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Commette il reato di violenza privata l'automobilista che lasci la propria vettura all'interno del cortile condominiale parcheggiata in modo tale da bloccare l'uscita dell'automobile di un altro condomino

Va condannando a 30 giorni di reclusione ed al risarcimento dei danni per violenza privata l'automobilista che lasci la propria vettura all'interno del cortile condominiale parcheggiata in modo tale da bloccare l'uscita dell'automobile di un altro condomino. Nel caso di specie, il ricorrente era stato condannato a trenta giorni di reclusione per violenza privata, di cui all'art. 610 c.p. per aver intenzionalmente parcheggiato la sua auto in modo da impedire l'uscita di un altro condomino omettendo, nonostante le sollecitazioni, a rimuovere l'automezzo e costringendo la persona offesa dal reato a non potersi allontanare.

Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 28 febbraio 2011, n. 7592



- Leggi la sentenza integrale -

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARASCA Gennaro - Presidente

Dott. DUBOLINO Pietr - rel. Consigliere

Dott. BEVERE Antonio - Consigliere

Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere

Dott. FUMO Maurizio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) MA. IV. N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 3910/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del 25/03/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/02/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Delehaye che ha concluso per l'inammissibilita' senza rinvio per prescrizione;

Udito il difensore Avv.ssa (Ndr: testo originale non comprensibile) la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

che con l'impugnata sentenza fu confermata la condanna di MA. Iv. alla pena di giorni trenta di reclusione nonche' al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile An. Va. per il reato di violenza privata, consistito, secondo l'accusa, nell'avere essa imputata, intenzionalmente parcheggiando la propria autovettura all'interno del cortile condominiale in modo tale da impedire l'uscita di quella dell' An. e quindi omettendo, nonostante le ripetute sollecitazioni, di rimuovere detta autovettura, costretto la persona offesa a restare a lungo sul posto anziche' allontanarsi, come essa avrebbe voluto, con il proprio automezzo;

- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputata denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge unitamente a vizio di motivazione sull'assunto, in sintesi e nell'essenziale, che:

1) indebitamente la corte d'appello, sulla base di una mera presunzione, avrebbe dato per provata l'originaria intenzione dell'imputata di parcheggiare la propria autovettura in modo da impedire l'uscita - di quella - dell' An. ed altrettanto indebitamente avrebbe poi disatteso, ignorando la deposizione della figlia della stessa imputata, presente ai fatti, la versione difensiva secondo la quale il ritardo' nel rimuovere il veicolo' dalla posizione d'intralcio sarebbe dipeso solo dal fatto che non era stato possibile, nell'immediato, nonostante le affannose ricerche, reperire le chiavi;

2) la pena sarebbe stata determinata in misura ingiustificatamente eccessiva;

3) quanto alle statuizioni civili: - 3/a) non sarebbe stato in alcun modo dimostrato il nesso di causalita' tra la condotta attribuita all'imputata ed il malore accusato dalla persona offesa, il relazione al quale era stata pronunciata condanna, al risarcimento dei danni: - 3/b) si sarebbe dovuta ridurre l'entita' del risarcimento, atteso l'intervenuta assoluzione, in sede di appello, del marito della ricorrente, di, cui era sta affermata, in primo grado, la penale responsabilita' a titolo di concorso nel medesimo reato; - 3/c) indebitamente sarebbe stata subordinata la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale provvisoriamente esecutiva, quando la Sentenza di primo grado l'aveva subordinata al pagamento della somma fissata a titolo di risarcimento entro sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione;

- che, nelle more, trattandosi di fatto commesso il (OMESSO), e' maturato il termine di prescrizione del reato, da individuarsi in anni sette, e mesi otto, tenuto conto delle interruzioni e della sospensione di gg. 60 (cosi' determinati ex articolo 159 c.p., comma 1, n. 3), dovuta a rinvio del dibattimento dal (OMESSO) su richiesta della difesa per impedimento del coimputato dell'attuale ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, in assenza delle condizioni di cui all'articolo 129 c.p.p., comma 2, l'impugnata sentenza va annullata senza rinvio con riguardo alle statuizioni penali, per estinzione del reato dovuta all'intervenuta prescrizione; il che rende superati i motivi di ricorso;

- che, dovendosi decidere, ai sensi dell'articolo 578 c.p.p., sui residui motivi di ricorso, ai fini civili, gli stessi non appaiono meritevoli di accoglimento, in quanto:

a) con riguardo alla ritenuta configurabilita' del reato a carico dell'imputata, le proposte doglianze, ad onta dell'encomiabile impegno profuso dalla difesa, non toccano l'essenziale della motivazione sulla quale si basa l'impugnata sentenza, costituito dal rilievo che non solo sulla base di quanto si afferma "concordemente riferito dai testi", ma anche sulla base di quanto "da lei stessa ammesso" l'imputata avrebbe lasciato trascorre circa un'ora "senza scendere o anche solo affacciarsi per spiegare di aver smarrito le chiavi"; atteggiamento, questo, piu' che ragionevolmente ritenuto quindi, dalla corte di merito, indicativo di una volonta' tesa ad impedire all' An. , almeno per un certo tempo, di allontanarsi, come ella avrebbe voluto, con la propria autovettura, senza che, al riguardo, possa validamente contrapporsi, in questa sede, quella che nello stesso atto di gravame viene prospettata come semplice ipotesi alternativa, tale da non potersi "escludere a priori", secondo cui l'atteggiamento dell'imputata sarebbe dipeso dal suo convincimento che il marito e il padre, presenti sul posto, avessero provveduto ad informare del momentaneo smarrimento delle chiavi la persona offesa;

b) con riguardo alle confermate statuizioni civili: b/1) la sussistenza dei nesso di causalita' tra la condotta dell'imputata ed il malore che, ad un certo punto, era stato accusato dalla persona offesa non puo' certo dirsi irragionevolmente ritenuta dalla corte di merito, la cui valutazione, sul punto, non appare quindi censurabile in questa sede, attesa l'assenza, nel ricorso, di alcun riferimento a-specifici elementi atti ad inficiarla, essendosi la difesa limitata alla semplice e generica prospettazione di "eventuali cause preesistenti o successive atte a cagionare il predetto stato", senza alcuna specifica indicazione della loro natura e delle ragioni per le quali se ne sarebbe dovuta quanto meno sospettare la presenza; - b/2) il "quantum" risarcibile dev'essere determinato, come appare del tutto ovvio, sulla base della ritenuta, obiettiva gravita' del danno subito dalla persona offesa e non del numero dei soggetti tenuti al risarcimento, di tal che non si vede per quale ragione l'intervenuta assoluzione, in appello, del marito della ricorrente, condannato in primo grado come concorrente nel medesimo reato, avrebbe dovuto dar luogo ad una riduzione dei suddetto "quantum".

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio, agli effetti penali, la sentenza impugnata perche' il reato e' estinto per intervenuta prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili.

 

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