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Commette reato di appropriazione indebita colui che non restituisce l'auto in leasing alla risoluzione del contratto

Il reato di appropriazione indebita rimane integrato dalla mera interversione del possesso. All'uopo occorre precisare che agli effetti penali il possesso è integrato anche da una mera detenzione qualificata consistente nell'esercizio sulla cosa con potere di fatto esercitato al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare. Ne consegue che integra condotta appropriativa la ritenzione di un veicolo nonostante la risoluzione del contratto di leasing e la richiesta di restituzione del bene. (Cassazione penale
Seconda Sezione, sentenza 18 ottobre 2007, n. 38604)



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Ritenuto in fatto


Con ordinanza pronunciata in data 20 marzo 2007, il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, rigettava la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città in data 2 marzo 2007.
Rilevava il Tribunale la sussistenza del fumus del reato di appropriazione indebita contestato all'indagato, commesso ai danni della soc. “Finconsumo Banca” atteso che la stessa società aveva concesso in locazione finanziaria l'autoveicolo in sequestro e che, a seguito della morosità nel pagamento dei canoni, il contratto veniva risolto con lettera in data 19 settembre 21006 con richiesta, senza esito, di restituzione del veicolo medesimo.
Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore dell'indagato deducendo l'erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.
Quanto al primo motivo, osserva il ricorrente che nella specie si sarebbe verificata una mera controversia civilistica con conseguente «inammissibilità della querela»: peraltro, prosegue il ricorrente, la diversità del modello dell'auto sequestrata rispetto a quello indicato nel contratto, avrebbe comportato la nullità del provvedimento cautelare.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce di non aver potuto completare i pagamenti dell'autovettura non solo per la diversità del modello rispetto a quanto concordato ma anche perché, medio tempore, era stato ceduto il contratto e il residuo debito ad altra società e tale cessione non era stata mai notificata (e, a maggior ragione, mai accettata) da esso ricorrente.
Anche con l'ultimo motivo il ricorrente deduce l'insussistenza del reato di appropriazione indebita che presuppone, infatti, il possesso da parte dell'agente mentre nella specie esso ricorrente era un mero detentore e locatario del bene in questione.


Considerato in diritto



Il ricorso è infondato.
Premesso che, per giurisprudenza consolidata, in materia di misure cautelari reali, e segnatamente di sequestro preventivo, non è consentito in sede di legittimità verificare in concreto la sussistenza del fatto-reato ma solo accertare se il fatto contestato sia configurabile quale fattispecie astratta di reato nei termini di sommarietà tipici della fase delle indagini preliminari, e che nella nozione di violazione di legge, per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione, a mente dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente (cfr. Cass., sez. un., 28 gennaio 2004, Terrazzi, ced 226710), nella specie si osserva che la motivazione del provvedimento impugnato, lungi dal concretare i vizi denunciati (mancanza o mera apparenza) è del tutto completa, avendo esaurientemente, e in modo analitico, preso in considerazione gli elementi di fatto e di diritto sottoposti al vaglio del Tribunale.
Il provvedimento impugnato ha, in particolare, dopo una compiuta analisi in fatto della fattispecie portata al suo esame, ritenuto sussistente la condotta appropriativa contestata dal pubblico ministero, in considerazione del fatto che la querelante aveva concesso in locazione finanziaria il mezzo in sequestro e che, a seguito della morosità dei canoni, il contratto era stato risolto con richiesta, senza esito, di restituzione del bene: in altri termini, nonostante la morosità e nonostante la puntuale richiesta della società, il ricorrente non aveva restituito il bene, utilizzandolo uti dominus.
Alla luce di tale quadro fattuale, a nulla rileva la circostanza, dedotta dal ricorrente, di aver pagato un gran numero di rate del leasing convenuto con la querelante o, ancora, la circostanza relativa alla contestazione circa il modello dell'autovettura medesima o, ancora, la asserita avvenuta cessione del debito.
La circostanza di aver pagato un gran numero di rate, infatti, da un lato, induce a ritenere che il contratto era stato portato a compimento senza che vi fossero state contestazioni di sorta (delle quali, infatti, non c'è alcuna traccia in atti) e, dall'altro, che, in ogni caso, anche eventuali contestazioni (delle quali, ripetesi, non v'è traccia) non avevano certo inciso sulla esecuzione del contratto.
Quanto alla asserita cessione del contratto, questo collegio rileva la inammissibilità del motivo: trattasi, invero, di mera riproposizione della questione già prospettata in ordine alla quale il Tribunale ha esaurientemente risposto rilevando che «dagli atti non emerge alcuna cessione del contratto tra due diverse società ma solo il cambio di denominazione della medesima parte creditrice».
Quanto, infine, all'ultimo motivo, questo collegio osserva che il reato di appropriazione indebita rimane integrato dalla mera interversione del possesso e che il possesso agli effetti penali è integrato anche da una mera detenzione qualificata consistente nell'esercizio sulla cosa di un potere di fatto esercitato al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare.
Ne consegue che, nel caso di specie, la condotta appropriativa è consistita nella ritenzione del veicolo nonostante la risoluzione del contratto di leasing e la richiesta di restituzione del bene.
Né può essere legittimamente invocata la sentenza Vollero (Cass., sez. 2, 25 gennaio 2002), richiamata dal ricorrente, che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità sui limiti in cm la compensazione del proprio credito con l'altrui debito può rendere lecita la condotta appropriativa del detentore.
In tale sentenza si è, infatti, semplicemente affermato che l'omessa restituzione della cosa non realizza l'ipotesi di reato di cui all'art. 646 c.p., se non quando si ricollega, oggettivamente, ad un atto di disposizione uti dominus e, soggettivamente, all'intenzione di convertire il possesso in proprietà; ne deriva che la semplice ritenzione precaria, attuata a garanzia di un preteso diritto di credito, conservando la cosa a disposizione del proprietario, e condizionando la restituzione all'adempimento della prestazione cui lo si ritiene obbligato, non costituisce appropriazione perché non modifica la natura del rapporto giuridico fra il bene e la cosa (sez. II, 27.5.1981, Giampaoli, 150663/4).
Viceversa, nel caso sottoposto all'attenzione di questa Corte, non vi era alcun credito (certo, liquido ed esigibile) che veniva fatto valere per una eventuale compensazione, di talché la omessa restituzione della cosa, nonostante la risoluzione del contratto e la richiesta di restituzione, non può ritenersi semplice "ritenzione precaria", ma condotta che ha sicuramente modificato il rapporto tra il detentore e il bene, con conseguente interversione del titolo del possesso e configurabilità del reato contestato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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