appropriazione indebita continuata e aggravata ex articolo 61 c.p., n. 11 in danno della " Ba. de. 14. spa" (nell'anno (OMESSO), denunzia-querela del (OMESSO)).

Il Gup concedeva agli imputati le circostanze attenuanti generiche, ritenute subvalenti rispetto alle contestate aggravanti e, con riferimento ai reati commessi in concorso ed unificati dal vincolo della continuazione, li condannava alla pena di anni sei di reclusione ciascuno, alle previste pene accessorie, nonche' in solido al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero delle Finanze ed Agenzia delle Entrate, Fallimento IC. spa, Fallimento Sa. di. Be. srl, Co.Ca. , C. F. quale legale rappresentate della IC. , Pa. Ne. quale legale rappresentante della " Ov. spa", con assegnazione di una provvisionale in favore del Ministero delle Finanze e Agenzia delle Entrate, del Fallimento IC. e del Fallimento Sa. di. Be. ; condannava, altresi', il Do. , con riferimento alle appropriazioni indebite ascrittegli individualmente ed unificate dal vincolo della continuazione, alla ulteriore pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.

2- Sui gravami proposti dagli imputati e dal Procuratore Generale, la Corte d'Appello di Perugia, con sentenza 11/6/2007, in parziale riforma di quella di primo grado, cosi' decideva:

- dichiarava inammissibile - per rinuncia - l'appello del P.G. finalizzato ad ottenere un congruo aumento della misura della pena inflitta agli imputati;

- escludeva la parte civile " Ov. spa" e revocava le corrispondenti statuizioni a favore della stessa;

- escludeva la parte civile Co.Ca. limitatamente alla costituzione nei confronti del Do. per i reati di appropriazione indebita;

- dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati, in ordine agli episodi di falso e di uso abusivo del sigillo commessi sino all'(OMESSO) e a quelli di peculato commessi sino all'(OMESSO), perche' estinti per prescrizione;

- riduceva la pena inflitta agli imputati, per i residui illeciti commessi in concorso e unificati dalla continuazione, ad anni cinque e mesi sei di reclusione ciascuno, determinando la pena complessiva per il Do. in anni sei di reclusione ed euro 1,200,00 di multa;

- dichiarava condonati anni tre della pena detentiva inflitta agli imputati e la multa inflitta al Do. ;

- confermava nel resto la pronuncia di primo grado.

2a- Il Giudice distrettuale giustificava l'esclusione della parte civile " Ov. spa", per non essere state osservate le formalita' previste dall'articolo 78 c.p.p.; della parte civile Co. Ca. limiti precisati, per carenza di legittimazione attiva, non rivestendo la qualita' di persona offesa-danneggiata in relazione ai delitti di appropriazione indebita ascritti al solo Do. .

Riteneva correttamente ammesse le altre parti civili, rilevando quanto segue:

- l'Avvocatura dello Stato, avendo, a norma al Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, articolo 1, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, ben poteva costituirsi parte civile per conto delle stesse, senza la necessita' di un espresso mandato;

- tanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri quanto il Ministero della Giustizia erano legittimati all'azione di risarcimento danni, facendo capo alla prima l'interesse della collettivita' al regolare esercizio della funzione giurisdizionale e al secondo l'interesse al regolare funzionamento dei servizi e dell'organizzazione giustizia;

- non poteva negarsi la legittimazione del Ministero della Giustizia a costituirsi parte civile contro gli imputati, solo perche' potrebbe essere chiamato da terzi danneggiati a rispondere, quale responsabile civile, dell'operato dei propri appartenenti;

- non poteva essere esclusa la costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Giustizia per non avere quantificato esattamente il danno e averne sollecitato la liquidazione in via equitativa o in separata sede;

- il Ministero delle Finanze ed Agenzia delle Entrate e Co. Ca. , quali singoli creditori di procedure concorsuali, erano legittimati a costituirsi parte civile, per fare valere danni connessi agli effetti cagionati dal mancato riparto, nei tempi dovuti, delle somme indebitamente distratte, con conseguente pregiudizio, specificamente per l'Amministrazione Finanziaria, della propria funzione e della propria immagine; tali danni non erano una duplicazione di quelli fatti valere dalle sole curatele del "Fallimento JC. " e del "Fallimento Sa. di. Be. "; non era di ostacolo alla costituzione di parte civile la L.F., articolo 240, che la preclude solo in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, quando vi sia gia' stata costituzione del curatore;

- sussisteva la legittimazione dei curatori del "Fallimento IC. " e del "Fallimento Sa. di. Be. " a costituirsi parte civile, non ostandovi il disposto della L.F., articolo 240, che si limita a disciplinare la costituzione di parte civile del curatore fallimentare contro il fallito, chiamato a rispondere di reati fallimentari, ma non esclude l'applicazione della normativa generale con riferimento ad altri reati;

- legittimato a costituirsi parte civile doveva ritenersi anche C.F. , gia' presidente del consiglio di amministrazione della "IC. spa" e socio di maggioranza della stessa, considerato che la richiesta risarcitoria era correlata a danni, patrimoniali (pregiudizio della possibilita' di fruire del concordato fallimentare) e non patrimoniali (pregiudizio dei rapporti interpersonali del C. con i creditori), patiti in tale veste e ben distinti da quelli cagionati al "Fallimento IC. ".

2b- Sul merito della vicenda, il Giudice distrettuale osservava, in generale, che la prova della colpevolezza degli imputati era offerta non soltanto dalle ammissioni dei medesimi, limitatisi a contestare solo alcuni episodi oggetto d'imputazione, ma soprattutto dalla documentazione acquisita (fascicoli fallimentari, estratti conto, mandati di pagamento) e dalle risultanze delle consulenze espletate, che avevano evidenziato l'enorme massa di denaro sottratta alle varie procedure fallimentari e dirottata verso i conti personali della Ot. , che in quelle procedure svolgeva le funzioni di curatore, e di suo marito, Do.Vi. .

Analizzando, quindi, i singoli episodi oggetto di contestazione, rilevava:

1) quanto al "Fallimento Ov. ", la stessa imputata aveva ammesso prelevamenti per fini personali (lire 134.896.395), ripianati, poi, con prelevamenti dalle casse del "Fallimento IC. ", circostanza questa riscontrata dalla espletata consulenza contabile An. - D'. ;

2) quanto al "Fallimento An. - Ma. - Ep. ", v'era stato un prelievo illecito di lire 1.452.799 e la tesi difensiva, secondo cui tale prelievo sarebbe stato destinato a coprire le spese di chiusura della procedura, era stata smentita dalla consulenza contabile, che aveva accertato il diverso importo delle dette spese, registrato in data (OMESSO), laddove il prelievo illegittimo risaliva al (OMESSO);

3) quanto al "Fallimento Gi. e Sa. ", la consulenza contabile aveva accertato l'ingiustificato prelievo in data (OMESSO) della somma di lire 4.354.913, confluita in un assegno emesso a favore della Ot. e non destinata, come sostenuto, a copertura di spese della procedura, di importo totalmente diverso e riportate nel registro fallimento sotto la data (OMESSO);

4) quanto al "Fallimento At. snc di Si. ", l'ammanco di lire 2.000.000 era riferibile, secondo la consulenza contabile, all'appropriazione diretta del corrispettivo ricavato dalla vendita di un veicolo registrata il (OMESSO) (non si era fatto ricorso, in questo caso, al sistema del falso mandato di pagamento); sul libro giornale, a copertura di tale ammanco, erano stati annotati interessi maturati al (OMESSO) per lire 533.710 anziche' per lire 2.533.710;

5) quanto al "Fallimento Va. spa", la documentazione acquisita e la consulenza contabile avevano evidenziato che l'assegno di lire 27.000.000, emesso in data (OMESSO) dalla societa' " Vi. Do. srl" a favore del fallimento per un acquisto immobiliare, era stato versato sul conto personale della Ot. : costei aveva prelevato in pari data dal proprio conto la somma di lire 4.887.000, versata al notaio per l'INVIM relativa alla compravendita immobiliare; aveva tratto sul proprio c/c bancario, in data (OMESSO), due assegni dell'importo rispettivamente di lire 9.426.000, per il pagamento dell'imposta di registro, e di lire 7.712.000 in favore della societa' " Vi. Do. srl" per restituzione di IVA computata in eccesso; non v'erano tracce di altri pagamenti inerenti al "Fallimento Va. spa" e, in ogni caso, l' Ot. aveva gestito l'importo di lire 27.000.000 come cosa propria;

6) quanto al "Concordato Preventivo Bl. Te. sas", in cui l' Ot. aveva svolto le funzioni, prima, di commissario giudiziale e, poi, di liquidatore, era stato riscontrato un ammanco di lire 62.015,051, ammesso in gran parte dalla stessa imputata (quanto a lire 50.000.000), che lo aveva coperto con la cessione di crediti da percepire a titolo di compenso maturato in altre procedure fallimentari;

7) in relazione al "Fallimento IC. ", le consulenze contabili avevano accertato l'importo delle somme di volta in volta abusivamente prelevate dai depositi fallimentari; la tesi difensiva, secondo cui gran parte di dette somme sarebbe stata destinata a fronteggiare spese della procedura concorsuale, non aveva trovato alcun puntuale ed univoco riscontro.

2c- Sulla inquadrabilita' della condotta di appropriazione nel paradigma del peculato e non, come sostenuto dalla difesa, in quello della truffa, la Corte territoriale si faceva carico di analizzare il rapporto che si instaura tra il curatore fallimentare e la massa attiva della procedura e, piu' in particolare, i poteri del curatore sulle somme depositate nei conti riferibili al fallimento in relazione logicamente anche al ruolo svolto dal giudice delegato. Secondo il combinato disposto della L.F., articoli 31 e 34, al curatore compete l'amministrazione del patrimonio fallimentare al fine di garantire la par condicio creditorum e per cio' solo finisce per conseguire la disponibilita' giuridica di quel patrimonio, di cui il fallito viene spossessato. E' vero che tale amministrazione deve svolgersi sotto la direzione del giudice delegato, al quale compete il potere di autorizzare il prelievo di somme dai depositi bancari intestati al fallimento, ma spetta comunque al curatore, nell'esercizio appunto dei suoi poteri gestionali, l'individuazione delle esigenze di pagamento, con l'effetto che si profila un procedimento in cui l'atto dispositivo viene posto in essere con il concorso di piu' organi, ai quali fa capo congiuntamente la disponibilita' giuridica del bene. Preesistendo, quindi, in capo al curatore fallimentare la disponibilita' giuridica delle somme in deposito, conseguirne quella materiale e diretta attraverso la formazione ed utilizzazione di falsi mandati di pagamento costituisce un mero espediente per mascherare l'interversio possesionis e, quindi, l'indebita appropriazione. Nel caso concreto, peraltro, i libretti di deposito, anziche' essere custoditi presso l'ufficio fallimentare, erano detenuti personalmente dalla Ot. o da suo marito, circostanza questa che, pur espressione di una prassi anomala, costituiva una ulteriore ragione per qualificare la condotta appropriativa come peculato.

Aggiungeva la Corte di merito che la Ot. , in numerose occasioni, si era appropriata di somme e titoli di pertinenza delle procedure concorsuali da lei direttamente detenuti, senza quindi fare ricorso alla utilizzazione di mandati di pagamento falsi. Richiamava: a) l'appropriazione della somma di lire 27.000.000 in danno del "Fallimento Va. "; b) l'appropriazione, nell'ambito del "Concordato preventivo Bl. Te. Sp. sas", delle somme ricavate dalla vendita di beni, non soggette a deposito e nella diretta disponibilita' del liquidatore; c) prelievi dal "Fallimento Ov. " di somme depositate provvisoriamente su libretti postali; d) la somma di lire 2.000.000 incamerata a seguito della vendita di una autovettura del "Fallimento At. snc di Si. "; c) titoli di Stato pertinenti al "Fallimento IC. " per un importo di lire 1.416.000.000 incassati il (OMESSO) e mai riversati sui conti della procedura: lire 1.086.000.000 erano stati depositati sul conto della Ot. per transitare, poi, sui conti del Do. ; del residuo si era persa ogni traccia; f) estinzione in data (OMESSO), sempre nell'ambito del "Fallimento IC. ", di due depositi postali, sui quali era stata depositata provvisoriamente la somma complessiva di lire 1.432.074.000, mai confluita nei depositi bancari della procedura. Questi ultimi casi non potevano essere inquadrati nella piu' tenue fattispecie di cui alla L.F., articolo 230, che sanziona la condotta omissiva del curatore che non ottemperi all'ordine del giudice di depositare somme di pertinenza del fallimento.

Disattendeva la tesi prospettata dal Do. , secondo cui le operazioni bancarie sui libretti di deposito dei fallimenti sarebbero ascrivibili esclusivamente ad una sua iniziativa e quindi, non rivestendo egli la qualita' di pubblico ufficiale, sarebbero riconducibili nel paradigma della truffa. Sottolineava, per contro, che la gestione delle varie procedure concorsuali faceva capo alla Ot. e che tutte le operazioni delittuose erano state compiute con il "primario e indefettibile contributo" della stessa, a cui si era affiancato l'apporto anche materiale del Do. .

2d- Doveva, tuttavia, tenersi conto dei nuovi e piu' brevi termini di prescrizione introdotti dalla Legge n. 251 del 2005, considerato che, al momento della sua entrata in vigore (8/12/2005), il presente processo non era ancora pendente in grado di appello anche se era gia' stata pronunciata e depositata la sentenza di primo grado (gli appelli erano stati depositati il 5, 7 e 20 gennaio 2006). Secondo la nuova normativa, il delitto di peculato si prescrive nel termine massimo di dodici anni e sei mesi e quelli di falso, di uso abusivo del sigillo nel termine massimo di sette anni e sei mesi, escludendosi il rilievo della continuazione, con la conseguenza che tutte le condotte di peculato commesse fino all'(OMESSO) e gli episodi di falso e di uso abusivo di sigillo commessi fino all'(OMESSO) andavano dichiarati estinti per prescrizione.

2e- Andava condiviso il bilanciamento in termini di prevalenza delle aggravanti sulle attenuanti generiche, tenuto conto del danno rilevante provocato nell'ambito di procedure fallimentari, delle modalita' operative, della protrazione nel tempo delle condotte illecite, dello spregiudicato sfruttamento da parte della Ot. della funzione pubblica rivestita, dell'alterazione del rapporto di fiducia da parte del Do. in relazione alle appropriazioni indebite a lui ascritte in via esclusiva.

3- Hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, gli imputati.

3a- Il Do. deduce:

-1) mancanza, manifesta illogicita' della motivazione ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla ritenuta qualificazione giuridica del ratio appropriativo come peculato anziche' come truffa: doveva escludersi che la Ot. , in relazione alle funzioni affidatele nell'ambito delle procedure concorsuali, avesse il possesso del denaro oggetto delle successive appropriazioni in concorso con il marito Do.Vi. , fatta eccezione per due soli episodi, e cio' perche', proprio in base alle norme di cui alla L.F., articoli 31 e 34, richiamate dalla sentenza di merito, il curatore amministra il patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato (articolo 31), deve depositare tutte le somme riscosse presso l'ufficio postale o l'istituto di credito indicato dal giudice e su conto intestato al fallimento, non puo' prelevarle se non in forza di mandati di pagamento emessi dal giudice (articolo 34). Il curatore non ha ne' il possesso materiale ne' quello giuridico del bene. L'essersi procurato tale possesso, facendo ricorso alla condotta truffaldina della utilizzazione di mandati di pagamento falsi, integra il reato di truffa, nel quale il possesso costituisce il punto di arrivo della condotta illecita, laddove nel peculato il possesso costituisce il punto di partenza della condotta integratrice del reato. La gestione della procedura concorsuale da parte del curatore non implica il possesso o la disponibilita' dei beni del fallimento da parte del medesimo curatore e cio' lo si evince anche da un'analisi storica della disciplina in materia, comparando i contenuti dell'articolo 713 del codice di commercio abrogato, della Legge n. 995 del 1930, e della L.F., articolo 31;

-2) mancanza, manifesta illogicita' della motivazione ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla disciplina del concorso di persone nel reato (articolo 110 c.p.) in relazione agli addebiti di peculato, falso e uso abusivo di sigillo, non essendosi offerta alcuna indicazione circa la condotta specifica addebitata al Do. ; si erano ricostruiti in modo globale ed indifferenziato i vari illeciti oggetto di accusa, si erano descritti i comportamenti della Ot. e si era ritenuto il concorso del Do. negli stessi, senza dimostrare il concreto contributo causale di quest'ultimo nell'attuazione del progetto criminoso;

-3) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale (articoli 132 e 133 c.p.), con riferimento alla misura della pena inflitta.

La difesa del Do. ha depositato in data 11/10/2009 motivi aggiunti, con i quali rileva l'intervenuta estinzione per prescrizione dei reati di appropriazione indebita individualmente ascritti al prevenuto, nonche' degli episodi di peculato, di falso e di uso abusivo del sigillo commessi in concorso, che, per il tempus commissi delicti, erano colpiti dalla causa estintiva.

3b- La Ot. lamenta:

-1) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione delle parti civili costituite e alla conferma delle relative statuizioni a loro favore: a) l'Avvocatura Distrettuale dello Stato non poteva costituirsi parte civile per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il Ministero di Giustizia in difetto di un'idonea documentazione attestante la volonta' di tali Amministrazioni di esercitare nel processo penale la pretesa risarcitoria, peraltro soltanto postulata e non dimostrata; b) carenza di legittimazione a costituirsi parte civile del Ministero delle Finanze ed Agenzia delle Entrate, di Co.Ca. , di C.F. per la IC. spa, quali creditori singoli, essendo cio' inibito dalla L.F., articolo 51, che vieta l'esercizio di azioni esecutive autonome da parte dei singoli creditori; spetta unicamente al curatore fallimentare rappresentare l'intera compagine creditoria, altrimenti si avrebbe una duplicazione delle pretese creditorie; i singoli creditori, inoltre, non possono ritenersi soggetti danneggiati dal reato, in quanto il danno lamentato non e' diretta conseguenza della condotta criminosa addebitata agli imputati; la costituzione di parte civile non e' comunque ammissibile in relazione ai reati di falso e di uso abusivo di sigillo, che hanno natura monoffensiva; il C. , quale legale rappresentante della IC. spa, dichiarata fallita, era privo della capacita' di stare in giudizio personalmente in una causa relativa a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento; c) carenza di legittimazione del curatore dei fallimenti "IC. spa" e " Sa. di. Be. " a costituirsi parte civile nel presente procedimento, che non ha ad oggetto reati fallimentari (L.F., articolo 240);

-2) inosservanza e/o erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilita' per asserite appropriazioni relative ad alcune procedure fallimentari: a) nel fallimento " An. - Ma. - Ep. " la regolarita' gestionale emergeva inequivocabilmente dalla pagina di chiusura del registro fallimentare; b) stessa considerazione andava fatta per i fallimenti " Gi. e Sa. ", " At. snc di Si. "; c) quanto al concordato " Bl. Te. Sp. sas", il saldo di cassa di lire 62.015.051 era stato coperto interamente con cessione di crediti; d) gli ammanchi relativi al fallimento "IC. spa" erano di entita' inferiore a quella ritenuta, essendo stati effettuati numerosi pagamenti per spese di gestione relative alla procedura concorsuale; e) nel fallimento " Ov. ", l'asserito ammanco corrisponde esattamente all'importo pagato all'INPS, all'INAIL, allo SCAU; f) nessun ammanco nel fallimento " Va. spa", essendosi offerta puntuale dimostrazione della destinazione data alla somma di lire 27.000.000; eventuali irregolarita' dovevano essere ricondotte nella fattispecie di cui alla L.F., articolo 230;

-3) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale (articoli 314 e 640 c.p.) e vizio di motivazione circa la ritenuta configurabilita' del peculato piuttosto che della truffa, e cio' sulla base delle stesse argomentazioni sviluppate nel ricorso del Do. ;

-4) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso di persone nel reato e alla mancata individuazione delle condotte ascrivibili a ciascun imputato, le cui posizioni erano state valutate in maniera indifferenziata; non si erano tenute nel debito conto le conclusioni della consulenza grafologica, secondo cui la Ot. era rimasta estranea all'attivita' di falsificazione delle firme apposte sui mandati di pagamento, il che dimostrava l'addebitabilita' al solo coimputato della condotta di falsificazione e di abusivo prelievo delle somme;

-5) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al bilanciamento delle aggravanti con le attenuanti generiche e alla misura della pena inflitta.

DIRITTO

1- I ricorsi sono parzialmente fondati e vanno accolti nei limiti di seguito precisati.

I motivi di doglianza articolati, in parte comuni ad entrambi i ricorrenti, vanno analizzati seguendo un ordine di priorita' logica.

2- La censura con cui si denuncia la violazione di legge e il connesso vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di esclusione delle parti civili (ricorso Ot. ) e' inammissibile, in quanto ripropone questioni gia' discusse e ritenute infondate dal giudice d'appello, le cui argomentate ragioni sono sostanzialmente ignorate o comunque marginalizzate nel ricorso, che, in relazione a questo profilo, si rivela aspecifico.

2a- In ogni caso, deve ribadirsi che l'Avvocatura dello Stato, derivando il suo ius postulandi direttamente dalla legge (Regio Decreto n. 1611 del 1933, articolo 1), non ha bisogno, per costituirsi parte civile nel processo penale, del conferimento di una procura da parte dell'Amministrazione statale rappresentata in giudizio e non e' neppure onerata della produzione della documentazione attestante la volonta' della stessa Amministrazione di procedere giudizialmente. Il rapporto sottostante a quello di mandato ex lege tra l'Amministrazione pubblica e l'Avvocatura dello Stato e relativo alla gestione della lite costituisce, infatti, un rapporto meramente interno con l'Amministrazione medesima, senza alcuna necessita' che questa deliberi, con atti di rilievo esterno, la sua volonta' di agire o di resistere in giudizio (cfr. Cass. sez. 18/11/2007 n. 4060; sez. 5 27/3/1999 n. 11441).

2b- Nell'ambito del procedimento penale a carico del curatore fallimentare, chiamato a rispondere dei reati di peculato (o, come si precisera' in seguito, di truffa aggravata) e di falso, sono certamente legittimati a fare valere distinte pretese risarcitorie sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri che il Ministero della Giustizia.

La prima, quale soggetto che rappresenta la sintesi politica e di governo dello Stato-comunita', e' portatrice dell'interesse della collettivita' all'esercizio imparziale e indipendente della funzione giudiziaria, di cui anche la procedura fallimentare e' espressione, attraverso l'espletamento delle funzioni affidate ad un organo centrale della procedura, qual e' il curatore, che deve garantirne il regolare svolgimento a tutela della par candido creditorum. Il secondo, in quanto preposto all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia, ha interesse a fare valere danni a questo derivati dall'illecita attivita' (ritardi nell'espletamento della procedura, necessita' di controlli ispettivi straordinari, rimedi per sopperire alle disfunzioni verificatesi).

2c- Deve, inoltre, precisarsi che, a giustificazione dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, la causa pretendi e' correttamente individuata nell'esposizione delle ragioni connesse alla natura dell'imputazione e al rapporto tra questa e la pretesa azionata. Non e' necessaria, ai fini dell'ammissibilita' della costituzione di parte civile, la concreta individuazione del petitum, la cui quantificazione puo' avvenire anche in separata sede civile.

2d- Deve pure ribadirsi che la costituzione di parte civile dei singoli creditori e' preclusa, ai sensi del Regio Decreto n. 267 del 1942, articolo 240, soltanto in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, quando vi sia la costituzione del curatore, rimanendo salva, come correttamente sottolinea la sentenza impugnata, la facolta' del singolo creditore di fare valere una richiesta di risarcimento a titolo personale (cd. legittimazione principale), qual e' quella per danni di diretta derivazione dalla condotta illecita del curatore. Inconferente, al riguardo, e' il richiamo, contenuto in ricorso, alla L.F., articolo 51, (testo previgente), che vieta ogni azione individuale esecutiva sui beni compresi nel fallimento, laddove, nella specie, la costituzione di parte civile e' finalizzata a fare valere il danno subito dal singolo in conseguenza della indebita sottrazione dalla massa fallimentare di ingenti somme di denaro.

2e- Legittimata a costituirsi parte civile e' anche la curatela fallimentare subentrata a quella resasi responsabile dei reati oggetto del presente procedimento. Non e' di ostacolo a tanto la L.F., articolo 240 che, prevedendo la costituzione di parte civile del curatore anche contro il fallito in relazione ai reati fallimentari, non esclude la possibilita' di costituzione, in base alla normativa generale, per reati di natura diversa da cui sia derivato al fallimento un qualche danno Non puo' e non deve paventarsi una duplicazione di risarcimenti, posto che il danno subito dalla massa fallimentare in conseguenza della condotta distrattiva e di falsificazione del curatore non e' sovrapponibile a quello patito dal singolo creditore, rimasto ulteriormente penalizzato, nelle sue legittime aspettative, dall'andamento patologico, ascrivibile alla condotta del curatore, della procedura concorsuale.

2f- La costituzione di parte civile correttamente e' stata ammessa in relazione anche ai reati di falso e di uso abusivo del sigillo, considerato che il danneggiato al quale spetta il risarcimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 185 c.p. e articolo 74 c.p.p., non si identifica necessariamente con la persona offesa dai detti reati ma con chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione dell'autore dei medesimi reati, sicche' irrilevante si rivela la problematica circa la natura monoffensiva o plurioffensiva degli illeciti.

3- La sentenza impugnata ricostruisce in fatto la vicenda con motivazione esaustiva, immune da vizi logici e strettamente ancorata alle emergenze processuali e, in particolare, alla documentazione acquisita, agli esiti delle consulenze espletate (contabile e grafologica), alle parziali ammissioni degli stessi imputati, sicche' la sottrazione delle ingenti somme di denaro di pertinenza delle varie procedure concorsuali, facendo ricorso, in molti casi, al mezzo fraudolento della utilizzazione di mandati di pagamento falsi, e il dirottamento di dette somme sui conti personali della Ot. o di suo marito, Do.Vi. , possono ritenersi dati definitivamente acclarati.

I rilievi formulati al riguardo della ricorrente Ot. si muovono nella prospettiva di accreditare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e si risolvono, quindi, in non consentite censure in fatto all'iter argomentativo seguito dalla sentenza di merito, nella quale, per altro, v'e' puntuale risposta a detti rilievi, in tutto sovrapponibili a quelli gia' sottoposti all'attenzione della Corte territoriale.

4- Infondata e' la doglianza con la quale entrambi i ricorrenti, sia pure da opposte prospettive, denunciano, con riferimento alle condotte illecite loro congiuntamente ascritte, l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in tema di concorso di persone nel reato.

La ricostruzione della vicenda, cosi' come emerge dai dati oggettivi acquisiti e realisticamente interpretati in sede di merito, conclama il concorso di entrambi gli imputati negli illeciti congiuntamente ascritti.

La sinergia operativa dei due protagonisti, orientata coscientemente e volontariamente al conseguimento del fine illecito, emerge con chiarezza.

E' innegabile, invero, il ruolo centrale e determinante della Ot. che, avendo, per la qualita' rivestita, la gestione delle varie procedure concorsuali, aveva consentito le operazioni di appropriazione del denaro di pertinenza delle medesime, predisponendo le coperture formali e tutto quanto necessario allo scopo; non secondario e non marginale appare l'apporto causale del Do. , che aveva contribuito, con la moglie, alla falsificazione dei mandati di pagamento (cfr. sentenza di primo grado) e, in piu' occasioni, aveva direttamente curato le relative operazioni bancarie; le ingenti somme di denaro sottratte erano state, per la maggior parte, dirottate sui conti bancari personali sia del Do. che della Ot. oppure direttamente utilizzate dai medesimi per fronteggiare esigenze personali.

Di fronte a tale realta', non e' dato vedere come possa essere seriamente contestata la compartecipazione dei due ricorrenti negli illeciti loro congiuntamente contestati.

5- Merita accoglimento il motivo di ricorso col quale entrambi i ricorrenti lamentano l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica, come peculato piuttosto che come truffa, di quegli episodi appropriativi realizzati attraverso l'utilizzazione fraudolenta di mandati di pagamento falsificati e in apparenza provenienti dall'ufficio del giudice delegato al fallimento.

S'impone, quindi, la necessita' di individuare il discrimine tra peculato e truffa aggravata ai sensi dell'articolo 61 c.p., n. 9, per stabilire se detti episodi siano inquadragli nell'una o nell'altra figura criminosa, con i conseguenti effetti sul piano sanzionatorio.

Nel peculato, la rilevanza penale della condotta appropriativa del denaro o della cosa mobile altrui presuppone il possesso o comunque la disponibilita' di tali beni da parte del pubblico ufficiale "per ragione del suo ufficio o servizio". L'avere affiancato, con la riforma del 1990, al concetto di "possesso" quello di "disponibilita'" evoca - in linea peraltro con la ricostruzione esegetica maturata gia' nel vigore del previgente articolo 314 c.p. - un ampio potere autonomo sulla cosa da parte dell'agente, che gli consenta di disporne, con obbligo tuttavia di rispettarne la destinazione. Il legislatore allude chiaramente al fatto che "puo' essere commesso peculato anche su cosa che non sia nella detenzione materiale del pubblico ufficiale, ma della quale questi abbia ugualmente il potere di disporne mediante atti giuridici". L'elemento caratterizzante il possesso o la disponibilita' e' rappresentato dalla "ragione dell'ufficio o del servizio", legame da intendersi in senso lato, tanto da ricomprendervi ipotesi di mera occasionalita' tra il possesso della res oggetto di appropriazione e l'esercizio, anche di fatto, delle funzioni. L'appropriarsi il denaro o la cosa mobile altrui di cui si abbia il possesso si traduce sostanzialmente nell'atteggiarsi uti dominus da parte del pubblico ufficiale nei confronti di tali beni, "mediante il compimento di atti incompatibili con il titolo per cui si possiede, cosi' da realizzare l'interversio possessionis e l'interruzione della relazione funzionale tra il bene e il suo legittimo proprietario".

Il delitto di truffa aggravata dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione postula che l'agente, inducendo taluno in errore attraverso artifizi o raggiri, consegua per se' o per altri "un ingiusto profitto", rappresentato anche, per rimanere aderenti al caso in esame, dall'impossessamento di un determinato bene, di cui prima non aveva l'autonoma disponibilita'.

La differenza di fondo fra i due illeciti risiede nel fatto che nel delitto di peculato il possesso e la disponibilita' del denaro per determinati fini istituzionali e' un antecedente della condotta incriminata, mentre nella truffa l'impossessamento della cosa e' l'effetto della condotta illecita. E' al rapporto tra possesso, da una parte, ed artifizi e raggiri, dall'altra, che deve aversi riguardo, nel senso che, qualora questi ultimi siano finalizzati a mascherare l'illecita appropriazione da parte dell'agente del denaro o della res di cui gia' aveva legittimamente la disponibilita' per ragione del suo ufficio o servizio, ricorrera' lo schema del peculato; qualora, invece, la condotta fraudolenta sia posta in essere proprio per conseguire il possesso del denaro o della cosa mobile altrui, sara' integrato il paradigma della truffa aggravata. A differenziare le due figure criminose, conclusivamente, non rileva tanto la precedenza cronologica o la contestualita' della frode rispetto alla condotta appropriativa, bensi' il modo col quale il funzionario infedele acquista il possesso del denaro o del bene costituente l'oggetto materiale del reato: il momento consumativo della truffa coincide con il conseguimento del possesso a cagione dell'inganno e quale diretta conseguenza di esso, il che significa appropriazione immediata e definitiva del denaro o della res a vantaggio personale dell'agente; il peculato presuppone il legittimo possesso (disponibilita' materiale o giuridica), per ragione dell'ufficio o del servizio, del denaro o della res, che l'agente successivamente fa propri, condotta quest'ultima che, anche se eventualmente caratterizzata da aspetti di fraudolenza, non esclude la configurabilita' del delitto di cui all'articolo 314 c.p., fatte salve le ulteriori ipotesi di reato eventualmente concorrenti (nella specie, falso e uso abusivo di sigillo).

Nel caso in esame, deve escludersi che la Ot. , nella qualita' di curatore delle diverse procedure fallimentari prese in considerazione e con riferimento a quei soli episodi di appropriazione realizzati, in concorso col Do. , attraverso l'utilizzo di mandati di pagamento falsificati, avesse il possesso, per ragione dell'ufficio ricoperto, del denaro di pertinenza delle dette procedure ed oggetto della successiva appropriazione indebita. Il curatore del fallimento, a norma della L.F., articolo 31, "ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare sotto la direzione del giudice delegato", che deve comunque valutare la legittimita' e l'opportunita' delle determinazioni del primo. A norma poi della L.F., articolo 34, le somme che il curatore riscuote a qualunque titolo nell'ambito della procedura concorsuale "devono essere depositate entro cinque giorni presso l'ufficio postale o presso un istituto di credito indicato dal giudice, con le modalita' da lui stabilite" e "il deposito deve essere intestato all'ufficio fallimentare e non puo' essere ritirato che in base a mandato di pagamento del giudice delegato".

Alla luce di tale disciplina, e' agevole rilevare che il curatore, nella gestione del patrimonio fallimentare, pur disponendo di poteri di iniziativa e di indirizzo, deve comunque sottostare alla direzione e al controllo del giudice delegato (articolo 31) e soprattutto non puo' disporre liberamente delle somme relative all'attivo fallimentare, depositate su conti postali o bancari indicati dal giudice, ma deve, in conformita' alle finalita' della procedura, munirsi della preventiva autorizzazione del giudice per entrarne lecitamente in possesso (articolo 34). Cio' significa che il curatore non ha ne' la disponibilita' materiale ne' quella giuridica del denaro depositato su conti intestati all'ufficio fallimentare, proprio perche' per conseguirla non puo' prescindere dalla preventiva autorizzazione del giudice. Sussiste, quindi, al riguardo una interferenza condizionante tra te competenze che la legge assegna agli organi fallimentari, il curatore e il giudice delegato, nel senso che il primo non puo', con atti di sua esclusiva competenza, inserirsi liberamente nel maneggio del denaro depositato a nome del fallimento, spettando soltanto al secondo autorizzarne il prelievo in funzione delle esigenze della procedura esecutiva concorsuale.

Da cio' discende che i due imputati, avendo concorso nella falsificazione dei mandati di pagamento per incassarne i relativi importi e farli propri, si sono resi responsabili, in relazione ai corrispondenti episodi, di truffa aggravata ai sensi dell'articolo 61 c.p., nn. 7 e 9 e non di peculato, essendo difettato negli agenti il preventivo possesso legittimo (o disponibilita') delle somme di denaro, il cui impossessamento truffaldino, invece, ha coinciso con l'appropriazione per profitto personale.

Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere, sul punto specifico, annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze, che dovra' rideterminare la misura della pena da infliggere ai due imputati, con riferimento agli illeciti di cui rispondono in concorso, rimodulandola tenendo conto della meno rigorosa previsione sanzionatoria del reato cosi' come qualificato.

Rimane logicamente ferma la inquadrabilita' nel paradigma del peculato di quelle condotte appropriative di denaro e di titoli del fallimento detenuti direttamente e legittimamente dalla Ot. per ragione del suo ufficio e non depositati su conti bancari o postali vincolati all'autorizzazione del giudice.

6- Non ha pregio la doglianza con la quale la ricorrente Ot. sollecita l'inquadramento delle condotte da ultimo citate nello schema del reato di cui alla L.F., articolo 230. Elemento costitutivo di tale illecito, invero, e' il ritardo nel versare le somme o altra cosa del fallimento a seguito di espresso ordine del giudice, senza che le somme o le cose siano entrate a fare parte del patrimonio del curatore. I fatti, per cosi' come ricostruiti, rimangono al di fuori di tale schema.

7)- E' infondato il motivo aggiunto col quale il Do. , sulla base degli stessi postulati interpretativi della Corte territoriale, ha sollecitato la declaratoria di estinzione per prescrizione di altri episodi dei reati commessi in concorso con la Ot. (reati di falso relativi al "Fallimento Sa. di. Be. "; reato di peculato relativo al prelievo dal libretto n. (OMESSO) intestato al "Fallimento IC. "; reati di falso relativi al prelievo della somma di lire 76.780.317; reati di falso connessi ai prelievi dal libretto n. (OMESSO) intestato al "Fallimento IC. "; reato di peculato relativo al "Fallimento Gi. e Sa. "). E' il caso di precisare che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, devesi avere riguardo, ai fini della verifica del decorso del termine di prescrizione, alla disciplina previgente, considerato che, alla data di entrata in vigore della Legge n. 251 del 2005 che ha introdotto termini di prescrizione piu' brevi, era stata gia' pronunciata la sentenza di primo grado.

Ai fini dell'operativita' della disposizione transitoria di cui all'articolo 10, comma 3 della detta legge, cosi' come risultante dopo l'intervento della Corte Costituzionale (sent n. 393/'06), infatti, la pronuncia della sentenza e'i condanna di primo grado determina la pendenza in grado d'appello del procedimento, ostativa all'applicazione retroattiva delle norme piu' favorevoli (cfr. Cass, S.U. 29/10/2009, D'Amato). Alla luce di tale principio, gli episodi delittuosi ai quali il ricorrente Do. fa riferimento, pur tenuto conto della diversa qualificazione giuridica attribuita alle condotte di appropriazione (truffa pluriaggravata), non sono - ad oggi - prescritti (il termine di prescrizione, considerato nella sua massima estensione, e' di anni quindici). Ovviamente, in difetto dell'impugnazione del P.G., rimane immodificabile la declaratoria d'improcedibilita' in relazione agli episodi delittuosi dichiarati estinti per prescrizione dalla Corte territoriale.

8- Fondato e' il motivo aggiunto articolato dalla difesa del Do. in relazione ai reati di appropriazione indebita aggravata al medesimo individualmente ascritti.

Tali delitti cosi' come unificati, invero, tenuto conto dell'epoca a cui risale la loro consumazione (fino all'anno (OMESSO)), sono estinti per prescrizione, atteso che il relativo termine, considerato nella sua massima estensione di anni sette e mesi sei, e' - ad oggi - interamente decorso (il dies a quo, in difetto di piu' precise indicazioni, deve individuarsi, per il principio del favor rei, nel 1 gennaio 2002).

Sul punto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con la formula corrispondente. E' il caso di precisare che, per tutte le considerazioni sviluppate nelle sentenze di merito, non ricorrono i presupposti di operativita' della disposizione di cui al capoverso dell'articolo 129 c.p.p..

9- Il motivo d'impugnazione col quale entrambi i ricorrenti censurano la sentenza di merito nella parte relativa al trattamento sanzionatorio loro riservato rimane, allo stato, assorbito dalla statuizione di annullamento proprio in relazione a tale aspetto, per effetto della diversa e meno grave qualificazione giuridica delle condotte criminose alle quali si e' fatto cenno innanzi.

10- Alla conferma del giudizio di colpevolezza, sia pure con il correttivo della diversa qualificazione giuridica di alcuni degli illeciti addebitati ai ricorrenti, consegue la condanna di costoro, in solido, alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalle parti civili curatela "Fallimento Sa. di. Be. ", curatela "Fallimento IC. ", Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia e Agenzia delle Entrate. Dette spese devono essere liquidate nella misura in dispositivo precisata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Do. Vi. , relativamente alle appropriazioni indebite aggravate, perche' estinte per prescrizione. Qualificate le appropriazioni di denaro dei fallimenti, realizzate attraverso le falsificazioni dei mandati, come truffe aggravate dalle circostanze di cui all'articolo 61 c.p., nn. 7 e 9, annulla la sentenza impugnata in punto di determinazione delle pene e rinvia per nuovo giudizio al riguardo alla Corte d'Appello di Firenze. Rigetta nel resto i ricorsi.

Condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili curatela "Fallimento Sa. di. Be. ", curatela "Fallimento IC. ", Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia e Agenzia delle Entrate in questo grado, liquidate per ciascuna di esse in euro 3.000,00 (tremila) oltre accessori dovuti per legge.

 

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